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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18144/2026

Testo disponibile della fonte

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a n. 6011/2016, depositata il 18/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l’avviso di accertamento n.T9303TA00770/2014 (e il conseguente atto di irrogazione di sanzioni n.T9COTA00389/2014), con il quale il reddito della società era statorideterminato, ai fini IRES e IRAP, in conseguenza (per quanto in questasede ancora rileva) del disconoscimento dell’agevolazione fiscale di cui alNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026d.l. n. 78/2009 (cd.

Tremonti-ter), con riguardo all’acquisto di alcunimacchinari; al mancato versamento della ritenuta alla fonte su operazionia premio (segnatamente, un viaggio turistico in Egitto, offerto ai clientiche si impegnavano ad effettuare determinati volumi di acquisti); aicomponenti positivi non contabilizzati derivanti da transazioni“infragruppo”.2.

La CTP di Varese accolse il ricorso limitatamente al rilievoconcernente le operazioni di cd. transfer pricing, con sentenza poiintegralmente confermata, in grado d’appello, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base ditre motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, contenentericorso incidentale, fondato su un unico motivo.

La società ricorrente hadepositato memoria.Il P.M., nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria nella quale conclude per l’accoglimento del ricorso principalee il rigetto del ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazionedell’art. 5 d.l. n. 78/2009 e la falsa applicazione dell’art. 109, comma 2,lett. a), d.p.r. n. 917/1986, “in relazione al combinato disposto degliarticoli 1362, 1472 o 1655 c.c., per non aver la CTR ritenuto applicabilel’agevolazione fiscale prevista dalla c.d.

Tremonti-ter a causa diun’erronea qualificazione giuridica del contratto”.

I giudici di secondogrado hanno ritenuto che non potesse applicarsi l’agevolazione fiscale indiscorso alle due “isole di lavoro” consegnate e collaudate prima del1°/7/2009 (data di entrata in vigore del d.l. citato), dal momento che,essendo queste ultime “perfettamente funzionanti (…) e in grado,pertanto, di espletare i compiti per i quali erano state installate”, nonpotevano considerarsi oggetto di una prestazione in fieri, suscettibile dicompletarsi con la successiva consegna delle altre componenti delNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026macchinario acquistato.

Secondo la ricorrente, invece, poiché il contrattoin discorso aveva come oggetto “n. 10 sistemi automatici robotizzati amulti isola (10) per il riconoscimento ed il confezionamento dei biscotticon autoapprendimento del fabbisogno a visione artificiale neurale” econteneva una clausola di riserva della proprietà, rilevante ai finidell’agevolazione doveva ritenersi il momento in cui si era compiutol’effetto traslativo relativamente al macchinario nel suo complessoconsiderato, e non già quello nel quale erano state consegnate le due“isole”, in coerenza con la qualificazione del contratto come vendita dicosa futura (art. 1472 c.c.) o di appalto.

In entrambi i casi, l’effettotraslativo presupponeva, infatti, la venuta ad esistenza del bene,necessariamente concepito nella sua interezza.Il motivo è fondato.L’art. 5, comma 1, d.l. n. 78/2009 (conv. con modif. dalla l. n. 102/2009)dispone: “è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per centodel valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuoveapparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui alprovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007,pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30giugno 2010.

L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruitaesclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditidovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti”.[OSCURATO:PERSONA]., n. 32064/2025, «la locuzione “investimenti […] fatti” siconcreta nell’erogazione della spesa necessaria all’acquisizione di nuovimacchinari e di nuove apparecchiature di cui alla tabella Ateco richiamatanella medesima disposizione.

Non viene richiesta - come in altri casi - lamessa in opera o l’entrata in funzione del bene acquistato.

La volutagenericità dell’espressione “fatti” richiama solo il momento in cuil’investimento possa dirsi compiuto per la ditta che chiede la riduzioneNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026dall’imponibile, in base alla norma di riferimento.

Trattandosipacificamente di acquisto di macchinari, l’investimento può dirsi compiuto(“fatto”) a fini fiscali con la consegna, cioè con la disponibilità del benenella sfera dell’acquirente.

Il ricevimento della merce e l’emissione dellafattura comporta infatti la contestuale annotazione del debito nellescritture contabili e, quindi, la deducibilità dell’importo che saràcorrisposto a saldo».

Cass., n. 19516/2025, con riguardo al contratto dileasing, ha precisato che “nel caso in cui il contratto di leasing preveda laclausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione divienerilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dellostesso locatario mentre, nell'ipotesi in cui non sia prevista tale clausola –come nel caso di specie - e non si tratti di contratto di appalto,l'investimento si deve considerare realizzato al momento della consegna allocatario”.Nel caso di specie, come già si è anticipato, il bene oggetto del contratto èdefinito come “n. 10 sistemi automatici robotizzati a multi isola (10) per ilriconoscimento ed il confezionamento dei biscotti con autoapprendimentodel fabbisogno a visione artificiale neurale” (pag. 16 e s. del ricorso), e larelativa proprietà era previsto passasse in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]solo al momento dell’integrale pagamento del prezzo delle dieci “isole”.Anche il prezzo (di € 1.500.000,00) era parametrato all’insieme delle 10componenti del macchinario (pag. 18 del ricorso).

La CTR della Lombardia,senza soffermarsi sulle suddette clausole contrattuali, ha fondato leproprie conclusioni su una generica valutazione di idoneità al“funzionamento” delle due isole consegnate alla società contribuenteanteriormente al 1° luglio 2009, nonché sulla circostanza che le stessefossero state pagate.

In tal modo, sono stati propriamente valorizzatielementi secondari ed estrinseci, in stridente contrasto con l’assettonegoziale divisato dalle parti, per come emergente dal senso letteraledelle espressioni utilizzate nel contratto (si veda Cass., n. 6444/2025, allaNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026cui stregua, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento dautilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate,mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canonistrettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e,in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previstidall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.”).

Senso letterale che si mostra,peraltro, del tutto consono ad un’interpretazione logico-sistematicadell’operazione economica posta in essere.

Invero, se ad essere acquistatoera un macchinario industriale preordinato ad uno specifico risultato finale- vale a dire il confezionamento dei biscotti -, è evidente che la sua“funzionalità” non poteva che rapportarsi all’idoneità alla realizzazione ditale risultato, a nulla rilevando che di alcune componenti fosse possibileapprezzare preliminarmente l’operatività, in vista del futuro assemblaggiocon le altre ancora da consegnare.

Verso tale conclusione cospirano anchel’opzione delle parti per la riserva di proprietà e la parametrazione delprezzo all’intera opera (a nulla rilevando che, per il relativo pagamento,fosse prevista una rateazione).

Ne consegue che, ai fini dell’art. 5 del d.l.n. 78/2009, l’investimento nel “nuovo macchinario” deve intendersiperfezionato all’epoca della consegna e dell’assemblaggio delle dieci“isole” (quella nella quale la società acquirente ne divenne - per l’appunto- proprietaria), pacificamente ricadente nell’alveo temporale di efficaciadella disposizione agevolatrice.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, “percarenza assoluta di motivazione del capo della sentenza impugnata che haconfermato il rilievo n. 2 dell’accertamento - e su cui si fonda anche l’attodi irrogazione delle sanzioni - con cui l’Ufficio aveva riqualificato come“operazioni a premio” alcune operazioni poste in essere dalla contribuente(art. 360, n. 4 c.p.c.).Numero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026A venire in discussione è la possibilità di qualificare (ai fini fiscali)“operazione a premio” l’organizzazione, a spese di [OSCURATO:SOCIETA], di unviaggio promozionale in Marocco, collegata al contestuale impegnoall’acquisto di prodotti della stessa società, in mancanza del quale i clientisi impegnavano a rimborsarle la somma forfettariamente determinata in €2.000,00.

Sul punto, la CTR ha statuito che «correttamente i primi giudicihanno affermato essere l’attività promozionale del viaggio in Marocco unaoperazione a premio, ai sensi del DPR n. 430 del 26.10.2001.

LaCommissione, dall’esame della documentazione in atti, ritiene sussistanotutte le condizioni previste dalla normativa in essere perché l’operazioneposta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per le finalità cui era destinata ele modalità di erogazione dei premi, debba essere certamente qualificatacome “operazione a premio” ai sensi dell’art. 44 RDL n. 1933/38 e,pertanto, assoggettata alla disciplina fiscale ai sensi dell’art. 30 DPR600/73, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 449/97».Il motivo di ricorso merita accoglimento, trattandosi - all’evidenza - dimotivazione meramente apparente, dal momento che il ragionamentodella CTR si mantiene su un piano puramente astratto e generico,limitandosi a “convalidare” le conclusioni dei giudici di primo grado senzaprendere in alcun modo posizione sulle censure mosse dalla societàappellante (puntualmente riportate nel ricorso per cassazione).

Vengonoin rilievo, pertanto, i principi affermati dalla giurisprudenza di questaCorte, secondo cui “è nulla la sentenza la cui motivazione è soloapparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondataesclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali dellamateria e della relativa normativa applicabile, non consentendo diindividuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguitodal giudice per pervenire alla decisione (Cass., n. 8309/2026; si vedaanche Cass., n. 4166/2024); e ancora, “ è nulla, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., laNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di unautonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata perrelationem alla sentenza di primo grado, attraverso una genericacondivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dalprimo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi digravame” (Cass., n. 7267/2026).3.

Il terzo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 30, comma1, d.p.r. n. 600/1973 e 19, comma 8, della l. n. 449/1997, nonchédell’art. 1, commi 1 e 2, d.p.r. n. 430/2001, “in relazione al combinatodisposto dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1989 c.c., per avere la CTR ritenutoche l’operazione posta in essere dal contribuente costituisse un’operazionea premio tassabile e soggetta a ritenuta”.

Secondo la ricorrente,l’operazione commerciale in discorso non poteva qualificarsi come “apremio”, dal momento che il cliente si obbligava a rifondere alla società lespese di viaggio, qualora non avesse acquistato i prodotti elencati nelcontratto.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.4.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratededuce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. (motivazione apparente),relativamente al rilievo concernente il cd. transfer pricing.Il motivo è infondato.Occorre premettere, in linea generale, che “in seguito alla riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante oNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., n. 7090/2022).

Nel caso di specie, la motivazione si situa al disopra del suddetto “minimo costituzionale”, essendo pur semprepercepibili, dalla stessa, le ragioni poste a fondamento della decisionesulla questione qui in esame, compendiantisi nella predilezione per ilmetodo di valutazione cd.

CUP, sulla scorta della Circolare del [OSCURATO:PERSONA] n. 32/9/2267 del 22/9/1980.5.

Vanno accolti, in definitiva, i primi due motivi del ricorso principale,con assorbimento del terzo, e rigettato il ricorso incidentale, conconseguente condanna della parte controricorrente al pagamento dellespese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.MAccoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo;rigetta il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del processo dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a n. 6011/2016, depositata il 18/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l’avviso di accertamento n.T9303TA00770/2014 (e il conseguente atto di irrogazione di sanzioni n.T9COTA00389/2014), con il quale il reddito della società era statorideterminato, ai fini IRES e IRAP, in conseguenza (per quanto in questasede ancora rileva) del disconoscimento dell’agevolazione fiscale di cui alNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026d.l. n. 78/2009 (cd. Tremonti-ter), con riguardo all’acquisto di alcunimacchinari; al mancato versamento della ritenuta alla fonte su operazionia premio (segnatamente, un viaggio turistico in Egitto, offerto ai clientiche si impegnavano ad effettuare determinati volumi di acquisti); aicomponenti positivi non contabilizzati derivanti da transazioni“infragruppo”.2. La CTP di Varese accolse il ricorso limitatamente al rilievoconcernente le operazioni di cd. transfer pricing, con sentenza poiintegralmente confermata, in grado d’appello, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base ditre motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, contenentericorso incidentale, fondato su un unico motivo. La società ricorrente hadepositato memoria.Il P.M., nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria nella quale conclude per l’accoglimento del ricorso principalee il rigetto del ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazionedell’art. 5 d.l. n. 78/2009 e la falsa applicazione dell’art. 109, comma 2,lett. a), d.p.r. n. 917/1986, “in relazione al combinato disposto degliarticoli 1362, 1472 o 1655 c.c., per non aver la CTR ritenuto applicabilel’agevolazione fiscale prevista dalla c.d. Tremonti-ter a causa diun’erronea qualificazione giuridica del contratto”. I giudici di secondogrado hanno ritenuto che non potesse applicarsi l’agevolazione fiscale indiscorso alle due “isole di lavoro” consegnate e collaudate prima del1°/7/2009 (data di entrata in vigore del d.l. citato), dal momento che,essendo queste ultime “perfettamente funzionanti (…) e in grado,pertanto, di espletare i compiti per i quali erano state installate”, nonpotevano considerarsi oggetto di una prestazione in fieri, suscettibile dicompletarsi con la successiva consegna delle altre componenti delNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026macchinario acquistato. Secondo la ricorrente, invece, poiché il contrattoin discorso aveva come oggetto “n. 10 sistemi automatici robotizzati amulti isola (10) per il riconoscimento ed il confezionamento dei biscotticon autoapprendimento del fabbisogno a visione artificiale neurale” econteneva una clausola di riserva della proprietà, rilevante ai finidell’agevolazione doveva ritenersi il momento in cui si era compiutol’effetto traslativo relativamente al macchinario nel suo complessoconsiderato, e non già quello nel quale erano state consegnate le due“isole”, in coerenza con la qualificazione del contratto come vendita dicosa futura (art. 1472 c.c.) o di appalto. In entrambi i casi, l’effettotraslativo presupponeva, infatti, la venuta ad esistenza del bene,necessariamente concepito nella sua interezza.Il motivo è fondato.L’art. 5, comma 1, d.l. n. 78/2009 (conv. con modif. dalla l. n. 102/2009)dispone: “è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per centodel valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuoveapparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui alprovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007,pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30giugno 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruitaesclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditidovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti”.[OSCURATO:PERSONA]., n. 32064/2025, «la locuzione “investimenti […] fatti” siconcreta nell’erogazione della spesa necessaria all’acquisizione di nuovimacchinari e di nuove apparecchiature di cui alla tabella Ateco richiamatanella medesima disposizione. Non viene richiesta - come in altri casi - lamessa in opera o l’entrata in funzione del bene acquistato. La volutagenericità dell’espressione “fatti” richiama solo il momento in cuil’investimento possa dirsi compiuto per la ditta che chiede la riduzioneNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026dall’imponibile, in base alla norma di riferimento. Trattandosipacificamente di acquisto di macchinari, l’investimento può dirsi compiuto(“fatto”) a fini fiscali con la consegna, cioè con la disponibilità del benenella sfera dell’acquirente. Il ricevimento della merce e l’emissione dellafattura comporta infatti la contestuale annotazione del debito nellescritture contabili e, quindi, la deducibilità dell’importo che saràcorrisposto a saldo». Cass., n. 19516/2025, con riguardo al contratto dileasing, ha precisato che “nel caso in cui il contratto di leasing preveda laclausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione divienerilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dellostesso locatario mentre, nell'ipotesi in cui non sia prevista tale clausola –come nel caso di specie - e non si tratti di contratto di appalto,l'investimento si deve considerare realizzato al momento della consegna allocatario”.Nel caso di specie, come già si è anticipato, il bene oggetto del contratto èdefinito come “n. 10 sistemi automatici robotizzati a multi isola (10) per ilriconoscimento ed il confezionamento dei biscotti con autoapprendimentodel fabbisogno a visione artificiale neurale” (pag. 16 e s. del ricorso), e larelativa proprietà era previsto passasse in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]solo al momento dell’integrale pagamento del prezzo delle dieci “isole”.Anche il prezzo (di € 1.500.000,00) era parametrato all’insieme delle 10componenti del macchinario (pag. 18 del ricorso). La CTR della Lombardia,senza soffermarsi sulle suddette clausole contrattuali, ha fondato leproprie conclusioni su una generica valutazione di idoneità al“funzionamento” delle due isole consegnate alla società contribuenteanteriormente al 1° luglio 2009, nonché sulla circostanza che le stessefossero state pagate. In tal modo, sono stati propriamente valorizzatielementi secondari ed estrinseci, in stridente contrasto con l’assettonegoziale divisato dalle parti, per come emergente dal senso letteraledelle espressioni utilizzate nel contratto (si veda Cass., n. 6444/2025, allaNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026cui stregua, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento dautilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate,mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canonistrettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e,in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previstidall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.”). Senso letterale che si mostra,peraltro, del tutto consono ad un’interpretazione logico-sistematicadell’operazione economica posta in essere. Invero, se ad essere acquistatoera un macchinario industriale preordinato ad uno specifico risultato finale- vale a dire il confezionamento dei biscotti -, è evidente che la sua“funzionalità” non poteva che rapportarsi all’idoneità alla realizzazione ditale risultato, a nulla rilevando che di alcune componenti fosse possibileapprezzare preliminarmente l’operatività, in vista del futuro assemblaggiocon le altre ancora da consegnare. Verso tale conclusione cospirano anchel’opzione delle parti per la riserva di proprietà e la parametrazione delprezzo all’intera opera (a nulla rilevando che, per il relativo pagamento,fosse prevista una rateazione). Ne consegue che, ai fini dell’art. 5 del d.l.n. 78/2009, l’investimento nel “nuovo macchinario” deve intendersiperfezionato all’epoca della consegna e dell’assemblaggio delle dieci“isole” (quella nella quale la società acquirente ne divenne - per l’appunto- proprietaria), pacificamente ricadente nell’alveo temporale di efficaciadella disposizione agevolatrice.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, “percarenza assoluta di motivazione del capo della sentenza impugnata che haconfermato il rilievo n. 2 dell’accertamento - e su cui si fonda anche l’attodi irrogazione delle sanzioni - con cui l’Ufficio aveva riqualificato come“operazioni a premio” alcune operazioni poste in essere dalla contribuente(art. 360, n. 4 c.p.c.).Numero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026A venire in discussione è la possibilità di qualificare (ai fini fiscali)“operazione a premio” l’organizzazione, a spese di [OSCURATO:SOCIETA], di unviaggio promozionale in Marocco, collegata al contestuale impegnoall’acquisto di prodotti della stessa società, in mancanza del quale i clientisi impegnavano a rimborsarle la somma forfettariamente determinata in €2.000,00. Sul punto, la CTR ha statuito che «correttamente i primi giudicihanno affermato essere l’attività promozionale del viaggio in Marocco unaoperazione a premio, ai sensi del DPR n. 430 del 26.10.2001. LaCommissione, dall’esame della documentazione in atti, ritiene sussistanotutte le condizioni previste dalla normativa in essere perché l’operazioneposta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per le finalità cui era destinata ele modalità di erogazione dei premi, debba essere certamente qualificatacome “operazione a premio” ai sensi dell’art. 44 RDL n. 1933/38 e,pertanto, assoggettata alla disciplina fiscale ai sensi dell’art. 30 DPR600/73, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 449/97».Il motivo di ricorso merita accoglimento, trattandosi - all’evidenza - dimotivazione meramente apparente, dal momento che il ragionamentodella CTR si mantiene su un piano puramente astratto e generico,limitandosi a “convalidare” le conclusioni dei giudici di primo grado senzaprendere in alcun modo posizione sulle censure mosse dalla societàappellante (puntualmente riportate nel ricorso per cassazione). Vengonoin rilievo, pertanto, i principi affermati dalla giurisprudenza di questaCorte, secondo cui “è nulla la sentenza la cui motivazione è soloapparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondataesclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali dellamateria e della relativa normativa applicabile, non consentendo diindividuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguitodal giudice per pervenire alla decisione (Cass., n. 8309/2026; si vedaanche Cass., n. 4166/2024); e ancora, “ è nulla, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., laNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di unautonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata perrelationem alla sentenza di primo grado, attraverso una genericacondivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dalprimo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi digravame” (Cass., n. 7267/2026).3. Il terzo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 30, comma1, d.p.r. n. 600/1973 e 19, comma 8, della l. n. 449/1997, nonchédell’art. 1, commi 1 e 2, d.p.r. n. 430/2001, “in relazione al combinatodisposto dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1989 c.c., per avere la CTR ritenutoche l’operazione posta in essere dal contribuente costituisse un’operazionea premio tassabile e soggetta a ritenuta”. Secondo la ricorrente,l’operazione commerciale in discorso non poteva qualificarsi come “apremio”, dal momento che il cliente si obbligava a rifondere alla società lespese di viaggio, qualora non avesse acquistato i prodotti elencati nelcontratto.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratededuce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. (motivazione apparente),relativamente al rilievo concernente il cd. transfer pricing.Il motivo è infondato.Occorre premettere, in linea generale, che “in seguito alla riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante oNumero registro generale 12894/2017Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 18144/2026Data pubblicazione 05/06/2026meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., n. 7090/2022). Nel caso di specie, la motivazione si situa al disopra del suddetto “minimo costituzionale”, essendo pur semprepercepibili, dalla stessa, le ragioni poste a fondamento della decisionesulla questione qui in esame, compendiantisi nella predilezione per ilmetodo di valutazione cd. CUP, sulla scorta della Circolare del [OSCURATO:PERSONA] n. 32/9/2267 del 22/9/1980.5. Vanno accolti, in definitiva, i primi due motivi del ricorso principale,con assorbimento del terzo, e rigettato il ricorso incidentale, conconseguente condanna della parte controricorrente al pagamento dellespese processuali, che si liquidano in dispositivo. P.Q.MAccoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo;rigetta il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del processo dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 18144/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris