CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncenzo [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 526/2022depositata il 15/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14769/2022Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 25032/2026Data pubblicazione 06/09/20261. Il Tribunale di Catania respingeva le domande proposte dai sigg.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,aventi ad oggetto il contratto di mutuo fondiario stipulato in data20/11/2012 per l’importo di € 56.000,00, nonché il contratto di mutuochirografario stipulato in data 13/01/2012 dell’importo di € 15.000,00, concui gli attori avevano dedotto la violazione della normativa antiusura,l’indeterminatezza dei tassi di interesse parametrati all’Euribor e laviolazione del divieto di anatocismo. Con riferimento alla dedottaviolazione della normativa antiusura, il Tribunale evidenziava comel’assunto attoreo - secondo cui, ai fini della verifica del superamento deltasso soglia, si dovesse sommare il tasso previsto per gli interessimoratori a quello stabilito per gli interessi corrispettivi - fosse del tuttoerrato e che i due tassi, separatamente esaminati, risultavano entrambiampiamente al di sotto della soglia usuraria. Escludeva altresì che leclausole di determinazione degli interessi parametrate all’Euribor fosseroaffette da indeterminatezza e negava che il piano di ammortamento allafrancese comportasse una violazione del divieto di anatocismo. Per taliragioni, rigettava le domande attoree.2. La Corte d’appello di Catania ha confermato integralmente lasentenza di primo grado, dichiarando inammissibile l’appello proposto daisigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che le censure articolate non risultavanoidonee a investire la ratio decidendi della pronuncia gravata:- quanto alla dedotta violazione della normativa antiusura, la Corte haosservato che il Tribunale non aveva escluso l’assoggettabilità degliinteressi moratori alla disciplina di cui alla l. n. 108/1996, ma si eralimitato a precisare che, ai fini della verifica del superamento del tassosoglia, gli interessi corrispettivi e quelli moratori devono essere oggetto diseparata considerazione, non potendo procedersi ad alcuna operazione dicumulo tra le due componenti; cosicché le doglianze degli appellantiNumero registro generale 14769/2022Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 25032/2026Data pubblicazione 06/09/2026risultavano inconferenti rispetto al decisum, oltre che fondate su arrestigiurisprudenziali che si limitano ad affermare la rilevanza anche degliinteressi moratori ai fini dell’applicazione della l. n. 108/1996, senzaavallare la tesi del loro cumulo con gli interessi corrispettivi;- parimenti inammissibile ha ritenuto il secondo motivo di appello,relativo alla dedotta violazione del divieto di anatocismo per effettodell’adozione del piano di ammortamento c.d. “alla francese” essendosi ilTribunale conformato al consolidato orientamento giurisprudenzialesecondo cui tale modalità di ammortamento non comporta capitalizzazionedegli interessi, atteso che gli stessi vengono calcolati esclusivamente sullaquota di capitale residuo via via decrescente;- infine, ha ritenuto corretta la statuizione del primo giudice in ordine alrigetto dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, sul rilievo che leallegazioni degli appellanti risultavano errate o formulate in terminimeramente generici, non essendo ravvisabile alcuna effettiva questione difatto suscettibile di chiarimento tecnico.3. Avverso tale pronuncia i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Maria BarbaraPalumbo hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo di ricorso, a cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con l’unico motivo di ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig. [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, lamentando il rigetto, non adeguatamente motivato, da parte deigiudici di prime e seconde cure della richiesta di C.T.U. tecnico-contabileche era stata avanzata dagli odierni ricorrenti per accertare il calcoloeffettivo degli interessi ultra legali applicati dalla [OSCURATO:SOCIETA]Secondo i ricorrenti «il CTU sarebbe stato senz’altro l'unico in grado diaccertare, usando i normali criteri legali di calcolo, l'effettivo saldo deirapporti in esame, detraendo le somme indebitamente prelevate dallaNumero registro generale 14769/2022Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 25032/2026Data pubblicazione 06/09/2026banca a titolo di interessi e, di conseguenza, stabilire 'ammontare delrisarcimento che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti. Pertanto,l'accertamento della situazione di fatto sarebbe stato possibile solo tramitecognizioni tecniche proprie di un CTU».2. — Il ricorso è evidentemente inammissibile.Al di là della sua erronea formulazione, dal momento che il diniego diammissione della consulenza tecnica d'ufficio non costituisce omessaconsiderazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo econtroverso, riconducibile alla previsione del numero 5 dell'articolo 360c.p.c. nel testo vigente, censura che, peraltro, ove fosse stata spendibile,sarebbe stata preclusa dalla doppia conforme, è agevole osservare che ilmotivo prescinde totalmente dal contenuto della sentenza impugnata edalla motivazione adotta dal giudice di merito a fondamento del rigettodell'istanza di nomina del consulente.2.1- Giova ribadire che, in generale, con riguardo all’uso della CTU,questa Corte ha ribadito in diverse pronunce che la consulenza tecnicad'ufficio è atto processuale istruttorio che svolge funzione di ausilio delgiudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenzac.d. deducente) ovvero, in determinati casi, fonte di prova perl'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente), elemento istruttorioda cui è possibile, cioè, trarre il «fatto storico», rilevato e/o accertato dalconsulente (v. ex multis Cass. n. 12387/2020).Tanto premesso, va ricordato che il giudizio sulla necessità ed utilità difar ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nelpotere discrezionale del giudice del merito, cui spetta - alla luce di unragionamento decisorio che attiene alla valutazione delle specificheemergenze probatorie del caso – l'apprezzamento delle circostanze checonsentano nel caso specifico di ammettere o escludere che il relativoespletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante (v.Numero registro generale 14769/2022Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 25032/2026Data pubblicazione 06/09/2026Cass. n. 20820/2006; Cass. n. 72/2011; Cass. n. 17399/2015; Cass. n.7472/2017).Infine, va ricordato che detta decisione è, di regola, incensurabile inCassazione (Cass. n. 4853/2007; Cass. n. 7472/2017): se è vero, infatti,che, come detto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente,caso per caso, il rigetto dell'istanza di ammissione della consulenzaproveniente da una delle parti, nel vigore nella nuova formulazionedell'art. 360, n. 5 c.p.c. (risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertitoin I. n. 134/2012) è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali, anomalia che si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).ammissione della medesima può essere anche implicitamente desumibiledal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione delquadro probatorio unitariamente considerato (a mero titolo di esempio trale tante v. Cass. ord. n. 326 del 13/01/2020).2.2- Nella prospettiva processuale illustrata, la consulenza tecnicad’ufficio è legittimamente negata sia in mancanza di una compiutaallegazione dei fatti che l'indagine peritale dovrebbe avere ad oggetto (cfr.sull’onere di allegazione la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 15895 del2019), sia qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delleproprie offerte di prova, ovvero a sollecitare una indagine esplorativa allaNumero registro generale 14769/2022Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 25032/2026Data pubblicazione 06/09/2026ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. p. es. Cass. ord. n.8498 del 31/03/2025).Casi emblematici di deficienza dell'onere di allegazione, in materia dicause «bancarie», sono quelli della generica deduzione di usura, la qualededuzione non sia corredata dal raffronto tra il tasso soglia, individuatosulla base della tipologia del rapporto ed in applicazione delle pertinentiprevisioni giuridiche, ed il tasso concretamente applicato; quella delladeduzione di anatocismo che non individui l’epoca in cui il fenomenopatologico si sarebbe manifestato ed i caratteri della previsionecontrattuale che non consentirebbero l’applicazione dell’anatocismo; quelladella deduzione di nullità della commissione di massimo scoperto, anche inquesto caso senza indicazione del periodo di riferimento e degli aspetti chedeterminano l’invalidità della pattuizione sul punto. Caso emblematico,poi, del difetto dell’offerta di prova è quello dell’istanza di consulenzatecnica, nelle cause di rideterminazione del saldo di conto corrente in cuila parte onerata abbia omesso di produrre la documentazione necessariaallo scopo.2.3- Nel caso in esame, il giudice di merito ha negato l’ingresso allaconsulenza tecnica sulla base di considerazioni perfettamente aderentiall’impostazione che precede.La Corte d’appello, infatti, ha osservato per un verso che la denuncia diusura era stata effettuata attraverso una allegazione erronea in dirittoovvero la necessità agli effetti della verifica del superamento della soglia disommare gli interessi corrispettivi con i moratori, quando è cosa nota cheben altro è il meccanismo di calcolo illustrato dalle Sezioni Unite nellapronuncia n. 19597/2020, la quale costituisce il fermo punto di riferimentoper la disamina della questione; per altro verso, ha osservato che nonaveva senso lamentare che il fenomeno anatocistico si annidasse nellaprevisione, nel mutuo, del piano di ammortamento c.d. «alla francese»,dal momento che detto piano di ammortamento, secondo la CorteNumero registro generale 14769/2022Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 25032/2026Data pubblicazione 06/09/2026d'Appello, in conformità con quanto, poi, successivamente stabilito dallanota sentenza n. 15130 del 2024 delle Sezioni Unite, non comportaanatocismo.Pertanto il giudice ha ampiamente (e correttamente in diritto) motivatol’irrilevanza del mezzo istruttorio richiesto ritenendo corretta la statuizionedel primo giudice in ordine al rigetto dell’istanza di consulenza tecnicad’ufficio sul rilievo che le allegazioni degli appellanti risultavano errate oformulate in termini meramente generici, «non ravvisandosi materia sullaquale sarebbe stato necessario, e nemmeno utile, qualsivogliaapprofondimento contabile».3. ― Il ricorso in conclusione va dichiarato inammissibile. Le speseseguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi delD.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per ilraddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidatenell'importo di euro 6.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come perlegge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 16.6.2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]