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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40660/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , i/ Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna il delitto di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso si risolve in asserzioni astratte del tutto prive di confronto con la fattispecie concreta e con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/12/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , i/ Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna il delitto di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso si risolve in asserzioni astratte del tutto prive di confronto con la fattispecie concreta e con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/202
Sentenza Cassazione n. 40660/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris