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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 07864/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13983-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 29, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1290/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. Gli odierni ricorrenti impugnavano la delibera adottata dal condominio convenuto in data 12 marzo 2009 con la quale si era deliberata la sostituzione dell’impianto di adduzione dell’acqua a bocca tassata, che serviva sei appartamenti del fabbricato, con un impianto ad acqua diretta.

Si contestava la validità formale della delibera sia per quanto concerneva la redazione del verbale sia in ordine all’assenza del quorum deliberativo, mentre nel merito si lamentava che la trasformazione impugnata costituiva un’innovazione vietata dalla legge in quanto contraria al decoro architettonico ed alla sicurezza dello stabile, atteso che la nuova tubazione, oltre ad alterare l’estetica della facciata, poteva favorire l’ingresso di ladri negli appartamenti.

In ogni caso si chiedeva la eliminazione e lo spostamento del tubo apposto sui lati est e sud del fabbricato, onde elidere i pregiudizi all’estetica ed alla sicurezza del fabbricato.

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 3413 del 14 novembre 2013, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla Ric. 2017 n. 13983 sez.

S2 - ud. 09-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 suddivisione delle spese relative all’impianto idrico sostituito, accertava altresì l’alterazione del decoro architettonico del fabbricato, quanto alle facciate interessate dal manufatto di nuova realizzazione, nonché la sua pericolosità e, previo annullamento della delibera, ordinava al condominio il ripristino dello stato dei luoghi.

A seguito di appello del condominio e di alcuni condomini, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 1290 del 7 dicembre 2016, dichiarava cessata la materia del contendere sull’impugnazione della delibera del 13 marzo 2009, in quanto sostituita da una successiva delibera adottata dai soli condomini proprietari dell’impianto di cui era stata disposta la sostituzione, e nel merito, rigettava la domanda di rimozione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, reputando che non sussisteva la dedotta lesione del decoro architettonico, attesa la presenza in loco già da prima di tubazioni, ed essendosi provveduto sia ad accorciare il percorso della tubazione, sia a colorare i tubi con tinta dello stesso colore della facciata.

Inoltre, quanto al pericolo per la sicurezza, la Corte evidenziava che era stato inserito sul percorso della tubazione un collare a punte rovesce in ferro che rendeva impossibile la salita ad eventuali terzi malintenzionati.

Le spese del doppio grado erano invece compensate, ponendosi quelle della CTU, come liquidate dal Tribunale, per la metà a carico di ognuna delle parti.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla Ric. 2017 n. 13983 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 base di quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Ritiene il Collegio che, come già affermato con l’ordinanza interlocutoria n. 29568/2019, debba escludersi che il ricorso sia improcedibile, come inizialmente prospettato nella proposta del Consigliere relatore, cui era stata affidata la trattazione del procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e ciò in quanto, a fronte della avvenuta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec, la difesa dei ricorrenti ha depositato la stampa dei messaggi privi però dell’attestazione di conformità, la cui assenza, come appunto stabilito dalle Sezioni Unite (Cass.

S.U. n. 8312/2019), trova rimedio nella mancata contestazione da parte del condominio e dei condomini controricorrenti circa la conformità dei messaggi prodotti a quelli generati dal gestore del servizio di posta elettronica.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso, parziale esame dei motivi di annullamento della delibera, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., con violazione degli artt. 889 e 1137 c.c.

Si evidenzia che il Tribunale aveva ritenuto cessata la materia del contendere, per essere stata adottata una successiva delibera in data 6/10/2009, con la quale la sostituzione dell’impianto era stata nuovamente approvata, ma con la limitazione ai soli condomini dei piani alti, tra i quali solamente restava ripartita la spesa di sostituzione.

La cessazione della materia del contendere però era stata limitata alla sola suddivisione delle spese in merito Ric. 2017 n. 13983 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 all’impianto idrico sostituito, riconoscendosi la fondatezza degli altri motivi di impugnazione della delibera, che pertanto era stata annullata.

La Corte d’Appello ha invece affermato la cessazione della materia del contendere, senza nulla riferire in merito alle diverse questioni che avevano invece indotto il Tribunale a ritenere comunque la delibera invalida.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello, in senso parzialmente difforme da quanto sostenuto dal Tribunale, ha effettivamente ritenuto che la successiva delibera assembleare del 6/10/2009 abbia determinato un’integrale cessazione della materia del contendere quanto all’impugnativa della prima delibera, nella sostanza reputando superfluo esaminare gli altri motivi di appello che contestavano le ragioni in base alle quali il Tribunale si fosse orientato per l’invalidità della delibera.

Per l’effetto, e sul presupposto, non adeguatamente confutato dalla difesa dei ricorrenti, che la domanda originaria, accanto a quella di impugnativa della delibera, contenesse anche una domanda volta a far valere la violazione del decoro architettonico quale conseguenza delle opere in concreto poste in essere per la sostituzione del preesistente impianto idrico, ha limitato la propria valutazione a tale seconda domanda.

Tuttavia, non può sostenersi che in tal modo il giudice di appello si sia sottratto all’incombente di verificare la soccombenza virtuale delle parti appellanti, quanto alla domanda per la quale si era ritenuto fosse intervenuta la cessazione della materia del Ric. 2017 n. 13983 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 contendere, come peraltro si ricava dalla motivazione nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite.

Infatti, pur avendo, come si è detto, accolto l‘appello quanto alla richiesta di riduzione in pristino degli interventi realizzati sulle facciate del fabbricato, ha però compensato le spese dell’intero giudizio, adducendo come giustificazione la reciproca soccombenza, affermazione questa che, stante l’accoglimento dell’appello sulla diversa domanda di riduzione in pristino, non può spiegarsi se non nel senso che sulla domanda di annullamento della delibera abbia ravvisato una soccombenza, appunto virtuale, del condominio e dei condomini appellanti, con sostanziale conferma quindi delle ragioni che avevano in primo grado indotto a ravvisare l’illegittimità della delibera originaria.

4. Evidenti ragioni di ordine logico impongono la prioritaria disamina del quarto motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 61 c.p.c., nonché degli artt. 1102, 1120, 1121, 1136 e 1137 c.c.

Si evidenza che il Tribunale aveva disposto una CTU, le cui conclusioni erano nel senso della idoneità delle opere poste in essere dal condominio e da alcuni condomini, a determinare un pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato.

Tali conclusioni sarebbero state però immotivatamente disattese dal giudice di appello, che ha invece escluso l’esistenza di detto pregiudizio.

Inoltre, anche le argomentazioni spese per sostenere la piena compatibilità dell’opera realizzata, consistente nella collocazione di una tubazione dell’impianto idrico lungo la facciata sud, in orizzontale, e poi in verticale fino a raggiungere le Ric. 2017 n. 13983 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 diramazioni dei singoli appartamenti lungo la facciata est, sarebbero palesemente erronee, avendo dato rilevanza alla circostanza che la facciata est sia quella meno in vista.

In realtà il decoro architettonico è una qualità dell’intero edificio e che non può quindi essere frammentata in relazione alle singole facciate dell’edificio.

Analogamente censurabile è poi l’apprezzamento circa il venir meno del pregiudizio alla sicurezza degli abitanti del fabbricato, in quanto l’opera deterrente valorizzata in sentenza è stata collocata in situ solo nella fase finale del giudizio di appello.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

Ribadito che ciascun partecipante al condominio di edifici può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune, sicché nel relativo giudizio non è necessaria la presenza in causa di tutti i condomini, né del condominio (Cass.n. 14474/2011), così che, sebbene l’impugnativa della delibera assembleare sia ormai coperta dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, permane l’interesse dei ricorrenti a vedere riconosciuta la fondatezza circa la dedotta violazione del decoro architettonico, questa Corte anche di recente ha specificato che (Cass. n. 33104/2021), sia pur esaminando la nozione di aspetto architettonico di cui all’art. 1127 c.c. (nozione però complementare a quella ora in esame), l’opera di cui si denuncia l’illegittimità deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore, senza che occorra che l'edificio sia dotato di particolare pregio artistico, ma Ric. 2017 n. 13983 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 soltanto di una fisionomia propria, a meno che, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si trovi in stato di degrado complessivo tale da rendere ininfluente ogni ulteriore intervento.

Richiamata la nozione di "decoro architettonico" da intendersi come riferito all'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità, non avendo influenza, ai fini della tutela prevista dall'art.1120 cod. civ., il grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cass. n. 851/2007), è stato però ribadito che l'apprezzamento del giudice, da condurre in base alle caratteristiche stilistiche dell'immobile al fine di verificare l'esistenza di un danno economicamente valutabile, sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 18928//2020; Cass. n. 10350/2011; Cass. n. 1297/1998).

Ancorché non si rilevi corretta una valutazione che si fondi solo sulla differente collocazione della facciata su cui insiste la nuova opera, poiché del condominio edilizio tutte le facciate del fabbricato (ovvero, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile) contribuiscono a connotarne l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico, deve però reputarsi che la conclusione del giudice di merito, come Ric. 2017 n. 13983 sez.

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La sentenza non si è solo soffermata sul fatto che il maggiore sviluppo della tubazione avverrebbe sulla facciata est, che è quello meno in vista, ma ha sottolineato come il decoro del fabbricato non potesse tenere conto anche della presenza di una preesistente tubazione, come peraltro anche accertato dal CTU.

Ma ancor più decisiva nel ragionamento del giudice di appello, è la rilevanza assegnata alle ulteriori modifiche operate in corso di causa dal condominio che, oltre ad avere ridotto il percorso orizzontale dell’impianto, aveva anche colorato il tubo con la stessa tinta delle facciate, favorendo in tal modo l’integrazione del manufatto nelle facciate, e riducendo al minimo l’impatto della nuova opera sul decoro del fabbricato.

Trattasi di argomentazioni che appaiono contate da logicità e coerenza e che sottraggono evidentemente la sentenza alle censure mosse, denotando altresì come si riveli sterile il richiamo al dissenso delle conclusioni del giudice di appello rispetto a quelle del CTU, una volta che il giudizio del primo si fonda anche, ed in maniera significativa, su un mutamento sopravvenuto della situazione fattuale, mutamento che non era stato oggetto di valutazione da parte dell’ausiliario d’ufficio.

Deve altresì escludersi che la sentenza abbia operato un’indebita confusione tra le nozioni di decoro architettonico, qui rilevante, e quella di aspetto architettonico, di cui però questa stessa Corte ha ribadito la complementarità, emergendo come il giudizio reso sul punto sia stato riferito all’intero fabbricato, essendo il Ric. 2017 n. 13983 sez.

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Quanto al collare a punte con funzione deterrente di eventuali atti illeciti di terzi malintenzionati, volti a sfruttare la tubazione come scala di accesso alle abitazioni private, trattasi di accorgimento suggerito dallo stesso ausiliario d’ufficio, al cui operato i ricorrenti fanno costante richiamo adesivo, la cui presenza, sia pure frutto di intervento effettuato in corso di giudizio di appello, non può che condurre ad escludere la persistenza del pregiudizio alla sicurezza degli abitanti del fabbricato e delle loro proprietà.

Il motivo deve quindi essere rigettato.

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché degli artt. 1136 e 1137 c.c.

Si deduce che la Corte d’Appello aveva respinto alcuni dei motivi di appello di carattere processuale, ribadendo la cessazione della materia del contendere quanto all’impugnativa della delibera del 12/3/2009, ma poi nel regolare le spese ne ha disposto la compensazione, senza tenere conto dei profili di illegittimità della stessa delibera.

Il terzo motivo di ricorso denuncia l’illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, con la violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe esteso la cessazione Ric. 2017 n. 13983 sez.

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I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Rilevata l’inammissibilità della denuncia del vizio di illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, sulla falsariga della rubrica dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., nella formulazione non più applicabile ratione temporis, le considerazioni spese in occasione della disamina del primo motivo danno contezza del fatto che effettivamente il giudice di appello abbia ritenuto del tutto cessata la materia del contendere in merito alla impugnativa della delibera, ritenendo tuttavia persistente un interesse alla decisione quanto all’illegittimità delle opere in concreto poste in essere, sul presupposto della loro idoneità a pregiudicare il decoro e la sicurezza del fabbricato.

Non sussiste quindi alcuna contraddittorietà tra la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l‘accoglimento del motivo di appello che contestava il giudizio di illegittimità delle opere ex art. 1120 c.c.

Inoltre, alla luce del rigetto del quarto motivo di ricorso, resta confermata la valutazione di insussistenza della dedotta violazione del decoro architettonico a seguito della collocazione delle nuove tubazioni, con l’effettiva ricorrenza di una ipotesi di reciproca soccombenza, idonea quindi a legittimare la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.

Ric. 2017 n. 13983 sez.

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6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi € 4.300,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 13983 sez.

S2 - ud. 09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13983-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 29, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1290/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Gli odierni ricorrenti impugnavano la delibera adottata dal condominio convenuto in data 12 marzo 2009 con la quale si era deliberata la sostituzione dell’impianto di adduzione dell’acqua a bocca tassata, che serviva sei appartamenti del fabbricato, con un impianto ad acqua diretta. Si contestava la validità formale della delibera sia per quanto concerneva la redazione del verbale sia in ordine all’assenza del quorum deliberativo, mentre nel merito si lamentava che la trasformazione impugnata costituiva un’innovazione vietata dalla legge in quanto contraria al decoro architettonico ed alla sicurezza dello stabile, atteso che la nuova tubazione, oltre ad alterare l’estetica della facciata, poteva favorire l’ingresso di ladri negli appartamenti. In ogni caso si chiedeva la eliminazione e lo spostamento del tubo apposto sui lati est e sud del fabbricato, onde elidere i pregiudizi all’estetica ed alla sicurezza del fabbricato. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 3413 del 14 novembre 2013, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla Ric. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 suddivisione delle spese relative all’impianto idrico sostituito, accertava altresì l’alterazione del decoro architettonico del fabbricato, quanto alle facciate interessate dal manufatto di nuova realizzazione, nonché la sua pericolosità e, previo annullamento della delibera, ordinava al condominio il ripristino dello stato dei luoghi. A seguito di appello del condominio e di alcuni condomini, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 1290 del 7 dicembre 2016, dichiarava cessata la materia del contendere sull’impugnazione della delibera del 13 marzo 2009, in quanto sostituita da una successiva delibera adottata dai soli condomini proprietari dell’impianto di cui era stata disposta la sostituzione, e nel merito, rigettava la domanda di rimozione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, reputando che non sussisteva la dedotta lesione del decoro architettonico, attesa la presenza in loco già da prima di tubazioni, ed essendosi provveduto sia ad accorciare il percorso della tubazione, sia a colorare i tubi con tinta dello stesso colore della facciata. Inoltre, quanto al pericolo per la sicurezza, la Corte evidenziava che era stato inserito sul percorso della tubazione un collare a punte rovesce in ferro che rendeva impossibile la salita ad eventuali terzi malintenzionati. Le spese del doppio grado erano invece compensate, ponendosi quelle della CTU, come liquidate dal Tribunale, per la metà a carico di ognuna delle parti. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla Ric. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 base di quattro motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Ritiene il Collegio che, come già affermato con l’ordinanza interlocutoria n. 29568/2019, debba escludersi che il ricorso sia improcedibile, come inizialmente prospettato nella proposta del Consigliere relatore, cui era stata affidata la trattazione del procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e ciò in quanto, a fronte della avvenuta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec, la difesa dei ricorrenti ha depositato la stampa dei messaggi privi però dell’attestazione di conformità, la cui assenza, come appunto stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8312/2019), trova rimedio nella mancata contestazione da parte del condominio e dei condomini controricorrenti circa la conformità dei messaggi prodotti a quelli generati dal gestore del servizio di posta elettronica. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso, parziale esame dei motivi di annullamento della delibera, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., con violazione degli artt. 889 e 1137 c.c. Si evidenzia che il Tribunale aveva ritenuto cessata la materia del contendere, per essere stata adottata una successiva delibera in data 6/10/2009, con la quale la sostituzione dell’impianto era stata nuovamente approvata, ma con la limitazione ai soli condomini dei piani alti, tra i quali solamente restava ripartita la spesa di sostituzione. La cessazione della materia del contendere però era stata limitata alla sola suddivisione delle spese in merito Ric. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 all’impianto idrico sostituito, riconoscendosi la fondatezza degli altri motivi di impugnazione della delibera, che pertanto era stata annullata. La Corte d’Appello ha invece affermato la cessazione della materia del contendere, senza nulla riferire in merito alle diverse questioni che avevano invece indotto il Tribunale a ritenere comunque la delibera invalida. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello, in senso parzialmente difforme da quanto sostenuto dal Tribunale, ha effettivamente ritenuto che la successiva delibera assembleare del 6/10/2009 abbia determinato un’integrale cessazione della materia del contendere quanto all’impugnativa della prima delibera, nella sostanza reputando superfluo esaminare gli altri motivi di appello che contestavano le ragioni in base alle quali il Tribunale si fosse orientato per l’invalidità della delibera. Per l’effetto, e sul presupposto, non adeguatamente confutato dalla difesa dei ricorrenti, che la domanda originaria, accanto a quella di impugnativa della delibera, contenesse anche una domanda volta a far valere la violazione del decoro architettonico quale conseguenza delle opere in concreto poste in essere per la sostituzione del preesistente impianto idrico, ha limitato la propria valutazione a tale seconda domanda. Tuttavia, non può sostenersi che in tal modo il giudice di appello si sia sottratto all’incombente di verificare la soccombenza virtuale delle parti appellanti, quanto alla domanda per la quale si era ritenuto fosse intervenuta la cessazione della materia del Ric. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 contendere, come peraltro si ricava dalla motivazione nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite. Infatti, pur avendo, come si è detto, accolto l‘appello quanto alla richiesta di riduzione in pristino degli interventi realizzati sulle facciate del fabbricato, ha però compensato le spese dell’intero giudizio, adducendo come giustificazione la reciproca soccombenza, affermazione questa che, stante l’accoglimento dell’appello sulla diversa domanda di riduzione in pristino, non può spiegarsi se non nel senso che sulla domanda di annullamento della delibera abbia ravvisato una soccombenza, appunto virtuale, del condominio e dei condomini appellanti, con sostanziale conferma quindi delle ragioni che avevano in primo grado indotto a ravvisare l’illegittimità della delibera originaria. 4. Evidenti ragioni di ordine logico impongono la prioritaria disamina del quarto motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 61 c.p.c., nonché degli artt. 1102, 1120, 1121, 1136 e 1137 c.c. Si evidenza che il Tribunale aveva disposto una CTU, le cui conclusioni erano nel senso della idoneità delle opere poste in essere dal condominio e da alcuni condomini, a determinare un pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato. Tali conclusioni sarebbero state però immotivatamente disattese dal giudice di appello, che ha invece escluso l’esistenza di detto pregiudizio. Inoltre, anche le argomentazioni spese per sostenere la piena compatibilità dell’opera realizzata, consistente nella collocazione di una tubazione dell’impianto idrico lungo la facciata sud, in orizzontale, e poi in verticale fino a raggiungere le Ric. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 diramazioni dei singoli appartamenti lungo la facciata est, sarebbero palesemente erronee, avendo dato rilevanza alla circostanza che la facciata est sia quella meno in vista. In realtà il decoro architettonico è una qualità dell’intero edificio e che non può quindi essere frammentata in relazione alle singole facciate dell’edificio. Analogamente censurabile è poi l’apprezzamento circa il venir meno del pregiudizio alla sicurezza degli abitanti del fabbricato, in quanto l’opera deterrente valorizzata in sentenza è stata collocata in situ solo nella fase finale del giudizio di appello. Ritiene la Corte che il motivo sia infondato. Ribadito che ciascun partecipante al condominio di edifici può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune, sicché nel relativo giudizio non è necessaria la presenza in causa di tutti i condomini, né del condominio (Cass.n. 14474/2011), così che, sebbene l’impugnativa della delibera assembleare sia ormai coperta dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, permane l’interesse dei ricorrenti a vedere riconosciuta la fondatezza circa la dedotta violazione del decoro architettonico, questa Corte anche di recente ha specificato che (Cass. n. 33104/2021), sia pur esaminando la nozione di aspetto architettonico di cui all’art. 1127 c.c. (nozione però complementare a quella ora in esame), l’opera di cui si denuncia l’illegittimità deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore, senza che occorra che l'edificio sia dotato di particolare pregio artistico, ma Ric. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09-02-2022 -7- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 soltanto di una fisionomia propria, a meno che, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si trovi in stato di degrado complessivo tale da rendere ininfluente ogni ulteriore intervento. Richiamata la nozione di "decoro architettonico" da intendersi come riferito all'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità, non avendo influenza, ai fini della tutela prevista dall'art.1120 cod. civ., il grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cass. n. 851/2007), è stato però ribadito che l'apprezzamento del giudice, da condurre in base alle caratteristiche stilistiche dell'immobile al fine di verificare l'esistenza di un danno economicamente valutabile, sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 18928//2020; Cass. n. 10350/2011; Cass. n. 1297/1998). Ancorché non si rilevi corretta una valutazione che si fondi solo sulla differente collocazione della facciata su cui insiste la nuova opera, poiché del condominio edilizio tutte le facciate del fabbricato (ovvero, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile) contribuiscono a connotarne l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico, deve però reputarsi che la conclusione del giudice di merito, come Ric. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09-02-2022 -8- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 condotta nel caso in esame, sia incensurabile, e si sottragga alle critiche dei ricorrenti. La sentenza non si è solo soffermata sul fatto che il maggiore sviluppo della tubazione avverrebbe sulla facciata est, che è quello meno in vista, ma ha sottolineato come il decoro del fabbricato non potesse tenere conto anche della presenza di una preesistente tubazione, come peraltro anche accertato dal CTU. Ma ancor più decisiva nel ragionamento del giudice di appello, è la rilevanza assegnata alle ulteriori modifiche operate in corso di causa dal condominio che, oltre ad avere ridotto il percorso orizzontale dell’impianto, aveva anche colorato il tubo con la stessa tinta delle facciate, favorendo in tal modo l’integrazione del manufatto nelle facciate, e riducendo al minimo l’impatto della nuova opera sul decoro del fabbricato. Trattasi di argomentazioni che appaiono contate da logicità e coerenza e che sottraggono evidentemente la sentenza alle censure mosse, denotando altresì come si riveli sterile il richiamo al dissenso delle conclusioni del giudice di appello rispetto a quelle del CTU, una volta che il giudizio del primo si fonda anche, ed in maniera significativa, su un mutamento sopravvenuto della situazione fattuale, mutamento che non era stato oggetto di valutazione da parte dell’ausiliario d’ufficio. Deve altresì escludersi che la sentenza abbia operato un’indebita confusione tra le nozioni di decoro architettonico, qui rilevante, e quella di aspetto architettonico, di cui però questa stessa Corte ha ribadito la complementarità, emergendo come il giudizio reso sul punto sia stato riferito all’intero fabbricato, essendo il Ric. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09-02-2022 -9- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 riferimento alla facciata svolto anche al fine di corroborare la circostanza che il decoro preesistente non potesse non tenere conto anche del fatto che sulla medesima facciata si rinveniva già in passato altra tubazione, di modo che dalla collocazione del nuovo manufatto non scaturiva una rilevante disarmonia rispetto allo stato pregresso. Quanto al collare a punte con funzione deterrente di eventuali atti illeciti di terzi malintenzionati, volti a sfruttare la tubazione come scala di accesso alle abitazioni private, trattasi di accorgimento suggerito dallo stesso ausiliario d’ufficio, al cui operato i ricorrenti fanno costante richiamo adesivo, la cui presenza, sia pure frutto di intervento effettuato in corso di giudizio di appello, non può che condurre ad escludere la persistenza del pregiudizio alla sicurezza degli abitanti del fabbricato e delle loro proprietà. Il motivo deve quindi essere rigettato. 5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché degli artt. 1136 e 1137 c.c. Si deduce che la Corte d’Appello aveva respinto alcuni dei motivi di appello di carattere processuale, ribadendo la cessazione della materia del contendere quanto all’impugnativa della delibera del 12/3/2009, ma poi nel regolare le spese ne ha disposto la compensazione, senza tenere conto dei profili di illegittimità della stessa delibera. Il terzo motivo di ricorso denuncia l’illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, con la violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe esteso la cessazione Ric. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09-02-2022 -10- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 della materia del contendere all’intera impugnativa della delibera in contrasto poi con la decisione della causa quanto alla domanda di rimozione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Rilevata l’inammissibilità della denuncia del vizio di illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, sulla falsariga della rubrica dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., nella formulazione non più applicabile ratione temporis, le considerazioni spese in occasione della disamina del primo motivo danno contezza del fatto che effettivamente il giudice di appello abbia ritenuto del tutto cessata la materia del contendere in merito alla impugnativa della delibera, ritenendo tuttavia persistente un interesse alla decisione quanto all’illegittimità delle opere in concreto poste in essere, sul presupposto della loro idoneità a pregiudicare il decoro e la sicurezza del fabbricato. Non sussiste quindi alcuna contraddittorietà tra la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l‘accoglimento del motivo di appello che contestava il giudizio di illegittimità delle opere ex art. 1120 c.c. Inoltre, alla luce del rigetto del quarto motivo di ricorso, resta confermata la valutazione di insussistenza della dedotta violazione del decoro architettonico a seguito della collocazione delle nuove tubazioni, con l’effettiva ricorrenza di una ipotesi di reciproca soccombenza, idonea quindi a legittimare la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. Ric. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09-02-2022 -11- F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13983/2017 Numero sezionale 298/2022 Numero di raccolta generale 7864/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi € 4.300,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 13983 sez. S2 - ud. 09
Sentenza Cassazione n. 07864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris