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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 08180/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che, con ordinanza del 13/12/2022, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ex art. 332-bis cod. proc. pen. da MARTINO Giovanni, nell'ambito del proc. pen. n. 32780/2019 R.G.N.R.; - Rilevato che tale decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal MARTINO; - Ritenuto che l'impugnazione proposta sia inammissibile, in quanto «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01, la quale ha tra l'altro ritenuto irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, una eventuale autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, ovvero la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto: elementi peraltro qui insussistenti); Ritenuto che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, debba conseguire la condanna del MARTINO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA],,stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che, con ordinanza del 13/12/2022, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ex art. 332-bis cod. proc. pen. da MARTINO Giovanni, nell'ambito del proc. pen. n. 32780/2019 R.G.N.R.; - Rilevato che tale decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal MARTINO; - Ritenuto che l'impugnazione proposta sia inammissibile, in quanto «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01, la quale ha tra l'altro ritenuto irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, una eventuale autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, ovvero la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto: elementi peraltro qui insussistenti); Ritenuto che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, debba conseguire la condanna del MARTINO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA],,stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08180/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris