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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 50596/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, irrogata al predetto dal Tribunale in sede, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, della lunghezza di centimetri venti, con lama di centimetri nove.

Considerato che i motivi dedotti a mezzo del difensore, avv.

E. Merlino (omessa motivazione circa la deduzione devoluta con il gravame secondo la quale l'imputato non parla, correttamente, la lingua italiana e quindi non ha compreso gli atti concernenti l'espulsione non illustratigli con ausilio di interprete - primo motivo; vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità in quanto devolvono doglianze di mero fatto (primo motivo) nonché riproduttive di motivi di censura, già devoluti ai giudici di merito con corretti argomenti e non scanditi da specifica critica.

Rilevato, infatti, che l'asserita difficoltà di parlare la lingua italiana, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria come dedotto, è circostanza che risulta, per come dedotta in sede di merito (difficoltà di capire e farsi capire in italiano) secondo il vaglio della Corte territoriale quale mera deduzione difensiva non riscontrata (cfr. p. 1 della sentenza di appello).

Rilevato, dunque, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità della condotta, ma anche dei precedenti penali per porto ingiustificato di arma atta ad offendere e furto (cfr. p. 2 della sentenza.

Tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, irrogata al predetto dal Tribunale in sede, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, della lunghezza di centimetri venti, con lama di centimetri nove. Considerato che i motivi dedotti a mezzo del difensore, avv. E. Merlino (omessa motivazione circa la deduzione devoluta con il gravame secondo la quale l'imputato non parla, correttamente, la lingua italiana e quindi non ha compreso gli atti concernenti l'espulsione non illustratigli con ausilio di interprete - primo motivo; vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità in quanto devolvono doglianze di mero fatto (primo motivo) nonché riproduttive di motivi di censura, già devoluti ai giudici di merito con corretti argomenti e non scanditi da specifica critica. Rilevato, infatti, che l'asserita difficoltà di parlare la lingua italiana, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria come dedotto, è circostanza che risulta, per come dedotta in sede di merito (difficoltà di capire e farsi capire in italiano) secondo il vaglio della Corte territoriale quale mera deduzione difensiva non riscontrata (cfr. p. 1 della sentenza di appello). Rilevato, dunque, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità della condotta, ma anche dei precedenti penali per porto ingiustificato di arma atta ad offendere e furto (cfr. p. 2 della sentenza. Tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 50596/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris