CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03594/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato. a [OSCURATO:PERSONA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differen- ziato, avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 8/7/2020, che aveva rigettato la domanda di integrazione della liberazione anticipata avanzata dal condannato, in relazione ai semestri dal 2014. 1.1. Il Tribunale - rilevato che l'istanza del detenuto, condannato per delitti ostativi ex art. 4 bis 0.P., si basava sul richiamo delle pronunce della Corte costituzionale n. 253 del 2019 e della Corte EDU nel caso Viola contro Italia, deducendo una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che chiedono un permesso premio - ha chiarito che tali sentenze non riguardano il caso del Rainieri, e che non vi è alcuna ingiustificata disparità di trattamento .nella negazione della liberazione anticipata speciale ai condannati per delitti ostativi, non essendo loro precluso l'accesso all'omologo beneficio ordinario. 1.2. La scelta di escludere dal beneficio speciale i condannati per delitti ex art. 4 bis O.P. rientra nella discrezionalità legislativa e nei parametri di ragionevolezza, trovando base nella necessità di non trattare allo stesso modo casi dissimili: diversamente opinando si dovrebbe pretendere che tutti gli istituti penitenziari (liberazione anticipata ordinaria e speciale, lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) siano indiscriminatamente regolati -dai medesimi presupposti, laddove invece il legislatore ha inteso calibrarne la concedibilità secondo specifici criteri. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 54 O.P. e all'art. 4 D.L. 146 del 2013, anche in relazione all'art. 25 Cost. e all'art. 2 cod. pen., e correlato vizio di motivazione. 2.1. Il ricorrente imposta la sua tesi prendendo spunto dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, che ha affermato la necessità di procedere ad una complessiva rimeditazione della portata del divieto di irretroattività sancito dall'art. 25 della Costituzione anche in relazione alla disciplina della esecuzione della pena. E dunque si è rilevata la criticità della regola secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non in base a quella vigente al tempo della commis- sione del reato, così da escludere l'applicabilità di una normativa esecutiva sopravvenuta allorché essa non introduca mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. 2.2. Applicando tale principio generale al caso del Rainieri, si segnala che la liberazione anticipata speciale era ben concedibile, in base al principio di retro- attività della lex mitior Intervenuta in corso di esecuzione della pena. Invero, la possibilità anche per i condannati per delitti ostativi di ottenere il beneficio speciale era stata inserita nell'art. 4 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] , n. 146, pur non recepito nella legge di conversione nella parte in cui prevedeva un trattamento più favorevole per il condannato per delitti ostativi. Ma la mutata prospettiva, introdotta dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 20203 rende ora possibile un vaglio specifico della situazione del detenuto che si era trovato nella condizione richiesta da detta norma al momento della sua emanazione, senza trovare ostacolo nella pretesa natura meramente processuale della disciplina dell'esecuzione penale, che impediva finora di ritenere applicabile il principio di retroattività della lex mitior, come previsto dall'art. 2, comma quinto (rectius: sesto), cod. pen.., che espressamente si applica anche nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. 2.3. È stata quindi sollecitata la proposizione di una questione di legitti- mità costituzionale dell'art. 1, comma 1, Legge n. 10 del 2014 e dell'art. 41-bis O.P. per contrarietà agli artt. 2, 3, 25, comma 2, 27, comma 3, e 117 della Costituzione e all'art. 7 CEDU. Partendo dal rilievo che l'art. 41 bis O.P. prevede una misura di preven- zione personale sottoposta a riserva di giurisdizione quanto alla sua applicazione, si rileva che la disciplina che attribuisce al Ministro della Giustizia la gestione di tale misura è in contrasto con detta riserva e lede i diritti fondamentali della persona detenuta, primi fra tutti il diritto di difesa in un contraddittorio integro ed effettivo, e quello di fruire di un regime penitenziario che consenta il graduale reinserimento sociale mediante il conseguimento dei benefici a ciò preordinati. La sottoposizione al regime penitenziario differenziato comporta una disparità di trattamento, perché impedisce in radice la fruizione di benefici penitenziari che - come la liberazione anticipata speciale - incidono nel quantum della pena, potendosi verificare il caso che tra due condannati per il delitto ex art. 416-bis cod. pen., di cui soltanto uno ristretto ai sensi dell'art. 41-bis 0.P., per costui il giudice di sorveglianza non può neanche entrare nel merito dell'istanza di detto beneficio, dovendo limitarsi a dichiarare l'inammissibilità della richiesta in base alla normativa di esclusione, con evidente frustrazione della finalità rieducativa della pena e del principio di parità di trattamento.3. Il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta in cui chiede il rigetto del ricorso, rilevando che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 4 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014,n. 10, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Come ha correttamente argomentato il Tribunale di sorveglianza, nel caso in esame non vi è stata alcuna ingiustificata disparità di trattamento, che erroneamente è stata lamentata dal Rainieri, in quanto si sono assunte a parametri di raffronto situazioni non omogenee, quali quelle riguardanti la concessione di permessi premio, le uniche espressamente considerate nella sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019: infatti, "In tema di ordina- mento penitenziario, gli effetti della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costitu- zionale non si applicano analogicamente a benefici diversi dal permesso-premio, cui soltanto, a tenore della motivazione, è limitata la portata della decisione" (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, Gallico, Rv. 281416: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il presidente del Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della misura della semilibertà presentata da condannato in espiazione di pena per reato ostativo). Peraltro, la sollecitazione a proporre questione di costituzionalità è inam- missibile per essere stata già delibata con esito negativo in arresti di questa Corte, laddove si è affermato che "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto la disposizione censurata ha introdotto. un regime speciale che, nell'estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati" (Sez. 1, n. 2780 del 20/07/2016, dep. 20/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269411). 1.2. Quanto al richiamo difensivo alla recente sentenza della Corte costi- tuzionale n. 32 del 2020, si osserva che detta pronuncia ha raccolto le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con riguardo all'art. 7 della Convenzione, in ordine al principio di legalità dei reati e delle pene, affermando che l'introduzione di una norma che incide sul trattamento sanzionatorio in itinere, influendo altresì sulla funzione rieducativa della pena, deve rispondere al principio di irretroattività della sanzione sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost.Ma, per l'appunto, deve trattarsi di una norma che - all'epoca della sua vigenza - abbia inciso sul trattamento sanzionatorio in itinere, e non di una norma neutra rispetto alla posizione del condannato, né può affermarsi senz'altro la "sostanzializzazione" dei regimi esecutivi con rigido riferimento al tempus commissi delicti, in quanto l'esecuzione della condanna resta un tertium genus normativo intervenendo dopo l'accertamento del fatto e a compiuta definizione dell'iter processuale. 1.3. Infine, si rileva che tale soluzione è rispettosa anche della ratio della liberazione anticipata speciale, che rispondeva ad una finalità contingente - da cui è derivata la temporaneità del beneficio, di natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione, pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra I'l gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 (Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018, dep. 02/05/2019, Giorgi, Rv. 275467; Sez. 1, n. 58080 del 26/10/2017, Ramaro, Rv. 271617) - finalità di natura meramente deflattiva della popolazione carceraria, dunque da ritenersi estranea alla situazione dei detenuti in regime differenziato (qual era ed è quella dell'odierno ricorrente), allocati in sezioni carcerarie distinte e connotate da rigido isolamento detentivo. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorren