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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 17450/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25525 /201 9 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in calce al ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Roma [OSCURATO:PERSONA] n. 2 ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentatae difesa come dall’avvocatura generale dello St ato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – Oggetto: giudizio di ottemperanza- rimborso iva –decorsointeressi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salernon. 1230/ 07 / 1 9 depositata in data 1 3 / 0 5 /201 9 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agiva in ottemperanza per l’esecuzionedella sentenza della CTP di Salerno n. 2038/7/18 a seguito dellaquale l’Ufficio era stato condannato al rimborso di un credito iva per l’anno 2006 per euro 800.000,00 oltre a interessi; lamentava il mancatopagamento degli interessi relativi al periodo compreso tra il 6 aprile2008 e il 5 dicembre 2013, per euro 90.257,53, avendo l’Agenzia delle Entrate provveduto al versamento del capitale e degli altri interessicon decorrenza dal 5 dicembre 2013; - la CTP adita rigettava il ricorso, in quan to riteneva non dovuti gli interessi chiesti a rimborso poiché nel periodo tra la precedente richiesta di restituzione dell’iva non dovuta (presentata in sede di modelloVR in data 31 luglio 2007) e quella datata 5 dicembre 2013 la società non aveva adempi uto alla richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] di produrre documentazione contabile necessaria per verificarela spettanza del rimborso; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi , che illustracon memoria ; l’Agenzia delle Entr ate resiste con controricorso; Consideratoche: -il primo motivo di doglianza si incentra sulla violazione dell’art. 70 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR svolto accertamenti e considerazioni ad essa pr eclusi, esaminandouna domanda processuale autonoma e quindi dando corso aun nuovo giudizio; -il motivo è in fondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - la CTR ha invero operato un proprio accertamento, chiaramente motivato, riguardo l’obbligo posto dalla sentenza da ottemperarsi, senzacreare nuovi e ulteriori obblighi né esaminare nuove domande; - il motivo, poi, difetta di specificità e localizzazione; dal tenore del motivoe dal contenuto della censura in esso formulata era necessario cheparte ricorrente trascrivesse in ricorso per c assazione o producesse a questa Corte l’istanza di rimborso dalla quale potevasi evincere la sussistenzao meno del vizio denunciato; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38bis del d.P.R. n. 633 del 1973 in relazione all ’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso la maturazione e quindi la debenza in favore della società degli interessi maturati durante il periodo compreso tra l’istanza del 2007 e l’istanza del 2013, attribuendo rilevanza a tali fini alle pendenze tributarie gravanti la societàin quel periodo; - il motivo può esaminarsi congiuntamente con il successivo terzo motivo,incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.Lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non dovuti gli interessi per il periodo in cui veniva disposta la sospensione dell’erogazione del rimborso; -tali mezzi di impugnazione sono in ammissibili ; - la CTP ha, anche sotto quest i ulterior i profil i proposti nei motivi , esclusivamente limitato il suo esame all’osservanza della sentenza definitiva (“la domanda esaminata è quella del 5.12.2013, sicché soltanto da tale data potevano decorrere gli interessi” “nella stessa sentenza… si dà atto de l fatto che la ripresentazione della domanda di rimborso, a distanza di oltre sei anni dalla prima richiesta, è stata diretta conseguenza della sussistenza di pendenze tributarie …”) ; le questioni poste al suo esame , pertanto, sono state risolte alla luce Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 esclusivamente del tenore letterale della sentenza, semplicemente interpretatae applicata in sede di ottemperanza come dovevasi ; -conclusivamente, il ricorso è quindi rigettato; -la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pr ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25525 /201 9 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in calce al ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Roma [OSCURATO:PERSONA] n. 2 ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentatae difesa come dall’avvocatura generale dello St ato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – Oggetto: giudizio di ottemperanza- rimborso iva –decorsointeressi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salernon. 1230/ 07 / 1 9 depositata in data 1 3 / 0 5 /201 9 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agiva in ottemperanza per l’esecuzionedella sentenza della CTP di Salerno n. 2038/7/18 a seguito dellaquale l’Ufficio era stato condannato al rimborso di un credito iva per l’anno 2006 per euro 800.000,00 oltre a interessi; lamentava il mancatopagamento degli interessi relativi al periodo compreso tra il 6 aprile2008 e il 5 dicembre 2013, per euro 90.257,53, avendo l’Agenzia delle Entrate provveduto al versamento del capitale e degli altri interessicon decorrenza dal 5 dicembre 2013; - la CTP adita rigettava il ricorso, in quan to riteneva non dovuti gli interessi chiesti a rimborso poiché nel periodo tra la precedente richiesta di restituzione dell’iva non dovuta (presentata in sede di modelloVR in data 31 luglio 2007) e quella datata 5 dicembre 2013 la società non aveva adempi uto alla richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] di produrre documentazione contabile necessaria per verificarela spettanza del rimborso; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi , che illustracon memoria ; l’Agenzia delle Entr ate resiste con controricorso; Consideratoche: -il primo motivo di doglianza si incentra sulla violazione dell’art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR svolto accertamenti e considerazioni ad essa pr eclusi, esaminandouna domanda processuale autonoma e quindi dando corso aun nuovo giudizio; -il motivo è in fondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - la CTR ha invero operato un proprio accertamento, chiaramente motivato, riguardo l’obbligo posto dalla sentenza da ottemperarsi, senzacreare nuovi e ulteriori obblighi né esaminare nuove domande; - il motivo, poi, difetta di specificità e localizzazione; dal tenore del motivoe dal contenuto della censura in esso formulata era necessario cheparte ricorrente trascrivesse in ricorso per c assazione o producesse a questa Corte l’istanza di rimborso dalla quale potevasi evincere la sussistenzao meno del vizio denunciato; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38bis del d.P.R. n. 633 del 1973 in relazione all ’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso la maturazione e quindi la debenza in favore della società degli interessi maturati durante il periodo compreso tra l’istanza del 2007 e l’istanza del 2013, attribuendo rilevanza a tali fini alle pendenze tributarie gravanti la societàin quel periodo; - il motivo può esaminarsi congiuntamente con il successivo terzo motivo,incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.Lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non dovuti gli interessi per il periodo in cui veniva disposta la sospensione dell’erogazione del rimborso; -tali mezzi di impugnazione sono in ammissibili ; - la CTP ha, anche sotto quest i ulterior i profil i proposti nei motivi , esclusivamente limitato il suo esame all’osservanza della sentenza definitiva (“la domanda esaminata è quella del 5.12.2013, sicché soltanto da tale data potevano decorrere gli interessi” “nella stessa sentenza… si dà atto de l fatto che la ripresentazione della domanda di rimborso, a distanza di oltre sei anni dalla prima richiesta, è stata diretta conseguenza della sussistenza di pendenze tributarie …”) ; le questioni poste al suo esame , pertanto, sono state risolte alla luce Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 esclusivamente del tenore letterale della sentenza, semplicemente interpretatae applicata in sede di ottemperanza come dovevasi ; -conclusivamente, il ricorso è quindi rigettato; -la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pr ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo
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