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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00461/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 09695/2025R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato allegat o in calce all’intervento,ex art.111, terzo comma, cod. proc. civ., nel giudizio iscritto al n.

R.G. 472/2024 del Tribunale di Gorizia; con domiciliazione digitale ex lege ; Società di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.;rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] del Torre e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n.

R.G. 472/2024 del Tribunale di Gorizia;con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. ; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura su foglio separato allegato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio iscritto al n.

R.G. 472/2024 del Tribunale di Gorizia; con domiciliazione digitale ex lege; Oggetto: Regolamento di competenza.

C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani -resistente- avverso l’ordinanza 31 marzo 2025, n.915, resa dal Tribunale di Gorizia nel procedimento iscritto al n. 472/2024 R.G.; udìta la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 21 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , la quale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la Corte disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Gorizia.

Rilevato che: 1.con ricorso ai sensi dell’art. 447 - bis c od. proc. civ. , depositato il 27 giugno 2024, la Società di [OSCURATO:PERSONA] convenuto la G – [OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale di Gorizia(procedimento n.472/2024 R.G. ) , domandando la declaratoria dell’avvenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 15giugno 2021 e l ’accertamento del carattere sine titulodella detenzione degli immobili che ne formava no oggetto ad opera della convenuta, con condanna di quest’ultima al rilascio dei locali, compresi gli accessori, le pertinenze e gli arredi , nonché al pagamento dell’indennità di occupazione e delle spese; a fondamento di tali domande la ricorrente ha esposto: che,in data 10 marzo 2017, aveva stipulato con la convenuta un contratto preliminare di compravendita del complesso immobiliare a destinazione alberghiera denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, con immediata immissione in possesso della [OSCURATO:PERSONA].r.l.; che, prima della scadenza del termine , era stat a concordata , con addendumdel 15 giugno 2 021 , la revisione del prezzo, la proroga del termine per il rogito e la stipula contestuale di un contratto di locazione degli immobili; che nell’addendum e nel contratto di locazione era stato previsto il collegamento negoziale tra i contratti, in modo che la risoluzione dell’uno avrebbe comportato la risoluzione dell’altro; che la [OSCURATO:SOCIETA] . era stata inadempiente alle obbligazioni assunte con il preliminare di compravendita; C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani che essa società, di conseguenza , dapprima aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare e, successivamente, in virtù della clausola di collegamento negoziale, aveva risolto il contratto di locazione; si è costituitain giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. resistendo alle domande, sugli assunti: che il contratto di compravendita non era stato stipulato poiché la venditrice aveva omesso di trasme ttere la concessione edilizia ed altra documentazione essenziale per la stipula; che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere atti in suo danno per trarre maggior vantaggio dalla vendita dei beni; che essa,in data 22 maggio 2024 , aveva dunque esercitato l’azione ex art.2932 cod. civ. dinanzial medesimo Tribunale di Gorizia, trascrivendo il relativo atto, con conseguente iscrizione a ruolo della causa n.376/2024 R.G.; che l’art. 17 del contratto di locazione prevedeva la risoluzione e non il recesso unilaterale; che il processo andava pertanto sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa del la conc lusione del giudizio ex art. 2932 c od. civ., in cui, tra l’altro, la convenuta aveva sollevato eccezione riconvenzionale volta ad accertare la legittimità del recesso; nel giudizio è intervenuta, ex art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la società [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di avere acquistato , nelle more , il complesso immobiliare alberghiero “Stella M aris” dalla società [OSCURATO:PERSONA] , con contratto sottoscritto il 28giugno 2024 ed intavolato il 16 luglio 2024; 2.con decreto (recte: ordinanza) 31 marzo 2021, n.915, a scioglimento della riserva assunta, sulle istanze istruttorie delle parti, all’ u dienza del 26 novembre 2024, il Giudice adìto , ritenuto sussistente il rapporto di pregiudizialità-dipendenzatra la causa iscritta al n.478/2024 R.G. (pendente dinanzi a sé)e la causa iscritta al n. 376/2024 (pendente dinanzi al medesimo ufficio, ma assegnata ad altro magistrato), ha disposto la sospensione del processo, ex art.295 cod. proc. civ., sui rilievi : che oggetto della causa contrassegnata con il n. 472/2024 R.G.sarebbe la risoluzione del contratto di locazione come conseguenza del recesso dal contratto di compravendita, mentre oggetto della causa iscritta al n. 376/2024 R.G. sarebbe la pretesa C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani della G - [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere in via coattiva la proprietà del complesso immobiliare grazie all’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. proc. civ., concernente lo stessocontratto di compravendita; che sarebbe pacifico tra le parti il collegamento negoziale tra il preliminare di compravendita ed il contratto di locazione, tenuto conto delle previsioni contenute nell’art. 17 di quest’ultimocontratto e nel Punto 5 p. 3 dell’ addendum del 15 giugno 2021; che le due pattuizioni sarebbero volte a regolare unitariamente l’operazione economica avente ad oggetto la cessione del complesso immobiliare alberghiero, non assumendo rilievo, in senso contrario, avuto riguardo al disposto dell’art.111, primo comma, cod. proc. civ., la carenza di identità soggettiva delle due cause; 3.avverso questa o rdinanza la società Dante s .r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, al quale ha espressamente aderito la Società di [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; il Procuratore Generale ha concluso, chiedendoche, in accoglimento del ricorso, la Corte disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Gorizia; le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1.con i motivi posti a fondamento del ricorso viene dedotto, in sostanza, che,tra la causa iscritta al n. 472/2024 e quella iscritta al n. 376/2024 R .

G . del medesimo ufficio giudiziario, non sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, in ragione del quale la prima dovesse essere sospesa in attesa della conclusione della seconda, ai sensi dell’ art. 295 cod. proc. civ.; viene evidenziato, in primo luogo , che, per effetto della vicenda successoria che ha interessato il diritto controverso, gli e ffetti della sospensione del primo giudizio ricad rebbero interamente sulla [OSCURATO:SOCIETA]., C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani attuale proprietariadegli immobili, alla quale sarebbe inibito sine die l’ acquisto del possessodei beni compravenduti , ancora occupati dalla G - [OSCURATO:SOCIETA].; vienesostenuto, in secondo luogo, che l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre troverebbe un ostacolo nella circostanza che il preliminare donde deriverebbe tale obbligo sarebbe stato risolto a seguito della vendita stipulata tra la società [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta fondata su un preliminare precedentementetrascritto; viene affermato, in terzo luogo (e in termini generali), il difetto del carattere pregiudicante delle azioni costitutive (come quella ex art.2932 cod. civ.), avuto riguardo alla circostanza che la sentenza di accoglimento di consimili domande avrebbe efficacia soltanto a seguito del suo passaggio in giudicato; 2.il regolamento va accolto, sebbene per ragioni diverse da quelle poste a fondamento del ricorso;

2.1. invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte,che, ai fini della sospensione per pregiudiz ialità, occorre che le cause siano state proposte davanti a giudici diversi, mentre nell’ipotesi in cui cause identicheo connesse pend a no dinanzi al medesimo giudice , questi non può disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve (o può) disporre la riunione dei procedimenti, rispettivamente ai sensi dell’art. 273 e 274 cod. proc. civ., salvoche essi si trovino irrimediabi lmente in fasi diverse, come nel caso in cui una causa sia già stata rimessa in decisione mentre l’altra si trovi ancora nella precedentefase di trattazione o in fase istruttoria ( ex ali is , Cass.23/09/2013, n. 21761; Cass. 24/09/2014, n. 20149; Cass. 17/09/2015, n. 18286; Cass. 17/05/2017, n. 12436; Cass. 17/04/2023, n. 10183);

2.2. la violazione di tale principio rientra tra i fatti processuali sindacabili,anche d’ufficio, dalla Corte di c assazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (ex plurimis, Cass. 11/10/2006, n. 21727; Cass. 22/05/2008, n. 13194; Cass. 23/07/2010, n. 17468; Cass. 26/07/2011, n. 16381; Cass. 4/08/2011, n. 16963; Cass.C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12741; Cass. 26/07/2012, n. 13330; Cass. 30/10/2015, n. 22292; Cass. 17/05/2017, n. 12441; Cass. 09/03/2022, n. 7710, Cass.18/03/2025, n. 7261, non mass.);

2.3. nel caso in esame , il provvedimento impugnato , concernente il procedimento iscritto al n.472/2024 R.G., è statoemesso a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26 novembre 2024, sulle i stanze istruttorie delle parti, senza tener conto che il distinto procedimento iscritto al n. 376/2024 R.G. pendeva nella medesima fase d avanti ad altro giudice del lo stesso Tribunale ; il giudice del procedimento n.472/2024 R.G. , anziché disporre (illegittimamente, per quanto si è rilevato) la sospensione della causa, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., avrebbe dovuto verificare se la riunione dei procedimenti fosse o meno impossibile e – preso atto che essa era ancora realizzabile per essere essi nella medesima fase processuale – avrebbe dovutorimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l’adozione dei provvedimenti contemplati dall’art.274 cod. proc. civ.;

3. in accoglimento dell’istanza di regolamento , va dunque disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Gorizia, con fissazione del termine di mesi tre dalla comunicazionedel deposito della presente ordinanza per la riassunzione;

4. le spese del regolamento seguono la soccombenza della G - [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha infondatamente resistito al ricorso, con memoria ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.) e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo infavore della Dante s .r.l. e della società P io S ovvegno; [OSCURATO:PERSONA] la Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Gorizia e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione del depositodella presente ordinanza; condanna la societàG-[OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare alla società D ante s.r.l. e allaSocietà di [OSCURATO:PERSONA] P io Sovvegno le spese del regolamento, che C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani liquida in complessiviEuro 2.800,00, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle speseforfetarie e agli a ccessori di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 09695/2025R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato allegat o in calce all’intervento,ex art.111, terzo comma, cod. proc. civ., nel giudizio iscritto al n. R.G. 472/2024 del Tribunale di Gorizia; con domiciliazione digitale ex lege ; Società di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.;rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] del Torre e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 472/2024 del Tribunale di Gorizia;con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. ; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura su foglio separato allegato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio iscritto al n. R.G. 472/2024 del Tribunale di Gorizia; con domiciliazione digitale ex lege; Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani -resistente- avverso l’ordinanza 31 marzo 2025, n.915, resa dal Tribunale di Gorizia nel procedimento iscritto al n. 472/2024 R.G.; udìta la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 21 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , la quale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la Corte disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Gorizia. Rilevato che: 1.con ricorso ai sensi dell’art. 447 - bis c od. proc. civ. , depositato il 27 giugno 2024, la Società di [OSCURATO:PERSONA] convenuto la G – [OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale di Gorizia(procedimento n.472/2024 R.G. ) , domandando la declaratoria dell’avvenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 15giugno 2021 e l ’accertamento del carattere sine titulodella detenzione degli immobili che ne formava no oggetto ad opera della convenuta, con condanna di quest’ultima al rilascio dei locali, compresi gli accessori, le pertinenze e gli arredi , nonché al pagamento dell’indennità di occupazione e delle spese; a fondamento di tali domande la ricorrente ha esposto: che,in data 10 marzo 2017, aveva stipulato con la convenuta un contratto preliminare di compravendita del complesso immobiliare a destinazione alberghiera denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, con immediata immissione in possesso della [OSCURATO:PERSONA].r.l.; che, prima della scadenza del termine , era stat a concordata , con addendumdel 15 giugno 2 021 , la revisione del prezzo, la proroga del termine per il rogito e la stipula contestuale di un contratto di locazione degli immobili; che nell’addendum e nel contratto di locazione era stato previsto il collegamento negoziale tra i contratti, in modo che la risoluzione dell’uno avrebbe comportato la risoluzione dell’altro; che la [OSCURATO:SOCIETA] . era stata inadempiente alle obbligazioni assunte con il preliminare di compravendita; C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani che essa società, di conseguenza , dapprima aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare e, successivamente, in virtù della clausola di collegamento negoziale, aveva risolto il contratto di locazione; si è costituitain giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. resistendo alle domande, sugli assunti: che il contratto di compravendita non era stato stipulato poiché la venditrice aveva omesso di trasme ttere la concessione edilizia ed altra documentazione essenziale per la stipula; che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere atti in suo danno per trarre maggior vantaggio dalla vendita dei beni; che essa,in data 22 maggio 2024 , aveva dunque esercitato l’azione ex art.2932 cod. civ. dinanzial medesimo Tribunale di Gorizia, trascrivendo il relativo atto, con conseguente iscrizione a ruolo della causa n.376/2024 R.G.; che l’art. 17 del contratto di locazione prevedeva la risoluzione e non il recesso unilaterale; che il processo andava pertanto sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa del la conc lusione del giudizio ex art. 2932 c od. civ., in cui, tra l’altro, la convenuta aveva sollevato eccezione riconvenzionale volta ad accertare la legittimità del recesso; nel giudizio è intervenuta, ex art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la società [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di avere acquistato , nelle more , il complesso immobiliare alberghiero “Stella M aris” dalla società [OSCURATO:PERSONA] , con contratto sottoscritto il 28giugno 2024 ed intavolato il 16 luglio 2024; 2.con decreto (recte: ordinanza) 31 marzo 2021, n.915, a scioglimento della riserva assunta, sulle istanze istruttorie delle parti, all’ u dienza del 26 novembre 2024, il Giudice adìto , ritenuto sussistente il rapporto di pregiudizialità-dipendenzatra la causa iscritta al n.478/2024 R.G. (pendente dinanzi a sé)e la causa iscritta al n. 376/2024 (pendente dinanzi al medesimo ufficio, ma assegnata ad altro magistrato), ha disposto la sospensione del processo, ex art.295 cod. proc. civ., sui rilievi : che oggetto della causa contrassegnata con il n. 472/2024 R.G.sarebbe la risoluzione del contratto di locazione come conseguenza del recesso dal contratto di compravendita, mentre oggetto della causa iscritta al n. 376/2024 R.G. sarebbe la pretesa C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani della G - [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere in via coattiva la proprietà del complesso immobiliare grazie all’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. proc. civ., concernente lo stessocontratto di compravendita; che sarebbe pacifico tra le parti il collegamento negoziale tra il preliminare di compravendita ed il contratto di locazione, tenuto conto delle previsioni contenute nell’art. 17 di quest’ultimocontratto e nel Punto 5 p. 3 dell’ addendum del 15 giugno 2021; che le due pattuizioni sarebbero volte a regolare unitariamente l’operazione economica avente ad oggetto la cessione del complesso immobiliare alberghiero, non assumendo rilievo, in senso contrario, avuto riguardo al disposto dell’art.111, primo comma, cod. proc. civ., la carenza di identità soggettiva delle due cause; 3.avverso questa o rdinanza la società Dante s .r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, al quale ha espressamente aderito la Società di [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; il Procuratore Generale ha concluso, chiedendoche, in accoglimento del ricorso, la Corte disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Gorizia; le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.con i motivi posti a fondamento del ricorso viene dedotto, in sostanza, che,tra la causa iscritta al n. 472/2024 e quella iscritta al n. 376/2024 R . G . del medesimo ufficio giudiziario, non sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, in ragione del quale la prima dovesse essere sospesa in attesa della conclusione della seconda, ai sensi dell’ art. 295 cod. proc. civ.; viene evidenziato, in primo luogo , che, per effetto della vicenda successoria che ha interessato il diritto controverso, gli e ffetti della sospensione del primo giudizio ricad rebbero interamente sulla [OSCURATO:SOCIETA]., C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani attuale proprietariadegli immobili, alla quale sarebbe inibito sine die l’ acquisto del possessodei beni compravenduti , ancora occupati dalla G - [OSCURATO:SOCIETA].; vienesostenuto, in secondo luogo, che l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre troverebbe un ostacolo nella circostanza che il preliminare donde deriverebbe tale obbligo sarebbe stato risolto a seguito della vendita stipulata tra la società [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta fondata su un preliminare precedentementetrascritto; viene affermato, in terzo luogo (e in termini generali), il difetto del carattere pregiudicante delle azioni costitutive (come quella ex art.2932 cod. civ.), avuto riguardo alla circostanza che la sentenza di accoglimento di consimili domande avrebbe efficacia soltanto a seguito del suo passaggio in giudicato; 2.il regolamento va accolto, sebbene per ragioni diverse da quelle poste a fondamento del ricorso; 2.1. invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte,che, ai fini della sospensione per pregiudiz ialità, occorre che le cause siano state proposte davanti a giudici diversi, mentre nell’ipotesi in cui cause identicheo connesse pend a no dinanzi al medesimo giudice , questi non può disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve (o può) disporre la riunione dei procedimenti, rispettivamente ai sensi dell’art. 273 e 274 cod. proc. civ., salvoche essi si trovino irrimediabi lmente in fasi diverse, come nel caso in cui una causa sia già stata rimessa in decisione mentre l’altra si trovi ancora nella precedentefase di trattazione o in fase istruttoria ( ex ali is , Cass.23/09/2013, n. 21761; Cass. 24/09/2014, n. 20149; Cass. 17/09/2015, n. 18286; Cass. 17/05/2017, n. 12436; Cass. 17/04/2023, n. 10183); 2.2. la violazione di tale principio rientra tra i fatti processuali sindacabili,anche d’ufficio, dalla Corte di c assazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (ex plurimis, Cass. 11/10/2006, n. 21727; Cass. 22/05/2008, n. 13194; Cass. 23/07/2010, n. 17468; Cass. 26/07/2011, n. 16381; Cass. 4/08/2011, n. 16963; Cass.C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12741; Cass. 26/07/2012, n. 13330; Cass. 30/10/2015, n. 22292; Cass. 17/05/2017, n. 12441; Cass. 09/03/2022, n. 7710, Cass.18/03/2025, n. 7261, non mass.); 2.3. nel caso in esame , il provvedimento impugnato , concernente il procedimento iscritto al n.472/2024 R.G., è statoemesso a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26 novembre 2024, sulle i stanze istruttorie delle parti, senza tener conto che il distinto procedimento iscritto al n. 376/2024 R.G. pendeva nella medesima fase d avanti ad altro giudice del lo stesso Tribunale ; il giudice del procedimento n.472/2024 R.G. , anziché disporre (illegittimamente, per quanto si è rilevato) la sospensione della causa, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., avrebbe dovuto verificare se la riunione dei procedimenti fosse o meno impossibile e – preso atto che essa era ancora realizzabile per essere essi nella medesima fase processuale – avrebbe dovutorimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l’adozione dei provvedimenti contemplati dall’art.274 cod. proc. civ.; 3. in accoglimento dell’istanza di regolamento , va dunque disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Gorizia, con fissazione del termine di mesi tre dalla comunicazionedel deposito della presente ordinanza per la riassunzione; 4. le spese del regolamento seguono la soccombenza della G - [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha infondatamente resistito al ricorso, con memoria ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.) e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo infavore della Dante s .r.l. e della società P io S ovvegno; [OSCURATO:PERSONA] la Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Gorizia e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione del depositodella presente ordinanza; condanna la societàG-[OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare alla società D ante s.r.l. e allaSocietà di [OSCURATO:PERSONA] P io Sovvegno le spese del regolamento, che C.C. 21/11/2025 r.g.n. 09695/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani liquida in complessiviEuro 2.800,00, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle speseforfetarie e agli a ccessori di legge
Sentenza Cassazione n. 00461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris