CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 maggio 2024
Cassazione n. 17515/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15141/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 256/2023depositata il 05/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Visti i provvedimenti tabellari in tema di trattazione dei ricorsi di revocazione di provvedimenti della Terza Sezione civile;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione dell e part i intimate; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 02/05/2024