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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 20835/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21028/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –controricorrente – Oggetto: contratto d’opera R.G.N. 21028/2017 Ud. 16/06/2022 CC R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 2 di 9 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 370/2017 depositata il 10/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 16 giugno 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Cagliari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della loro veste di titolari dello [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere concluso con i medesimi, in data 28 novembre 2007, un contratto per la realizzazione di un sito web e lamentando la mancata realizzazione del sito nei termini contrattualmente previsti.

Chiese, quindi, che il Tribunale dichiarasse risolto il contratto e condannasse i convenuti al risarcimento dei danni.

Costituitisi i convenuti - i quali chiesero a propria volta la declaratoria di risoluzione del contratto, attribuendo alla stessa società attrice la responsabilità per la mancata regolare esecuzione dell’accordo-il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 19 giugno 2013, accolse la domanda attorea, dichiarando risolto il contratto e condannando i convenuti al risarcimento dei danni.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Cagliari, dichiarò inammissibile il gravame, rilevando che l’atto di appello risultava non conforme alle previsioni di cui all’art.342 c.p.c., perché lo stesso si limitava a riproporre integralmente le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado, senza articolare specifici motivi di impugnazione, senza muovere specifiche ce nsure alla sentenza impugnata, senza indicare i motivi sulla cui scorta la decisione doveva considerarsi viziata e meritevole di revisione.

R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 3 di 9

3. Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nelricorso risultano formulati sei motivi .

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione impugnata.

Deduce il ricorso che la Corte cagliaritana avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., avendo dichiarato il ricorso inammissibile con sentenza anziché con ordinanza.

In tal modo - lamenta ancora il ricorso-la Corte avrebbe dilatato inutilmente i tempi del giudizio a detrimento dei ricorrenti.

Il ricorso, poi, procede alla illustrazione di quattro motivi di censura che sarebbero stati mossi all’indirizzo della decisione di primo grado e che la corte territoriale avrebbe invece ritenuto non rispondenti al canone di cui all’art. 342 c.p.c.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso censura la mancata valutazione di una serie di comunicazioni di posta elettronica che proverebbero i ritardi dell’odierna controricorrente nel fornire i materiali necessari per la elaborazione del sito web.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 4 di 9 Il ricorso deduce l’omessa considerazione delle risultanze della C.T.U. disposta nel corso del giudizio di primo grado, da cui emergeva la realizzazione da parte dei ricorrenti non di un mero “protosito”, ma del vero e proprio progetto di sito web. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n.

“5 o 3”, c.p.c., l’omessa applicazione dell’art. 1362 c.c., ed in particolare la mancata valutazione del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto -ed in particolare lo scambio dei messaggi di posta elettronica- da cui emergerebbe l’inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’obbligazione -desumibile dal contratto- di fornire agli odierni ricorrenti i materiali necessari per la pubblicazione sul sito di almeno 100 alberghi. 1.5.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., l’omessa applicazione dell’art. 1371 c.c., e la conseguente omessa interpretazione del contratto in modo da assicurare l’equo contemperamento degli interessi delle parti.

Per effetto di tale violazione, sia il giudice di prime cure sia la Corte territoriale avrebbero omesso di configurare come vero e proprio obbligo contrattuale la clausola che contemplava l’invio da parte della società [OSCURATO:PERSONA] dei materiali fotografici relativi a 100 alberghi, trascurando anche la circostanza che il contratto prevedeva che metà del corrispettivo spettante allo studio associato venisse corrisposto tramite una percentuale delle provvigioni che la stessa società [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incassato sui “pacchetti” venduti attraverso il sito web.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 1367 c.c.

Lamenta il ricorso l’omessa valorizzazione di una delle clausole contrattuali nella quale veniva chiarito che ritardi nella consegna dei R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 5 di 9 contenuti avrebbero avuto riflesso sulla tempistica di realizzazione del sito.

2. Devono essere in primo luogo disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, la quale lamenta l’assenza di sinteticità del ricorso ed il difetto di specificità dei motivi.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente affermato il principio per cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021 - Rv. 662880 - 01).

Ha chiarito, quindi, questa Corte che, al di là delle formule impiegate e della specifica indicazionenumerica di una delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., ciò che è indispensabile è che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa.

Orbene, la lettura del ricorso evidenzia che lo stesso -per quanto indubbiamente non rispondente al canone della sinteticità- contiene una specifica e separata individuazione dei singoli vizi che affliggerebbero la decisione impugnata, riconducendo i medesimi alle ipotesi normativamente previste, come confermato dal fatto che la stessa controricorrente ha avuto modo di individuare i motivi di ricorso e di svolgere le proprie difese in relazione ad ognuno di essi.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato, pur con alcune puntualizzazioni.

R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 6 di 9

3.1. Non condivisibile, infatti, è la parte del motivo con cui viene lamentata la violazione del disposto di cui agli artt. 348-bis e 348 - ter c.p.c. per avere la Corte territoriale adottato la propria decisione con sentenza.

Emerge con chiarezza, infatti, che la decisione non è stata assunta secondo il meccanismo contemplato dall’art. 348-ter c.p.c., bensì in diretta applicazione del disposto di cui all’incipit dell’art.348-bis, primo comma, pronunciando sentenza per carenza nell’atto di appello dei requisiti dell’art. 342 c.p.c.

Le lagnanze in ordine alla forma del provvedimento adottato appaiono quindi infondate, ed anzi sarebbe stata semmai erronea l’adozione del provvedimento nella forma di ordinanza e non di sentenza.

3.2. Fondate, invece, sono le doglianze sviluppate nel medesimo motivoricorso, in ordine alla deduzione di un error in iudicando de iure procedendi,per non corretta applicazione dell’art. 342 c.p.c.

Sotto questo profilo, il ricorso appare in primo luogo rispettoso delle indicazioni fornite anche recentemente da questa Corte, affermando che la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 7 di 9 garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 - Rv. 663837 – 01 ; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 - Rv. 662388 -01).

Il ricorso, invero, ripropone in modo ampio i motividi gravame che erano stati sottoposti al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria e sufficiente a consentire la verifica specificità, risultando rispettoso dei dettami di cui all'art. 366, primo comma, nn. 4)e 6), c.p.c.

3.3. Dall’ammissibilità del motivo di ricorso discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 -Rv. 622361 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012 -Rv. 623617 – 01 : Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020 - Rv. 659696 - 01) .

Esame che deve essere operato seguendo il principio -sempre enunciato da questa Corte- per cui l’osservanza del dettato di cui all’art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Rv. 645991 – 01 e, successivamente, Cass. Sez. 6 - 3, R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 8 di 9 Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 -Rv. 648722 - 01) , rammentando altresì che la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021 - Rv. 662214 -01).

Nel caso in esame, la lettura dell’atto di appello proposto dagli odierni ricorrenti consente di verificare che il medesimo, per quanto non caratterizzato da schematicità, per quanto improntato ad una critica ad ampio spettro della decisione di primo grado, per quanto non caratterizzato dall'utilizzo di particolari forme sacramentali, conteneva la formulazione di specifiche, articolate e motivate critiche alla decisione del giudice di primo grado.

Risulta, quindi, non condivisibile il giudizio radicale della Corte territoriale, secondo la quale non era possibile rinvenire alcun specifico motivo di impugnazione.

Parimenti, non poteva considerarsi motivo di inammissibilità del gravame il fatto che l’atto introduttivo dell’appello avesse ripercorso “tutta l’istruttoria svolta con particolare riguardo all’elaborato peritale”, almeno nei limiti in cui tale riproposizione risultava funzionale all’articolazione ed argomentazione dei motivi di gravame.

4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriormente articolati dai ricorrenti.

5. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Cagliari che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa l'impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21028/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –controricorrente – Oggetto: contratto d’opera R.G.N. 21028/2017 Ud. 16/06/2022 CC R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 2 di 9 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 370/2017 depositata il 10/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 16 giugno 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Cagliari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della loro veste di titolari dello [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere concluso con i medesimi, in data 28 novembre 2007, un contratto per la realizzazione di un sito web e lamentando la mancata realizzazione del sito nei termini contrattualmente previsti. Chiese, quindi, che il Tribunale dichiarasse risolto il contratto e condannasse i convenuti al risarcimento dei danni. Costituitisi i convenuti - i quali chiesero a propria volta la declaratoria di risoluzione del contratto, attribuendo alla stessa società attrice la responsabilità per la mancata regolare esecuzione dell’accordo-il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 19 giugno 2013, accolse la domanda attorea, dichiarando risolto il contratto e condannando i convenuti al risarcimento dei danni. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Cagliari, dichiarò inammissibile il gravame, rilevando che l’atto di appello risultava non conforme alle previsioni di cui all’art.342 c.p.c., perché lo stesso si limitava a riproporre integralmente le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado, senza articolare specifici motivi di impugnazione, senza muovere specifiche ce nsure alla sentenza impugnata, senza indicare i motivi sulla cui scorta la decisione doveva considerarsi viziata e meritevole di revisione. R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 3 di 9 3. Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelricorso risultano formulati sei motivi . 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione impugnata. Deduce il ricorso che la Corte cagliaritana avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., avendo dichiarato il ricorso inammissibile con sentenza anziché con ordinanza. In tal modo - lamenta ancora il ricorso-la Corte avrebbe dilatato inutilmente i tempi del giudizio a detrimento dei ricorrenti. Il ricorso, poi, procede alla illustrazione di quattro motivi di censura che sarebbero stati mossi all’indirizzo della decisione di primo grado e che la corte territoriale avrebbe invece ritenuto non rispondenti al canone di cui all’art. 342 c.p.c. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso censura la mancata valutazione di una serie di comunicazioni di posta elettronica che proverebbero i ritardi dell’odierna controricorrente nel fornire i materiali necessari per la elaborazione del sito web. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 4 di 9 Il ricorso deduce l’omessa considerazione delle risultanze della C.T.U. disposta nel corso del giudizio di primo grado, da cui emergeva la realizzazione da parte dei ricorrenti non di un mero “protosito”, ma del vero e proprio progetto di sito web. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. “5 o 3”, c.p.c., l’omessa applicazione dell’art. 1362 c.c., ed in particolare la mancata valutazione del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto -ed in particolare lo scambio dei messaggi di posta elettronica- da cui emergerebbe l’inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’obbligazione -desumibile dal contratto- di fornire agli odierni ricorrenti i materiali necessari per la pubblicazione sul sito di almeno 100 alberghi. 1.5.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., l’omessa applicazione dell’art. 1371 c.c., e la conseguente omessa interpretazione del contratto in modo da assicurare l’equo contemperamento degli interessi delle parti. Per effetto di tale violazione, sia il giudice di prime cure sia la Corte territoriale avrebbero omesso di configurare come vero e proprio obbligo contrattuale la clausola che contemplava l’invio da parte della società [OSCURATO:PERSONA] dei materiali fotografici relativi a 100 alberghi, trascurando anche la circostanza che il contratto prevedeva che metà del corrispettivo spettante allo studio associato venisse corrisposto tramite una percentuale delle provvigioni che la stessa società [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incassato sui “pacchetti” venduti attraverso il sito web. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 1367 c.c. Lamenta il ricorso l’omessa valorizzazione di una delle clausole contrattuali nella quale veniva chiarito che ritardi nella consegna dei R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 5 di 9 contenuti avrebbero avuto riflesso sulla tempistica di realizzazione del sito. 2. Devono essere in primo luogo disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, la quale lamenta l’assenza di sinteticità del ricorso ed il difetto di specificità dei motivi. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente affermato il principio per cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021 - Rv. 662880 - 01). Ha chiarito, quindi, questa Corte che, al di là delle formule impiegate e della specifica indicazionenumerica di una delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., ciò che è indispensabile è che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa. Orbene, la lettura del ricorso evidenzia che lo stesso -per quanto indubbiamente non rispondente al canone della sinteticità- contiene una specifica e separata individuazione dei singoli vizi che affliggerebbero la decisione impugnata, riconducendo i medesimi alle ipotesi normativamente previste, come confermato dal fatto che la stessa controricorrente ha avuto modo di individuare i motivi di ricorso e di svolgere le proprie difese in relazione ad ognuno di essi. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato, pur con alcune puntualizzazioni. R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 6 di 9 3.1. Non condivisibile, infatti, è la parte del motivo con cui viene lamentata la violazione del disposto di cui agli artt. 348-bis e 348 - ter c.p.c. per avere la Corte territoriale adottato la propria decisione con sentenza. Emerge con chiarezza, infatti, che la decisione non è stata assunta secondo il meccanismo contemplato dall’art. 348-ter c.p.c., bensì in diretta applicazione del disposto di cui all’incipit dell’art.348-bis, primo comma, pronunciando sentenza per carenza nell’atto di appello dei requisiti dell’art. 342 c.p.c. Le lagnanze in ordine alla forma del provvedimento adottato appaiono quindi infondate, ed anzi sarebbe stata semmai erronea l’adozione del provvedimento nella forma di ordinanza e non di sentenza. 3.2. Fondate, invece, sono le doglianze sviluppate nel medesimo motivoricorso, in ordine alla deduzione di un error in iudicando de iure procedendi,per non corretta applicazione dell’art. 342 c.p.c. Sotto questo profilo, il ricorso appare in primo luogo rispettoso delle indicazioni fornite anche recentemente da questa Corte, affermando che la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 7 di 9 garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 - Rv. 663837 – 01 ; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 - Rv. 662388 -01). Il ricorso, invero, ripropone in modo ampio i motividi gravame che erano stati sottoposti al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria e sufficiente a consentire la verifica specificità, risultando rispettoso dei dettami di cui all'art. 366, primo comma, nn. 4)e 6), c.p.c. 3.3. Dall’ammissibilità del motivo di ricorso discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 -Rv. 622361 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012 -Rv. 623617 – 01 : Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020 - Rv. 659696 - 01) . Esame che deve essere operato seguendo il principio -sempre enunciato da questa Corte- per cui l’osservanza del dettato di cui all’art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U -Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Rv. 645991 – 01 e, successivamente, Cass. Sez. 6 - 3, R.G. 21028/2017 - Pagina nr. 8 di 9 Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 -Rv. 648722 - 01) , rammentando altresì che la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021 - Rv. 662214 -01). Nel caso in esame, la lettura dell’atto di appello proposto dagli odierni ricorrenti consente di verificare che il medesimo, per quanto non caratterizzato da schematicità, per quanto improntato ad una critica ad ampio spettro della decisione di primo grado, per quanto non caratterizzato dall'utilizzo di particolari forme sacramentali, conteneva la formulazione di specifiche, articolate e motivate critiche alla decisione del giudice di primo grado. Risulta, quindi, non condivisibile il giudizio radicale della Corte territoriale, secondo la quale non era possibile rinvenire alcun specifico motivo di impugnazione. Parimenti, non poteva considerarsi motivo di inammissibilità del gravame il fatto che l’atto introduttivo dell’appello avesse ripercorso “tutta l’istruttoria svolta con particolare riguardo all’elaborato peritale”, almeno nei limiti in cui tale riproposizione risultava funzionale all’articolazione ed argomentazione dei motivi di gravame. 4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriormente articolati dai ricorrenti. 5. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Cagliari che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa l'impugn
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