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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 03711/2022

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la seguente SENTENZA IL CANtr"3-7 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 10/06/2021 del tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale del riesame di Bari, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale, applicativa nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma [OSCURATO:PERSONA] 309/90, rigettava l'istanza.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso 'urlar° Pietro, deducendo cinque motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata comunicazione e/o notificazione ex art. 311 comma 1 cod. proc. pen. dell'avviso di deposito della ordinanza impugnata.

4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata definizione del procedimento entro il termine massimo di cui all'art. 311 comma 5 cod. proc. pen. 5.

Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione per assenza di autonoma valutazione ex art. 309 comma 9 cod. proc. pen. in relazione al motivo sub 4) della istanza di riesame.

6. Con il quarto motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 273 cod. proc. pen. e 274 cod. proc. pen., con particolare riferimento al pericolo di reiterazione.

7. Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge con riguardo alla insussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90.

8. Di seguito al ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

9. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] igliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA IL CANtr"3-7 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 10/06/2021 del tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale del riesame di Bari, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale, applicativa nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma [OSCURATO:PERSONA] 309/90, rigettava l'istanza. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso 'urlar° Pietro, deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata comunicazione e/o notificazione ex art. 311 comma 1 cod. proc. pen. dell'avviso di deposito della ordinanza impugnata. 4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata definizione del procedimento entro il termine massimo di cui all'art. 311 comma 5 cod. proc. pen. 5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione per assenza di autonoma valutazione ex art. 309 comma 9 cod. proc. pen. in relazione al motivo sub 4) della istanza di riesame. 6. Con il quarto motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 273 cod. proc. pen. e 274 cod. proc. pen., con particolare riferimento al pericolo di reiterazione. 7. Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge con riguardo alla insussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90. 8. Di seguito al ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 9. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] igliere
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