CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 32080/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevata la manifesta infondatezza dei motivi addotti (ed anche la genericità del secondo), poiché: (i) il rigetto della applicazione della circostanza di natura pretoria della lieve entità del fatto è giustificato sulla base di argomenti non contraddittori e non manifestamente illogici, pertanto con motivazione immune da critiche di legittimità, rientrando il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, incluso il riconoscimento il bilanciamento delle circostanze, nel perimetro della discrezionalità del giudice di merito; (ii) il secondo motivo è basato su un assunto puramente ipotetico, smentito dalla motivazione della sentenza di appello, con cui l'argomentazione difensiva continua evidentemente a non confrontarsi; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]