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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 16331/2026

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l 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGASPARE STURZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Brescia in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilitàespresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine al delitto di ricettazione di 52batterie di litio provento di furto ai danni della società [OSCURATO:PERSONA].p.a., oggetto di due denunceda questa presentate.2.

A sostegno del ricorso ha addotto due motivi di impugnazione:2.1.

Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di derubricazione del fattocome furto, richiesta avanzata anche alla luce della sentenza con la quale il 23/09/2024 erastata applicata al ricorrente dal Tribunale di Gorizia ex art. 444 cod. proc. pen. la penaconcordata tra le parti in relazione, appunto, al furto di batterie da ripetitori telefonici, attivitàalla quale si deduce sarebbe stato dedito il [OSCURATO:PERSONA] nel 2019.2.2.

Violazione di legge, con riferimento all’art. 81 cpv. cod. pen., e vizio dimotivazione, per mancanza ed apoditticità in relazione al mancato riconoscimento dellacontinuazione tra il reato di cui si tratta e quelli giudicati con la predetta sentenza delTribunale di Gorizia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamenteinfondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.1.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, correttamente richiamataanche dalla sentenza impugnata, è infatti inammissibile il motivo di ricorso per cassazionecon cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, deldelitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia statagenericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, ancheprovenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene allaprecedente commissione del delitto di furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv.285313-01): conformandosi a tali princìpi, la Corte territoriale ha correttamente rilevato, inmodo esaustivo ed assorbente, che l’appellante, nel chiedere la riqualificazione del reatocontestato nel meno grave delitto di furto, non aveva allegato alcun elemento idoneo asostenere tale richiesta, senza nemmeno specificare in che luogo, quando e con qualimodalità avrebbe commesso il furto dei beni di cui si tratta, né può ritenersi a tal finesufficiente la mera prospettazione di altra condanna subita dal [OSCURATO:PERSONA] per furti di benidella stessa natura (batterie di litio a servizio di ripetitori telefonici) commessi nello stessoperiodo.1.2.

E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in quanto volto a censurare ilmancato riconoscimento della continuazione tra il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] in questasede con i furti di batterie a servizio di ripetitori telefonici siti in Veneto, Emilia-Romagna eLombardia, oggetto della sentenza del Tribunale di Gorizia in data 23/09/2024, valorizzandoanche a tal fine la stessa natura dell’oggetto di tali furti rispetto all’oggetto del reato per cui siprocede.

In tal modo il ricorrente prospetta criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento, rilevando che il reato di ricettazione per cui si procede,realizzato in Sarezzo, è attribuito al solo [OSCURATO:PERSONA], mentre il Tribunale di Gorizia hagiudicato furti - e, pertanto, reati diversi - commessi dal ricorrente in luoghi diversi ed inconcorso con terzi, ritenendo non illogicamente tali differenze indicative non già di un’identitàdi disegno criminoso tale da unificare i reati, nonostante l’identità di oggetto materiale diquesti, bensì di un mero “stile di vita delinquenziale” del ricorrente.2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determinaequitativamente in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGASPARE STURZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Brescia in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilitàespresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine al delitto di ricettazione di 52batterie di litio provento di furto ai danni della società [OSCURATO:PERSONA].p.a., oggetto di due denunceda questa presentate.2. A sostegno del ricorso ha addotto due motivi di impugnazione:2.1. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di derubricazione del fattocome furto, richiesta avanzata anche alla luce della sentenza con la quale il 23/09/2024 erastata applicata al ricorrente dal Tribunale di Gorizia ex art. 444 cod. proc. pen. la penaconcordata tra le parti in relazione, appunto, al furto di batterie da ripetitori telefonici, attivitàalla quale si deduce sarebbe stato dedito il [OSCURATO:PERSONA] nel 2019.2.2. Violazione di legge, con riferimento all’art. 81 cpv. cod. pen., e vizio dimotivazione, per mancanza ed apoditticità in relazione al mancato riconoscimento dellacontinuazione tra il reato di cui si tratta e quelli giudicati con la predetta sentenza delTribunale di Gorizia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamenteinfondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, correttamente richiamataanche dalla sentenza impugnata, è infatti inammissibile il motivo di ricorso per cassazionecon cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, deldelitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia statagenericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, ancheprovenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene allaprecedente commissione del delitto di furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv.285313-01): conformandosi a tali princìpi, la Corte territoriale ha correttamente rilevato, inmodo esaustivo ed assorbente, che l’appellante, nel chiedere la riqualificazione del reatocontestato nel meno grave delitto di furto, non aveva allegato alcun elemento idoneo asostenere tale richiesta, senza nemmeno specificare in che luogo, quando e con qualimodalità avrebbe commesso il furto dei beni di cui si tratta, né può ritenersi a tal finesufficiente la mera prospettazione di altra condanna subita dal [OSCURATO:PERSONA] per furti di benidella stessa natura (batterie di litio a servizio di ripetitori telefonici) commessi nello stessoperiodo.1.2. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in quanto volto a censurare ilmancato riconoscimento della continuazione tra il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] in questasede con i furti di batterie a servizio di ripetitori telefonici siti in Veneto, Emilia-Romagna eLombardia, oggetto della sentenza del Tribunale di Gorizia in data 23/09/2024, valorizzandoanche a tal fine la stessa natura dell’oggetto di tali furti rispetto all’oggetto del reato per cui siprocede. In tal modo il ricorrente prospetta criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento, rilevando che il reato di ricettazione per cui si procede,realizzato in Sarezzo, è attribuito al solo [OSCURATO:PERSONA], mentre il Tribunale di Gorizia hagiudicato furti - e, pertanto, reati diversi - commessi dal ricorrente in luoghi diversi ed inconcorso con terzi, ritenendo non illogicamente tali differenze indicative non già di un’identitàdi disegno criminoso tale da unificare i reati, nonostante l’identità di oggetto materiale diquesti, bensì di un mero “stile di vita delinquenziale” del ricorrente.2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determinaequitativamente in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]
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