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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12266/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 16 gennaio 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Taranto il 19 aprile 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo n. 1) e 697 cod. pen. (capo n. 2), fatti commessi il 22 ottobre 2021, in conseguenza condannandolo, applicata la recidiva qualificata contestata, con l'aumento per la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia, ha assolto l'imputato dalla contestazione di cui all'art. 697 cod. pen. ed ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 2.11 ricorrente si affida a due motivi: con il primo lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] quale prova della penale responsabilità dell'imputato; con il secondo censura promiscuamente violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermata sussistenza del reato addebitato a [OSCURATO:PERSONA].

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.

L'impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni estremamente vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Entrambi i motivi, peraltro, risultano meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da adeguato esame delle deduzioni difensive (che si rinviene alle pp. 5-9 della sentenza impugnata), motivazione con cui l'impugnazione, a ben vedere, non si confronta; non si confronta, in particolare, con il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata (p. 6), secondo cui «Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse» (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409). 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 16 gennaio 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Taranto il 19 aprile 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo n. 1) e 697 cod. pen. (capo n. 2), fatti commessi il 22 ottobre 2021, in conseguenza condannandolo, applicata la recidiva qualificata contestata, con l'aumento per la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia, ha assolto l'imputato dalla contestazione di cui all'art. 697 cod. pen. ed ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 2.11 ricorrente si affida a due motivi: con il primo lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] quale prova della penale responsabilità dell'imputato; con il secondo censura promiscuamente violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermata sussistenza del reato addebitato a [OSCURATO:PERSONA]. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. L'impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni estremamente vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Entrambi i motivi, peraltro, risultano meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da adeguato esame delle deduzioni difensive (che si rinviene alle pp. 5-9 della sentenza impugnata), motivazione con cui l'impugnazione, a ben vedere, non si confronta; non si confronta, in particolare, con il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata (p. 6), secondo cui «Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse» (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409). 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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