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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23556/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto in data 11/12/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di estorsione in concorso.

Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. in presenza di mediatore estraneo al fatto nonché lamentando la disparità di trattamento rispetto a [OSCURATO:PERSONA] assolto, pur se nella stessa posizione del ricorrente (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Ritenuto che: -quanto alla prima doglianza, i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; -quanto alla seconda doglianza, il motivo che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto in data 11/12/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di estorsione in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. in presenza di mediatore estraneo al fatto nonché lamentando la disparità di trattamento rispetto a [OSCURATO:PERSONA] assolto, pur se nella stessa posizione del ricorrente (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Ritenuto che: -quanto alla prima doglianza, i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; -quanto alla seconda doglianza, il motivo che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23556/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris