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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42960/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo all'inosservanza della legge processuale e al vizio di motivazione conseguente alla propria mancata identificazione è inammissibile, in quanto si risolve in una mera riproposizione di una censura già proposta e disattesa dalla Corte di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 3); Considerato che il secondo motivo, relativo all'inosservanza della legge penale conseguente alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato, pur essendo lo stesso espulso dal territorio dello Stato italiano, è inammissibile, in quanto la censura non si confronta con la diffusa motivazione della Corte di appello sul punto (pagg. 2-3); Ritenuto, che il terzo motivo, svolto con riferimento alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto nella sentenza impugnata la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stata determinata in misura equivalente al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo all'inosservanza della legge processuale e al vizio di motivazione conseguente alla propria mancata identificazione è inammissibile, in quanto si risolve in una mera riproposizione di una censura già proposta e disattesa dalla Corte di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 3); Considerato che il secondo motivo, relativo all'inosservanza della legge penale conseguente alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato, pur essendo lo stesso espulso dal territorio dello Stato italiano, è inammissibile, in quanto la censura non si confronta con la diffusa motivazione della Corte di appello sul punto (pagg. 2-3); Ritenuto, che il terzo motivo, svolto con riferimento alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto nella sentenza impugnata la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stata determinata in misura equivalente al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settemb
Sentenza Cassazione n. 42960/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris