CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata, in accoglimento di appello del Pubblico ministero avverso ordinanza ex art. 299, cod. proc. pen., del giudice procedente, aveva dichiarato la nullità di quest'ultima e ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente. 2. Con atto scritto e trasmesso per via telematica nella cancelleria della Corte di cassazione nelle more dell'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 3. Tale rinuncia non ha effetto, in quanto proveniente esclusivamente da difensore privo di procura speciale e non personalmente ratificata dall'imputato (cfr. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). Tuttavia, quella dichiarazione difensiva può essere intesa come inequivoca manifestazione di attuale disinteresse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità di quest'ultima, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. risultando che, nelle more della presente impugnazione, con ordinanza del Tribunale di Torino del 3 ottobre scorso, il ricorrente è stato nuovamente collocato agli arresti domiciliari. 4. Trattandosi di mancanza d'interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo dev'essere mandato esente dal pagamento di spese processuali e ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 202