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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06615/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2021 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, resa all'esito del giudizio abbreviato, nella parte in cui era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore materiale dei reati di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegali di arma comune da sparo.

La Corte di assise di appello, esclusa l'aggravante della premeditazione, ribadiva quelle del motivo abietto e delle finalità di agevolazione mafiosa e relativo metodo, mantenendo la pena dell'ergastolo inflitta in primo grado.

2. Le imputazioni ruotano intorno all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perpetrati, a colpi di arma da fuoco, nel rione Sanità della città di Napoli.

Sulla base delle dichiarazioni rese dalle vittime superstiti e da altri astanti, nonché dei rilievi compiuti nell'immediatezza del fatto, si accertava che, attorno alle ore 4,30 del 6 settembre 2015, un gruppo composto da otto persone (affiliate al clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], insediato nel quartiere Miano), armate di fucile e pistole di diverso calibro, era giunto a bordo di quattro motoveicoli in piazza [OSCURATO:PERSONA] e aveva esploso ventiquattro colpi all'indirizzo di altro gruppo di persone, riunite attorno a [OSCURATO:PERSONA] (erroneamente scambiato per [OSCURATO:PERSONA], capo del clan rivale), il quale veniva attinto mortalmente alla schiena, mentre le vittime rimanenti riuscivano a ripararsi o a darsi alla fuga.

Da successive intercettazioni ambientali emergeva il possibile movente ritorsivo dell'azione di fuoco, che trovava autorevole conferma nelle parole del capo clan, [OSCURATO:PERSONA], che nel luglio 2016 intraprendeva la via della collaborazione con la giustizia.

Nell'ammettere le proprie responsabilità, [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, la notte del fatto, attorno alle ore 3, aveva ricevuto la visita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali gli raccontarono che esponenti del clan Esposito, insediato nel rione Sanità, si erano introdotti nel quartiere Miano con atteggiamenti provocatori.

Il dichiarante, dopo avere ragionato sulle diverse opzioni, aveva dato loro mandato di compiere una controffensiva, andando ad uccidere [OSCURATO:PERSONA] e i suoi uomini; i quattro motoveicoli erano quindi partiti in direzione del rione Sanità; dell'esito della spedizione il mandante aveva ricevuto successiva relazione da Perfetto e da [OSCURATO:PERSONA], che, assieme a Torre e ad [OSCURATO:PERSONA], vi avevano partecipato.

Tutti costoro, separatamente processati per gli stessi fatti, risultavano già condannati con pronuncia irrevocabile.3.

Quanto ai sicari ulteriori, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver saputo - sempre da Perfetto e Cutarelli, e dal nipote Tonino o' Coniglio, tra la notte del fatto e la mattina seguente - che nel gruppo di fuoco era compreso l'imputato odierno, [OSCURATO:PERSONA].

La chiamata in correità, rimasta inizialmente priva di riscontri, veniva in seguito suffragata da Torre, che, durante il processo a suo carico, iniziava a sua volta a collaborare con la giustizia.

Torre forniva importanti dettagli in ordine alla spedizione punitiva, individuando con precisione i motoveicoli, i rispettivi occupanti e le armi impiegate.

Annunziata sedeva, come passeggero, a bordo di una Honda SH, guidata da [OSCURATO:PERSONA].

Le armi erano portate dai passeggeri, che avevano esploso i colpi.

Annunziata aveva, egli stesso, sparato contro [OSCURATO:PERSONA] e le persone raccolte attorno a lui.

Il giudice di secondo grado riteneva attendibili i narrati di entrambi i collaboratori di giustizia e credibili questi ultimi, anche richiamando il conforme giudizio operato nel processo già celebrato e confutando le contestazioni difensive al riguardo.

Particolarmente significativo e affidabile era reputato il secondo narrato, quello di Torre, perché frutto di conoscenza personale e diretta dell'occorso.

Su tali considerazioni poggiava la conferma della condanna dell'imputato.

4. Ricorre quest'ultimo in cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Il ricorso è articolato in quattro motivi.

4.1. Primo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al giudizio di penale responsabilità.

Il giudizio di credibilità soggettiva, rispetto al collaboratore Torre, da condurre prioritariamente rispetto ad ogni altra verifica, sarebbe carente.

Non sarebbe stata approfondita la genesi della collaborazione, non sarebbe stata ben valutata la sua tempistica, né sarebbero state rilevate le esistenti ragioni di rancore del dichiarante rispetto all'accusato.

Sostiene il ricorrente che Torre aveva collaborato dopo aver riportato in altri processi ripetute condanne all'ergastolo e quando ormai [OSCURATO:PERSONA] aveva già reso le sue dichiarazioni a proposito della vicenda odierna.

Torre avrebbe fatto il nome di Annunziata solo al terzo interrogatorio, pressato dal Pubblico ministero perché arricchisse il patrimonio conoscitivo a disposizione degli inquirenti.

Il suo narrato lascerebbe trasparire una certa diffidenza verso l'imputato e lascerebbe emergere i pregressi contrasti.4.2.

Secondo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante del motivo abietto.

Avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenerla.

Il carattere spregevole della condotta non andrebbe riferito ad un astratta figura di agente modello, ma alle concrete connotazioni culturali del soggetto giudicato, al contesto sociale, ai fattori ambientali condizionanti.

E, in pura logica mafiosa, l'azione perpetrata non era in sé biasimevole o sproporzionata.

In secondo luogo, la volontà di riaffermazione del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso, anche attraverso l'uso di forme indiscriminate di violenza, o attacchi ai clan rivali, non integrerebbe affatto quel quid pluris, necessario per differenziare l'aggravante in discorso da quella di agevolazione mafiosa e impedirne l'assorbimento in quest'ultima.

In terzo luogo, si tratterebbe di aggravante non estensibile, ai sensi dell'art.118 cod. pen., al concorrente cui la circostanza non sia direttamente riferibile; e Annunziata non aveva preso parte all'atto deliberativo dell'azione, né era a conoscenza delle ragioni di essa, e tanto meno le aveva fatte proprie o condivise,

4.3. Terzo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, di nuovo in relazione al giudizio di penale responsabilità.

La chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], solo de relato, andava meglio vagliata nella sua attendibilità intrinseca (passaggio iniziale della dovuta valutazione trifasica), minata da pregressi silenzi e reticenze; attendibilità che non poteva essere collegata al mero ruolo di capo, né fatta derivare da valutazioni operate in altri processi, non esistendo una «patente del collaboratore».

Quanto all'attendibilità estrinseca, correlata anche all'affidabilità delle fonti originarie di conoscenza, palesemente difettavano i requisiti di specificità, costanza e coerenza.

La chiamata era infine priva di riscontri esterni, stante l'inadeguatezza della chiamata ulteriore di Torre per difetto, sopra argomentato, di soggettiva credibilità in capo al chiamante.

4.4. Quarto motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle attenuanti generiche e al relativo diniego.

La gravità dei reati e l'assenza di resipiscenza non sarebbero profili idonei a giustificare la decisione, a fronte di preponderanti elementi che avrebbe potuto indurre a scongiurare l'inflizione della pena perpetua.

Tali sarebbero il ruolo marginale e secondario ricoperto dall'imputato, la sua giovane età, la sua vulnerabilità, l'assenza di precedenti penali di reale disvalore sociale.

La mancanza di confessione non potrebbe, infine, assumere carattere ostativo al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi primo e terzo del ricorso, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati.

1.1. L'affermazione di penale responsabilità, secondo il costante orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291-01; Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 253418-01), può certamente basarsi su plurime dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché queste rivestano i caratteri di attendibilità, soggettiva credibilità, reciproca autonomia e adeguata convergenza individualizzante.

Alla Corte Suprema compete il sindacato in ordine alla completezza, correttezza e logicità del ragionamento in proposito seguito, e delle argomentazioni sostenute per qualificare, in relazione, il compendio istruttorio, senza che ciò implichi un rinnovato accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01).

1.2. Quest'ultima supera nel caso in esame il vaglio di legittimità, condotto alla stregua degli anzidetti principi, perché la Corte territoriale ineccepibilmente motiva sulla sussistenza dei requisiti che consentono di far assumere alla duplice chiamata in correità, pienamente convergente, dignità probatoria ai fini dell'identificazione dell'imputato come componente (ulteriore) del gruppo di fuoco che si macchiò dei delitti in contestazione.

La coerenza, sincerità e genetica non interferenza dei narrati dichiarativi sono state accuratamente vagliate dalla sentenza impugnata, al pari della credibilità soggettiva di entrambi i dichiaranti, con argomentazioni in grado di superare i reiterativi rilievi della difesa ricorrente.

La sentenza impugnata, in particolare, ha preso in specifica considerazione i rapporti personali esistenti tra Torre e il chiamato, dando atto della scarsa consistenza dei segnalati dissapori e negando il prefigurarsi di sentimenti di astio o rancore tali da far ipotizzare l'intento calunnioso del dichiarante.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'atteggiamento etero-protettivo del collaboratore verso propri congiunti, viceversa coinvolti in fatti di sangue distinti ed analoghi, ha trovato ragionevolmente spiegazione negli esistenti legami di vicinanza e solidarietà familiare, senza che da ciò possa derivarsi l'inattendibilità intrinseca di una chiamata perfettamente coerente con il quadro probatorio rimanente, seppur alimentata da fonti conoscitive distinte e concorrenti.

Le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e Torre si saldano tra loro in tutto ciò che vi è di essenziale per la comprensione degli avvenimenti, e si riscontrano così a vicenda, sorreggendo l'affermazione di penale responsabilità.1.3.

Le censure svolte nei motivi non colgono, in conclusione, deficit motivazionali in grado di infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale; tenuto conto del principio per cui l'obbligo di motivazione del giudice di appello non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuno dei rilievi o delle singole osservazioni contenute nell'atto di gravame, bastando che il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti cruciali ai fini del giudizio (ricorrendo tale condizione, le censure prospettate, incompatibili con le argomentazioni giudiziali, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e non accolte, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).

2. Il terzo motivo è infondato.

Come è noto, la circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso (Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241577-01;Sez. 1, n. 28594 del 27/04/2021, Barone, Rv. 281640- 02; Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269718-01).

Nel caso in esame la sentenza impugnata ha ineccepibilmente ritenuto che l'accaduto fosse stato determinato, oltre che dalla anzidetta finalità di agevolazione mafiosa, dalla specifica volontà di attuare una immediata e violenta ritorsione rispetto ad una condotta (l'invasione dell'altrui territorio) percepita, in pura logica criminale, come un affronto intollerabile.

Trattasi di intento punitivo specifico, che, in quanto espressione di una cultura di bieca violenza nei rapporti sociali, è stato giustamente in sentenza ricondotto al novero dei motivi abietti, ossia dei motivi da considerare, secondo la coscienza sociale del momento storico attuale, e quindi secondo le regole etiche del comune sentire, indegni e spregevoli (Sez. 1, n. 30291 del 22/06/2011, Okaya, Rv. 250882-01; Sez. 1, n. 12473 del 19/12/2001, dep. 2002, Vaccaro, Rv. 221525- 01).

La volontà di reagire all'affronto è scaturita, sulla base delle incontestate emergenze probatorie, dai più giovani sodali, ed è stata validata dal capo clan.

La finalità punitiva della spedizione, per come organizzata e realizzata, era in ogni caso evidente, e all'imputato ben nota.

Ciò giustifica l'estensione dell'aggravante all'imputato stesso.

L'aggravante, infatti, pur avendo natura soggettiva, si comunica al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli scopi e gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dai correi che l'abbiano ideata e voluta e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima (Sez. 1, n. 50405 del 10/07/2018, Gjergji, Rv. 274538-01).

3. Infondato risulta, da ultimo, il quarto motivo.

Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabilmente basato sul rilievo delle modalità del fatto, caratterizzate dalla lesione e messa in pericolo dell'incolumità di un numero indeterminato di persone, avendo il gruppo di incursori, in cui Annunziata risultava inserito a pieno titolo, aperto indiscriminatamente il fuoco e sparato all'impazzata ventiquattro colpi; ed è altresì basato sull'apprezzamento dell'intensità del dolo sottostante all'azione, senza che emergesse da parte dell'imputato, già pluripregiudicato nonostante la giovane età, alcun successivo atteggiamento resipiscente.

Il giudice di merito ha pertanto negato il beneficio, in relazione ad indici pregnanti, tanto di natura oggettiva che soggettiva, non illogicamente valutati e facenti ragionevole premio sui recessivi elementi eventualmente valutabili in senso contrario.

4. Il ricorso è respi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2021 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, resa all'esito del giudizio abbreviato, nella parte in cui era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore materiale dei reati di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegali di arma comune da sparo. La Corte di assise di appello, esclusa l'aggravante della premeditazione, ribadiva quelle del motivo abietto e delle finalità di agevolazione mafiosa e relativo metodo, mantenendo la pena dell'ergastolo inflitta in primo grado. 2. Le imputazioni ruotano intorno all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perpetrati, a colpi di arma da fuoco, nel rione Sanità della città di Napoli. Sulla base delle dichiarazioni rese dalle vittime superstiti e da altri astanti, nonché dei rilievi compiuti nell'immediatezza del fatto, si accertava che, attorno alle ore 4,30 del 6 settembre 2015, un gruppo composto da otto persone (affiliate al clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], insediato nel quartiere Miano), armate di fucile e pistole di diverso calibro, era giunto a bordo di quattro motoveicoli in piazza [OSCURATO:PERSONA] e aveva esploso ventiquattro colpi all'indirizzo di altro gruppo di persone, riunite attorno a [OSCURATO:PERSONA] (erroneamente scambiato per [OSCURATO:PERSONA], capo del clan rivale), il quale veniva attinto mortalmente alla schiena, mentre le vittime rimanenti riuscivano a ripararsi o a darsi alla fuga. Da successive intercettazioni ambientali emergeva il possibile movente ritorsivo dell'azione di fuoco, che trovava autorevole conferma nelle parole del capo clan, [OSCURATO:PERSONA], che nel luglio 2016 intraprendeva la via della collaborazione con la giustizia. Nell'ammettere le proprie responsabilità, [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, la notte del fatto, attorno alle ore 3, aveva ricevuto la visita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali gli raccontarono che esponenti del clan Esposito, insediato nel rione Sanità, si erano introdotti nel quartiere Miano con atteggiamenti provocatori. Il dichiarante, dopo avere ragionato sulle diverse opzioni, aveva dato loro mandato di compiere una controffensiva, andando ad uccidere [OSCURATO:PERSONA] e i suoi uomini; i quattro motoveicoli erano quindi partiti in direzione del rione Sanità; dell'esito della spedizione il mandante aveva ricevuto successiva relazione da Perfetto e da [OSCURATO:PERSONA], che, assieme a Torre e ad [OSCURATO:PERSONA], vi avevano partecipato. Tutti costoro, separatamente processati per gli stessi fatti, risultavano già condannati con pronuncia irrevocabile.3. Quanto ai sicari ulteriori, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver saputo - sempre da Perfetto e Cutarelli, e dal nipote Tonino o' Coniglio, tra la notte del fatto e la mattina seguente - che nel gruppo di fuoco era compreso l'imputato odierno, [OSCURATO:PERSONA]. La chiamata in correità, rimasta inizialmente priva di riscontri, veniva in seguito suffragata da Torre, che, durante il processo a suo carico, iniziava a sua volta a collaborare con la giustizia. Torre forniva importanti dettagli in ordine alla spedizione punitiva, individuando con precisione i motoveicoli, i rispettivi occupanti e le armi impiegate. Annunziata sedeva, come passeggero, a bordo di una Honda SH, guidata da [OSCURATO:PERSONA]. Le armi erano portate dai passeggeri, che avevano esploso i colpi. Annunziata aveva, egli stesso, sparato contro [OSCURATO:PERSONA] e le persone raccolte attorno a lui. Il giudice di secondo grado riteneva attendibili i narrati di entrambi i collaboratori di giustizia e credibili questi ultimi, anche richiamando il conforme giudizio operato nel processo già celebrato e confutando le contestazioni difensive al riguardo. Particolarmente significativo e affidabile era reputato il secondo narrato, quello di Torre, perché frutto di conoscenza personale e diretta dell'occorso. Su tali considerazioni poggiava la conferma della condanna dell'imputato. 4. Ricorre quest'ultimo in cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 4.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al giudizio di penale responsabilità. Il giudizio di credibilità soggettiva, rispetto al collaboratore Torre, da condurre prioritariamente rispetto ad ogni altra verifica, sarebbe carente. Non sarebbe stata approfondita la genesi della collaborazione, non sarebbe stata ben valutata la sua tempistica, né sarebbero state rilevate le esistenti ragioni di rancore del dichiarante rispetto all'accusato. Sostiene il ricorrente che Torre aveva collaborato dopo aver riportato in altri processi ripetute condanne all'ergastolo e quando ormai [OSCURATO:PERSONA] aveva già reso le sue dichiarazioni a proposito della vicenda odierna. Torre avrebbe fatto il nome di Annunziata solo al terzo interrogatorio, pressato dal Pubblico ministero perché arricchisse il patrimonio conoscitivo a disposizione degli inquirenti. Il suo narrato lascerebbe trasparire una certa diffidenza verso l'imputato e lascerebbe emergere i pregressi contrasti.4.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante del motivo abietto. Avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenerla. Il carattere spregevole della condotta non andrebbe riferito ad un astratta figura di agente modello, ma alle concrete connotazioni culturali del soggetto giudicato, al contesto sociale, ai fattori ambientali condizionanti. E, in pura logica mafiosa, l'azione perpetrata non era in sé biasimevole o sproporzionata. In secondo luogo, la volontà di riaffermazione del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso, anche attraverso l'uso di forme indiscriminate di violenza, o attacchi ai clan rivali, non integrerebbe affatto quel quid pluris, necessario per differenziare l'aggravante in discorso da quella di agevolazione mafiosa e impedirne l'assorbimento in quest'ultima. In terzo luogo, si tratterebbe di aggravante non estensibile, ai sensi dell'art.118 cod. pen., al concorrente cui la circostanza non sia direttamente riferibile; e Annunziata non aveva preso parte all'atto deliberativo dell'azione, né era a conoscenza delle ragioni di essa, e tanto meno le aveva fatte proprie o condivise, 4.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, di nuovo in relazione al giudizio di penale responsabilità. La chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], solo de relato, andava meglio vagliata nella sua attendibilità intrinseca (passaggio iniziale della dovuta valutazione trifasica), minata da pregressi silenzi e reticenze; attendibilità che non poteva essere collegata al mero ruolo di capo, né fatta derivare da valutazioni operate in altri processi, non esistendo una «patente del collaboratore». Quanto all'attendibilità estrinseca, correlata anche all'affidabilità delle fonti originarie di conoscenza, palesemente difettavano i requisiti di specificità, costanza e coerenza. La chiamata era infine priva di riscontri esterni, stante l'inadeguatezza della chiamata ulteriore di Torre per difetto, sopra argomentato, di soggettiva credibilità in capo al chiamante. 4.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle attenuanti generiche e al relativo diniego. La gravità dei reati e l'assenza di resipiscenza non sarebbero profili idonei a giustificare la decisione, a fronte di preponderanti elementi che avrebbe potuto indurre a scongiurare l'inflizione della pena perpetua. Tali sarebbero il ruolo marginale e secondario ricoperto dall'imputato, la sua giovane età, la sua vulnerabilità, l'assenza di precedenti penali di reale disvalore sociale. La mancanza di confessione non potrebbe, infine, assumere carattere ostativo al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi primo e terzo del ricorso, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati. 1.1. L'affermazione di penale responsabilità, secondo il costante orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291-01; Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 253418-01), può certamente basarsi su plurime dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché queste rivestano i caratteri di attendibilità, soggettiva credibilità, reciproca autonomia e adeguata convergenza individualizzante. Alla Corte Suprema compete il sindacato in ordine alla completezza, correttezza e logicità del ragionamento in proposito seguito, e delle argomentazioni sostenute per qualificare, in relazione, il compendio istruttorio, senza che ciò implichi un rinnovato accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). 1.2. Quest'ultima supera nel caso in esame il vaglio di legittimità, condotto alla stregua degli anzidetti principi, perché la Corte territoriale ineccepibilmente motiva sulla sussistenza dei requisiti che consentono di far assumere alla duplice chiamata in correità, pienamente convergente, dignità probatoria ai fini dell'identificazione dell'imputato come componente (ulteriore) del gruppo di fuoco che si macchiò dei delitti in contestazione. La coerenza, sincerità e genetica non interferenza dei narrati dichiarativi sono state accuratamente vagliate dalla sentenza impugnata, al pari della credibilità soggettiva di entrambi i dichiaranti, con argomentazioni in grado di superare i reiterativi rilievi della difesa ricorrente. La sentenza impugnata, in particolare, ha preso in specifica considerazione i rapporti personali esistenti tra Torre e il chiamato, dando atto della scarsa consistenza dei segnalati dissapori e negando il prefigurarsi di sentimenti di astio o rancore tali da far ipotizzare l'intento calunnioso del dichiarante. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'atteggiamento etero-protettivo del collaboratore verso propri congiunti, viceversa coinvolti in fatti di sangue distinti ed analoghi, ha trovato ragionevolmente spiegazione negli esistenti legami di vicinanza e solidarietà familiare, senza che da ciò possa derivarsi l'inattendibilità intrinseca di una chiamata perfettamente coerente con il quadro probatorio rimanente, seppur alimentata da fonti conoscitive distinte e concorrenti. Le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e Torre si saldano tra loro in tutto ciò che vi è di essenziale per la comprensione degli avvenimenti, e si riscontrano così a vicenda, sorreggendo l'affermazione di penale responsabilità.1.3. Le censure svolte nei motivi non colgono, in conclusione, deficit motivazionali in grado di infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale; tenuto conto del principio per cui l'obbligo di motivazione del giudice di appello non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuno dei rilievi o delle singole osservazioni contenute nell'atto di gravame, bastando che il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti cruciali ai fini del giudizio (ricorrendo tale condizione, le censure prospettate, incompatibili con le argomentazioni giudiziali, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e non accolte, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). 2. Il terzo motivo è infondato. Come è noto, la circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241577-01;Sez. 1, n. 28594 del 27/04/2021, Barone, Rv. 281640- 02; Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269718-01). Nel caso in esame la sentenza impugnata ha ineccepibilmente ritenuto che l'accaduto fosse stato determinato, oltre che dalla anzidetta finalità di agevolazione mafiosa, dalla specifica volontà di attuare una immediata e violenta ritorsione rispetto ad una condotta (l'invasione dell'altrui territorio) percepita, in pura logica criminale, come un affronto intollerabile. Trattasi di intento punitivo specifico, che, in quanto espressione di una cultura di bieca violenza nei rapporti sociali, è stato giustamente in sentenza ricondotto al novero dei motivi abietti, ossia dei motivi da considerare, secondo la coscienza sociale del momento storico attuale, e quindi secondo le regole etiche del comune sentire, indegni e spregevoli (Sez. 1, n. 30291 del 22/06/2011, Okaya, Rv. 250882-01; Sez. 1, n. 12473 del 19/12/2001, dep. 2002, Vaccaro, Rv. 221525- 01). La volontà di reagire all'affronto è scaturita, sulla base delle incontestate emergenze probatorie, dai più giovani sodali, ed è stata validata dal capo clan. La finalità punitiva della spedizione, per come organizzata e realizzata, era in ogni caso evidente, e all'imputato ben nota. Ciò giustifica l'estensione dell'aggravante all'imputato stesso. L'aggravante, infatti, pur avendo natura soggettiva, si comunica al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli scopi e gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dai correi che l'abbiano ideata e voluta e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima (Sez. 1, n. 50405 del 10/07/2018, Gjergji, Rv. 274538-01). 3. Infondato risulta, da ultimo, il quarto motivo. Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabilmente basato sul rilievo delle modalità del fatto, caratterizzate dalla lesione e messa in pericolo dell'incolumità di un numero indeterminato di persone, avendo il gruppo di incursori, in cui Annunziata risultava inserito a pieno titolo, aperto indiscriminatamente il fuoco e sparato all'impazzata ventiquattro colpi; ed è altresì basato sull'apprezzamento dell'intensità del dolo sottostante all'azione, senza che emergesse da parte dell'imputato, già pluripregiudicato nonostante la giovane età, alcun successivo atteggiamento resipiscente. Il giudice di merito ha pertanto negato il beneficio, in relazione ad indici pregnanti, tanto di natura oggettiva che soggettiva, non illogicamente valutati e facenti ragionevole premio sui recessivi elementi eventualmente valutabili in senso contrario. 4. Il ricorso è respi
Sentenza Cassazione n. 06615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris