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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 14923/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore - di fiduciaavverso la sentenza in data 14/1/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diMonzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con sentenza in data14 gennaio 2026, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la penaconcordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata dicui all’art. 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) e di furtocon strappo di cui all’art. 624-bis, comma 2, cod. pen. (capo B) commessi entrambi inSeregno il 15 settembre 2025.2.

Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 143, 178, lett. c) e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.per omessa assistenza dell’interprete e conseguente vizio di formazione e di espressionedella volontà dell’imputato.Rappresenta, al riguardo, la difesa del ricorrente che:a) in una prima udienza innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari celebratasi indata 17 dicembre 2025, udienza che era stata fissata per la valutazione della richiesta digiudizio abbreviato chiesto dalla difesa, l'imputato alloglotta era assistito da un interprete dilingua araba;b) in detta udienza il [OSCURATO:PERSONA], preso atto della volontà dell'imputato di risarcire i dannialle persone offese, concedeva un rinvio del processo proprio per permettere taleadempimento;c) alla successiva udienza del 14 gennaio 2026, fissata per la definizione delprocedimento, le parti concordavano l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod.proc. pen.d) tuttavia, quest’ultima udienza nella quale il [OSCURATO:PERSONA] ratificava l’intervenuto accordotra le parti si è svolta in totale assenza di un interprete, nonostante la presenza fisicadell'imputato, il che avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa e la conseguentenullità della sentenza impugnata.Aggiunge la difesa del ricorrente che detta nullità non potrebbe ritenersi sanata ex art.182 cod. proc. pen. per mancata eccezione immediata del difensore perché la natura delvizio renderebbe l’atto “illegale”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.

Occorre preliminarmente dare atto che:- l’imputato in sede di udienza di convalida dell’arresto [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato dinon conoscere la lingua italiana (sebbene abbia riferito di lavorare da oltre un anno in Italia)e per tale ragione era assistito da un interprete;- l’imputato in data 23 ottobre 2025 ha rilasciato procura speciale (in italiano) aldifensore anche per chiedere l’accesso a riti alternativi;- risulta dal verbale di udienza del 17 dicembre 2025 che l’imputato era assistito daun interprete di lingua araba e l’udienza è stata rinviata per consentire all’imputato dirisarcire il danno;- risulta dal verbale della successiva udienza del 24 gennaio 2026 che l’imputatoera presente unitamente al difensore e procuratore speciale e risulta, altresì, testualmentedalla sentenza impugnata che «all’odierna udienza camerale l’imputato personalmente haavanzato istanza di applicazione pena»;- non risulta che il difensore e procuratore speciale dell’imputato abbia eccepitonell’immediatezza l’assenza dell’interprete;- la difesa del ricorrente non ha neppure spiegato, come sarebbe stato suo onerefare, quale pregiudizio da tale situazione avrebbe subito il proprio assistito che ha ottenutouna applicazione della pena in relazione alla quale aveva comunque conferito procura alproprio difensore che era presente in udienza e che, pertanto, lo assisteva ad ogni effetto almomento della formulazione della richiesta stessa, poi accolta nei termini prospettati.

3. Tutto ciò doverosamente premesso, deve però essere evidenziato che questaCorte di legittimità, con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, ha già avuto mododi chiarire che «In conformità ai trattati internazionali vincolanti per l'Italia, l'art. 143, primocomma, cod. proc. pen. riconosce all'imputato che ignora la lingua italiana il diritto di farsiassistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e di seguire ilcompimento degli atti del processo al quale partecipa.

A tale diritto corrisponde l'obbligoimposto all'autorità giudiziaria procedente di nominare un interprete a pena di nullità degli attiriguardanti l'indagato o imputato straniero che non conosce la lingua italiana.

La nullità è diordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riferendosi all'assistenzadell'imputato.

Tuttavia, non riferendosi all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza delsuo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell'art. 179,primo comma, stesso codice tra le nullità assolute e insanabili, bensì tra quelle che, purpotendo essere rilevate d'ufficio, non possono essere più eccepite dopo la deliberazionedella sentenza di primo grado o, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione dellasentenza del grado successivo (cosiddette nullità a regime intermedio)». (Sez. 1, n. 2228 del10/04/1995, Polisi, Rv. 201461-01).Nella decisione appena richiamata, relativa anch’essa a definizione delprocedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti, in ordine alla quale laricorrente lamentava l'ignoranza della lingua italiana e l'inidoneità dell'interprete nominatole afarle comprendere la natura degli atti compiuti, questa Corte, nell'enunciare il principio di cuiin massima, ha posto anche in evidenza che, a norma dell'art. 182, secondo comma, cod.proc. pen., la parte che assiste a un atto affetto da nullità a regime intermedio, deveeccepirla prima del suo compimento oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo,cosa che nel caso qui in esame il difensore non risulta avere fatto così sanando detta nullità.4.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore - di fiduciaavverso la sentenza in data 14/1/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diMonzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con sentenza in data14 gennaio 2026, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la penaconcordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata dicui all’art. 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) e di furtocon strappo di cui all’art. 624-bis, comma 2, cod. pen. (capo B) commessi entrambi inSeregno il 15 settembre 2025.2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 143, 178, lett. c) e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.per omessa assistenza dell’interprete e conseguente vizio di formazione e di espressionedella volontà dell’imputato.Rappresenta, al riguardo, la difesa del ricorrente che:a) in una prima udienza innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari celebratasi indata 17 dicembre 2025, udienza che era stata fissata per la valutazione della richiesta digiudizio abbreviato chiesto dalla difesa, l'imputato alloglotta era assistito da un interprete dilingua araba;b) in detta udienza il [OSCURATO:PERSONA], preso atto della volontà dell'imputato di risarcire i dannialle persone offese, concedeva un rinvio del processo proprio per permettere taleadempimento;c) alla successiva udienza del 14 gennaio 2026, fissata per la definizione delprocedimento, le parti concordavano l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod.proc. pen.d) tuttavia, quest’ultima udienza nella quale il [OSCURATO:PERSONA] ratificava l’intervenuto accordotra le parti si è svolta in totale assenza di un interprete, nonostante la presenza fisicadell'imputato, il che avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa e la conseguentenullità della sentenza impugnata.Aggiunge la difesa del ricorrente che detta nullità non potrebbe ritenersi sanata ex art.182 cod. proc. pen. per mancata eccezione immediata del difensore perché la natura delvizio renderebbe l’atto “illegale”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Occorre preliminarmente dare atto che:- l’imputato in sede di udienza di convalida dell’arresto [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato dinon conoscere la lingua italiana (sebbene abbia riferito di lavorare da oltre un anno in Italia)e per tale ragione era assistito da un interprete;- l’imputato in data 23 ottobre 2025 ha rilasciato procura speciale (in italiano) aldifensore anche per chiedere l’accesso a riti alternativi;- risulta dal verbale di udienza del 17 dicembre 2025 che l’imputato era assistito daun interprete di lingua araba e l’udienza è stata rinviata per consentire all’imputato dirisarcire il danno;- risulta dal verbale della successiva udienza del 24 gennaio 2026 che l’imputatoera presente unitamente al difensore e procuratore speciale e risulta, altresì, testualmentedalla sentenza impugnata che «all’odierna udienza camerale l’imputato personalmente haavanzato istanza di applicazione pena»;- non risulta che il difensore e procuratore speciale dell’imputato abbia eccepitonell’immediatezza l’assenza dell’interprete;- la difesa del ricorrente non ha neppure spiegato, come sarebbe stato suo onerefare, quale pregiudizio da tale situazione avrebbe subito il proprio assistito che ha ottenutouna applicazione della pena in relazione alla quale aveva comunque conferito procura alproprio difensore che era presente in udienza e che, pertanto, lo assisteva ad ogni effetto almomento della formulazione della richiesta stessa, poi accolta nei termini prospettati. 3. Tutto ciò doverosamente premesso, deve però essere evidenziato che questaCorte di legittimità, con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, ha già avuto mododi chiarire che «In conformità ai trattati internazionali vincolanti per l'Italia, l'art. 143, primocomma, cod. proc. pen. riconosce all'imputato che ignora la lingua italiana il diritto di farsiassistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e di seguire ilcompimento degli atti del processo al quale partecipa. A tale diritto corrisponde l'obbligoimposto all'autorità giudiziaria procedente di nominare un interprete a pena di nullità degli attiriguardanti l'indagato o imputato straniero che non conosce la lingua italiana. La nullità è diordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riferendosi all'assistenzadell'imputato. Tuttavia, non riferendosi all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza delsuo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell'art. 179,primo comma, stesso codice tra le nullità assolute e insanabili, bensì tra quelle che, purpotendo essere rilevate d'ufficio, non possono essere più eccepite dopo la deliberazionedella sentenza di primo grado o, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione dellasentenza del grado successivo (cosiddette nullità a regime intermedio)». (Sez. 1, n. 2228 del10/04/1995, Polisi, Rv. 201461-01).Nella decisione appena richiamata, relativa anch’essa a definizione delprocedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti, in ordine alla quale laricorrente lamentava l'ignoranza della lingua italiana e l'inidoneità dell'interprete nominatole afarle comprendere la natura degli atti compiuti, questa Corte, nell'enunciare il principio di cuiin massima, ha posto anche in evidenza che, a norma dell'art. 182, secondo comma, cod.proc. pen., la parte che assiste a un atto affetto da nullità a regime intermedio, deveeccepirla prima del suo compimento oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo,cosa che nel caso qui in esame il difensore non risulta avere fatto così sanando detta nullità.4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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