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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05167/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/11/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente all'omessa pronuncia sulla confisca, con rinvio al primo giudice per nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, poiché, in qualità di legale rappresentante della LIGHTEK s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti per gli anni di imposta 2017 e 2018, applicando le pene accessorie di legge e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, avendo il G.I.P. omesso di disporre la confisca del profitto del reato, pari a euro 80.536,75 per l'anno 2017 e ad euro 13.900,37 per l'anno 2018, corrispondenti all'IVA evasa per le annualità indicate, nonché, ai sensi dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.gr aver il G.I.P. omesso di motivare sul capo e sul punto relativi alla confisca obbligatoria.

Deduce il Procuratore Generale ricorrente che il Giudice, pur riconoscendo la responsabilità dell'imputato per la presentazione di dichiarazioni fraudolente per gli anni 2017 e 2018, nella sua qualità di rappresentante legale della LIGHTEK s.r.I., con evasione dell'IVA, aveva omesso di disporre, senza peraltro motivare sul punto, la confisca del profitto del reato pari alVevasione di imposta, così incorrendo in violazione di legge, avendo l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, recependo direttamente il contenuto dell'art. 322-ter cod. pen. (a sua volta richiamato dall'art. 1, comma 143,

I. n. 244/2007), stabilito, per tutti i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Precisa, pertanto, il Procuratore Generale ricorrente che la misura ablativa in esame, anche nella forma per equivalente, deve essere sempre disposta con riguardo a tutti i delitti di cui al d.lgs. n. 74/2000, anche per quelli consumati in epoca antecedente alla introduzione dell'art. 12-bis, attesa la identità di quest'ultima norma con quella di cui all'art. 322-ter richiamato dall'art. 1, comma 143,

I. n. 244/2007.

E, trattandosi di misura obbligatoria, la confisca deve essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro.

4. Il ricorso è fondato. 4.1 Occorre premettere, con riferimento alla legittimazione del Procuratore generale a impugnare la decisione, che, avendo il Tribunale ritenuto la responsabilità degli imputati per i reati rispettivamente contestati applicando una pena legale, si è in presenza di una sentenza non appellabile da parte dell'ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni (cfr., Sez.

U., n. 21716 del 23/2/2023, P., Rv. 284490), con la conseguenza che il ricorso presentato va qualificato non per saltunn, ma come ricorso diretto ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen. e che il giudice del rinvio, nel caso di annullamento, sarà da individuarsi nel Tribunale; resta, infine, irrilevante la questione relativa alla intervenuta acquiescenza del Procuratore della Repubblica, che avrebbe rilievo, ex art. 593-bis cod. proc. pen., solo in relazione alla possibilità di appello del pubblico ministero, nella specie, invece, come detto, oggettivamente esclusa. 4.2 Quanto al motivo di impugnazione, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti in imputazione (art. 2 d.lgs. 74/2000 per Nodari; art. 8 d.lgs. 74/2000 per Muscas), ma ha omesso di disporre la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti accertati che deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

5. In relazione ai reati accertati dal Tribunale di Bergamo con la sentenza impugnata doveva essere disposta, a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, la confisca, anche nella forma per equivalente, dei beni che costituirono il profitto o il prezzo dei delitti accertati o, comunque, sarebbe stato necessario motivare in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti che, per quanto detto, sembrano invece emergere dall'accertamento compiuto.

Del resto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez. 3, n. 14969 del 30/01/2023, Maffeo; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661).Poiché l'adozione della misura ablatoria omessa non può prescindere da accertamenti preliminari volti a calcolare l'ammontare del profitto o del prezzo dei reati commessi e a verificare, conseguentemente, se sussistano le condizioni per procedere alla confisca diretta ovvero alla confisca per equivalente, nel caso di accertata mancanza - nella disponibilità del reo - del profitto o del prezzo del reato, va escluso che la misura possa essere immediatamente disposta dalla Corte e l'annullamento della sentenza impugnata deve essere disposto con rinvio.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata annullata.

All'annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, per quanto già detto al paragrafo 4.1, la previsione dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/11/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente all'omessa pronuncia sulla confisca, con rinvio al primo giudice per nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, poiché, in qualità di legale rappresentante della LIGHTEK s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti per gli anni di imposta 2017 e 2018, applicando le pene accessorie di legge e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, avendo il G.I.P. omesso di disporre la confisca del profitto del reato, pari a euro 80.536,75 per l'anno 2017 e ad euro 13.900,37 per l'anno 2018, corrispondenti all'IVA evasa per le annualità indicate, nonché, ai sensi dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.gr aver il G.I.P. omesso di motivare sul capo e sul punto relativi alla confisca obbligatoria. Deduce il Procuratore Generale ricorrente che il Giudice, pur riconoscendo la responsabilità dell'imputato per la presentazione di dichiarazioni fraudolente per gli anni 2017 e 2018, nella sua qualità di rappresentante legale della LIGHTEK s.r.I., con evasione dell'IVA, aveva omesso di disporre, senza peraltro motivare sul punto, la confisca del profitto del reato pari alVevasione di imposta, così incorrendo in violazione di legge, avendo l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, recependo direttamente il contenuto dell'art. 322-ter cod. pen. (a sua volta richiamato dall'art. 1, comma 143, I. n. 244/2007), stabilito, per tutti i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Precisa, pertanto, il Procuratore Generale ricorrente che la misura ablativa in esame, anche nella forma per equivalente, deve essere sempre disposta con riguardo a tutti i delitti di cui al d.lgs. n. 74/2000, anche per quelli consumati in epoca antecedente alla introduzione dell'art. 12-bis, attesa la identità di quest'ultima norma con quella di cui all'art. 322-ter richiamato dall'art. 1, comma 143, I. n. 244/2007. E, trattandosi di misura obbligatoria, la confisca deve essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro. 4. Il ricorso è fondato. 4.1 Occorre premettere, con riferimento alla legittimazione del Procuratore generale a impugnare la decisione, che, avendo il Tribunale ritenuto la responsabilità degli imputati per i reati rispettivamente contestati applicando una pena legale, si è in presenza di una sentenza non appellabile da parte dell'ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni (cfr., Sez. U., n. 21716 del 23/2/2023, P., Rv. 284490), con la conseguenza che il ricorso presentato va qualificato non per saltunn, ma come ricorso diretto ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen. e che il giudice del rinvio, nel caso di annullamento, sarà da individuarsi nel Tribunale; resta, infine, irrilevante la questione relativa alla intervenuta acquiescenza del Procuratore della Repubblica, che avrebbe rilievo, ex art. 593-bis cod. proc. pen., solo in relazione alla possibilità di appello del pubblico ministero, nella specie, invece, come detto, oggettivamente esclusa. 4.2 Quanto al motivo di impugnazione, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti in imputazione (art. 2 d.lgs. 74/2000 per Nodari; art. 8 d.lgs. 74/2000 per Muscas), ma ha omesso di disporre la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti accertati che deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158). 5. In relazione ai reati accertati dal Tribunale di Bergamo con la sentenza impugnata doveva essere disposta, a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, la confisca, anche nella forma per equivalente, dei beni che costituirono il profitto o il prezzo dei delitti accertati o, comunque, sarebbe stato necessario motivare in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti che, per quanto detto, sembrano invece emergere dall'accertamento compiuto. Del resto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez. 3, n. 14969 del 30/01/2023, Maffeo; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661).Poiché l'adozione della misura ablatoria omessa non può prescindere da accertamenti preliminari volti a calcolare l'ammontare del profitto o del prezzo dei reati commessi e a verificare, conseguentemente, se sussistano le condizioni per procedere alla confisca diretta ovvero alla confisca per equivalente, nel caso di accertata mancanza - nella disponibilità del reo - del profitto o del prezzo del reato, va escluso che la misura possa essere immediatamente disposta dalla Corte e l'annullamento della sentenza impugnata deve essere disposto con rinvio. 6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata annullata. All'annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, per quanto già detto al paragrafo 4.1, la previsione dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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