CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 30053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 gennaio 2023, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 1 febbraio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo C) dell'imputazione, dichiarato non doversi procedere per i reati di cui al capo 8) e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo A) e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 quarto comma cod.pen. e le attenuanti generiche, queste ultime come equivalenti sulla recidiva reiterata,ha determinato la pena in anno uno di reclusione ed euro 200 di multa . Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'intervenuta prescrizione del reato e il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, correttamente scindendo il giudizio di comparazione in due momenti successivi e differenziati (Sez. 6, n. 42568 del 28/09/2022, C., Rv. 283968), hanno ritenuto prevalente l'attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità rispetto alla recidiva reiterata, determinando il trattamento sanzionatorio in appena un anno di reclusione , ed equivalenti le attenuanti generiche, per le quali opera il divieto di prevalenza di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; che in ragione della ritenuta recidiva il reato non è ancora prescritto, non rilevando sui termini ex art,. 157 cod.pen. il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6