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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30246/2026

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ordano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appellocautelare proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia in data 16gennaio 2026, la quale aveva respinto l’stanza di sostituzione della custodia incarcere con quella degli arresti domiciliari, applicata al predetto in relazione aidelitti di cui agli artt. 572 cod. pen. (capo 1), 609-bis, 609-ter, comma 1 n. 5-quater cod. pen (capo 2), e 582, 585 cod. pen. (capo 3) commessi in dannodell’allora convivente, delitti in relazione ai quali il XXXXX è stato condannato,con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia all’esito del giudizioabbreviato, alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione.2.

Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, tramite i difensori di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono:2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale ravvisato ilpericolo di reiterazione sulla base di elementi astratti, ipotetici e privi di attualità,anche considerando che la stessa persona offesa non fu “adescata”, comeritenuto dal Tribunale, ma, come dalla stessa dichiarato, intrapreseconsapevolmente la relazione con l’indagato sapendo che era sottoposto agliarresti domiciliari per altro procedimento penale.

Dopo aver ricapitolato gliapprodi giurisprudenziale in ordine alla attualità del pericolo di reiterazione, adavviso dei difensori, l’occasione criminosa ipotizzata dal Tribunale viene fattacoincidere che una mera eventualità ipotetica e su una circostanza che potrebbeessere neutralizzata mediante l’applicazione di misure meno afflittive,eventualmente integrate da specifiche prescrizioni limitative dell’utilizzo distrumenti informatici e telematici di comunicazione.

Aggiungono i difensori che ilTribunale, inoltre, ha omesso qualsiasi concreta valutazione in ordineall’incidenza del lungo periodo di detenzione già sofferto dall’indagato;2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 275 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta inadeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari, erroneamente ravvisata dal Tribunale sulla basedel fatto che l’indagato avrebbe conosciuto la persona offesa mentre erasottoposto a tale misura per altro procedimento, sicché egli potrebbe reiterareanaloghe condotte con altre ragazze.

Si tratta, ad avviso dei difensori, di unamotivazione meramente congetturale e non supportata da alcun elementoconcreto, non risultando alcun episodio di evasione, allontanamento nonautorizzato e trasgressione delle modalità esecutive della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In via preliminare, va ricordato che per il reato di violenza sessuale,qualora non ricorrano le circostanze attenuanti della minore gravità (ipotesiesclusa nella presente vicenda), opera, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod.proc. pen., una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, di sussistenzadelle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale carceraria.Essendo speciale, tale presunzione prevale rispetto alla norma generalestabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelareriguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dettapresunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualitàe concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/0/2016, Barra e altri, Rv.268664).3.

Si rammenta, inoltre, che la rivalutazione del quadro cautelare èammessa ove emergano nuove condizioni di fatto, che consentano di modificarele conclusioni sulla permanenza e l’intensità delle esigenze cautelari.Oltre che sulla collocazione della norma nell'ambito delle disposizionigenerali in tema di applicabilità della misura, una conclusione del genere poggiasulla previsione dell'art. 299 cod. proc. pen., che impone la rivisitazione deglielementi legittimanti il provvedimento in presenza di nuove risultanze cheSi è, difatti, affermato che la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen.impone la costante verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personalisopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o deipresupposti e condizioni di legge, nonché per fatti preesistenti e non conosciuti onon valutati dal giudice (Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017, Sciacovelli, Rv.270795).4.

Va ricordato, infine, che, secondo il consolidato orientamento dilegittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa aseguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata -oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, checircoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla naturadel provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanzaimpositiva della misura.Invero, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta direvoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare lasussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosilimitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta eadeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti osopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o aescludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effettodevolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimentoimpugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, Rv.265569 - 01n. 43112 del 2015 Rv. 265569).5.

Nel caso di specie, alla luce dei principi ora richiamati, non può nonrilevarsi l’errore prospettico che pervade tutto il ricorso, il quale si limita acontestare la valutazione del quadro cautelare operata dal Tribunale, ma nonindica quali fossero gli elementi di novità che, in ipotesi, non sarebbero statipresi in considerazione per vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., se non – a parte l’intervenuta condanna in primo grado - il merodecorso del tempo: elemento di per sé inidoneo a influire sulla rivalutazione delquadro cautelare, se non accompagnato da fatti sopravvenuti, perché la valenzadi tale fattore si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di duratamassima della custodia stessa (da ultimo, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020,dep. 07/05/2020, Casalini, Rv. 278866).Nel caso di specie, non risulta – né il ricorrente l’ha allegato – che il periododi carcerazione abbia comportato, in capo all’imputato, alcun ripensamento e/orivisitazione critica del proprio operato, sicché non è dato ravvisare alcunelemento sopravvenuto valutabile ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.6.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euroin favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appellocautelare proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia in data 16gennaio 2026, la quale aveva respinto l’stanza di sostituzione della custodia incarcere con quella degli arresti domiciliari, applicata al predetto in relazione aidelitti di cui agli artt. 572 cod. pen. (capo 1), 609-bis, 609-ter, comma 1 n. 5-quater cod. pen (capo 2), e 582, 585 cod. pen. (capo 3) commessi in dannodell’allora convivente, delitti in relazione ai quali il XXXXX è stato condannato,con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia all’esito del giudizioabbreviato, alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione.2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, tramite i difensori di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono:2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale ravvisato ilpericolo di reiterazione sulla base di elementi astratti, ipotetici e privi di attualità,anche considerando che la stessa persona offesa non fu “adescata”, comeritenuto dal Tribunale, ma, come dalla stessa dichiarato, intrapreseconsapevolmente la relazione con l’indagato sapendo che era sottoposto agliarresti domiciliari per altro procedimento penale. Dopo aver ricapitolato gliapprodi giurisprudenziale in ordine alla attualità del pericolo di reiterazione, adavviso dei difensori, l’occasione criminosa ipotizzata dal Tribunale viene fattacoincidere che una mera eventualità ipotetica e su una circostanza che potrebbeessere neutralizzata mediante l’applicazione di misure meno afflittive,eventualmente integrate da specifiche prescrizioni limitative dell’utilizzo distrumenti informatici e telematici di comunicazione. Aggiungono i difensori che ilTribunale, inoltre, ha omesso qualsiasi concreta valutazione in ordineall’incidenza del lungo periodo di detenzione già sofferto dall’indagato;2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 275 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta inadeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari, erroneamente ravvisata dal Tribunale sulla basedel fatto che l’indagato avrebbe conosciuto la persona offesa mentre erasottoposto a tale misura per altro procedimento, sicché egli potrebbe reiterareanaloghe condotte con altre ragazze. Si tratta, ad avviso dei difensori, di unamotivazione meramente congetturale e non supportata da alcun elementoconcreto, non risultando alcun episodio di evasione, allontanamento nonautorizzato e trasgressione delle modalità esecutive della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In via preliminare, va ricordato che per il reato di violenza sessuale,qualora non ricorrano le circostanze attenuanti della minore gravità (ipotesiesclusa nella presente vicenda), opera, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod.proc. pen., una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, di sussistenzadelle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale carceraria.Essendo speciale, tale presunzione prevale rispetto alla norma generalestabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelareriguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dettapresunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualitàe concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/0/2016, Barra e altri, Rv.268664).3. Si rammenta, inoltre, che la rivalutazione del quadro cautelare èammessa ove emergano nuove condizioni di fatto, che consentano di modificarele conclusioni sulla permanenza e l’intensità delle esigenze cautelari.Oltre che sulla collocazione della norma nell'ambito delle disposizionigenerali in tema di applicabilità della misura, una conclusione del genere poggiasulla previsione dell'art. 299 cod. proc. pen., che impone la rivisitazione deglielementi legittimanti il provvedimento in presenza di nuove risultanze cheSi è, difatti, affermato che la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen.impone la costante verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personalisopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o deipresupposti e condizioni di legge, nonché per fatti preesistenti e non conosciuti onon valutati dal giudice (Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017, Sciacovelli, Rv.270795).4. Va ricordato, infine, che, secondo il consolidato orientamento dilegittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa aseguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata -oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, checircoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla naturadel provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanzaimpositiva della misura.Invero, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta direvoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare lasussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosilimitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta eadeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti osopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o aescludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effettodevolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimentoimpugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, Rv.265569 - 01n. 43112 del 2015 Rv. 265569).5. Nel caso di specie, alla luce dei principi ora richiamati, non può nonrilevarsi l’errore prospettico che pervade tutto il ricorso, il quale si limita acontestare la valutazione del quadro cautelare operata dal Tribunale, ma nonindica quali fossero gli elementi di novità che, in ipotesi, non sarebbero statipresi in considerazione per vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., se non – a parte l’intervenuta condanna in primo grado - il merodecorso del tempo: elemento di per sé inidoneo a influire sulla rivalutazione delquadro cautelare, se non accompagnato da fatti sopravvenuti, perché la valenzadi tale fattore si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di duratamassima della custodia stessa (da ultimo, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020,dep. 07/05/2020, Casalini, Rv. 278866).Nel caso di specie, non risulta – né il ricorrente l’ha allegato – che il periododi carcerazione abbia comportato, in capo all’imputato, alcun ripensamento e/orivisitazione critica del proprio operato, sicché non è dato ravvisare alcunelemento sopravvenuto valutabile ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euroin favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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