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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 36490/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la sussistenza dell'elemento oggettivo, con riferimento al compimento di un atto di ufficio, è riproduttivo di. censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dell'intervento da parte degli operanti a seguito della richiesta del personale sanitario mnacciato dal ricorrente in stato di agitazione; Ritenuto che il secondo motivo sulla idoneità della condotta é genericamente proposto rispetto alla individuata minaccia, ancorchè non a mano armata, e violenza posta in essere nei due distinti momenti dal ricorrente (v. pg. 7 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la sussistenza dell'elemento oggettivo, con riferimento al compimento di un atto di ufficio, è riproduttivo di. censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dell'intervento da parte degli operanti a seguito della richiesta del personale sanitario mnacciato dal ricorrente in stato di agitazione; Ritenuto che il secondo motivo sulla idoneità della condotta é genericamente proposto rispetto alla individuata minaccia, ancorchè non a mano armata, e violenza posta in essere nei due distinti momenti dal ricorrente (v. pg. 7 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025
Sentenza Cassazione n. 36490/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris