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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40681/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Alessandria che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto in abitazione e di furto aggravato, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione e trecento euro di multa, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle concorrenti aggravanti, é inammissibile.

Invero, egli si duole che la motivazione redatta dalla Corte di Appello a sostegno del diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sia contraddittoria, carente ed erronea perché il danno materiale recato è di entità assolutamente ridotta (nel complesso 100 euro), ed è solo apparente la motivazione per la quale l'importo di 50 euro non è da considerare del tutto irrisorio.

Tuttavia, il vizio dì motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione ha ad oggetto evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o l'utilizzo di dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o la presenza di vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero il non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure l'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.

Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.

Compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito.

Nel caso dì specie, esclusa la ricorrenza di una motivazione meramente apparente (che ricorre soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente: Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 26310001), il ricorrente sollecita una valutazione di merito, in presenza di un giudizio che non è in evidente contrasto con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, avendo considerato non solo l'ammontare economico del danno alla porta del garage effranto ma il valore complessivo del danno patito dalla persona offesa, risultante anche dalla sottrazione di una scatola di alluminio contenente lettere personali e una chiave.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2029i I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Alessandria che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto in abitazione e di furto aggravato, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione e trecento euro di multa, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle concorrenti aggravanti, é inammissibile. Invero, egli si duole che la motivazione redatta dalla Corte di Appello a sostegno del diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sia contraddittoria, carente ed erronea perché il danno materiale recato è di entità assolutamente ridotta (nel complesso 100 euro), ed è solo apparente la motivazione per la quale l'importo di 50 euro non è da considerare del tutto irrisorio. Tuttavia, il vizio dì motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione ha ad oggetto evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o l'utilizzo di dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o la presenza di vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero il non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure l'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito. Nel caso dì specie, esclusa la ricorrenza di una motivazione meramente apparente (che ricorre soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente: Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 26310001), il ricorrente sollecita una valutazione di merito, in presenza di un giudizio che non è in evidente contrasto con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, avendo considerato non solo l'ammontare economico del danno alla porta del garage effranto ma il valore complessivo del danno patito dalla persona offesa, risultante anche dalla sottrazione di una scatola di alluminio contenente lettere personali e una chiave. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2029i I