CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41426/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, ha concesso all'imputato, ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2) cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta allo stesso. 2. Con un unico motivo, la difesa deduce che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022, il delitto attribuito all'imputato è divenuto procedibile a querela e che la stessa non è presente agli atti del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che il controllo degli atti processuali, consentito in ragione della natura della censura formulata, ha consentito di accertare l'assenza di un'istanza di punizione con riferimento al delitto ascritto all'imputato, divenuto procedibile a querela di parte a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2.Ciò posto, la mancanza della condizione di procedibilità, che viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole dell'autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), impone l'annullamento senza rinvio della sentenza in verifica. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per mancanza di querela. Così deciso