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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 12513/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24026/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.Anna M aria [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL], –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – avverso l’ordinanza della C orte di Cassazione n. 13387/2020 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

REVOCAZIONE Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ. e successiva memoria ex art. 380 - bis

1. cod, proc. civ. , chiede, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , che non ha svolto attività difensiva, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe.

Con detta ultima questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Ufficio ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., ed ha cassato con rinvio la sentenza n. 2717 del 201 6 , resa in grado d'appello dalla C.t.r. del la Campania , sezione staccata di Salerno,depositata il 22 marzo 2016.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo il contribuente assume , in primo luogo , che l’ordinanza impugnata è incorsa in un errore rilevanteai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., in quantoha valutato nel merito il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sebbene quest’ultima fosse difesa da un avvocato del libero foro il quale non era legittimato a proporlo, secondo quanto previsto nel Protocollo di intesa con l’Avvocatura dello Stato, in quanto nella controversia non venivano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici né era stata dedotto o provato che l’Avvocatura erariale non fosse disponibile ad assumere il patrocinio.

Assume, altresì, che questa Corte, nell’ordinanza impugnata, ha commesso errore di fatto laddove ha affermato quanto segue «la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., 27633/2018; 16557/2019, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica).

D'altronde si è anche affermato che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c.» Osserva che la società di riscossione aveva prodotto la relata di notifica della cartella in copia fotostatica; che, poiché la conformità della copia all’originale era stata contestata, avrebbe dovuto produrre l’originale o copia conforme; che, pertanto, la Corte aveva errato nel porre a fondamento della decisione il documento e nel ritenere la notifica valida.

Aggiunge che con la lettura delle memorie integrative in primo grado la Corte si sarebbe accorta che il disconoscimento non era avvenuto con clausole di stile. 2.La prima censura è inammissibile.

2.1. Il ricorso pone una questione processuale di diritto, non espressamente affrontate dall’ordinanza impugnata, che il ricorrente ritiene sia stata indebitamente non colta e non esaminata dall’ordinanza revocanda, e consistente nel mancato rilievo della mancanza di ius postulandi in capo al difensore della società di riscossione.

2.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, tuttavia, non costituisce errore di fatto revocatorio l’eventuale omessa considerazione da parte della Corte di una questione processuale, quand’anche rilevabile d’ufficio.

Si è precisato, infatti, che l’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, la prima resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la legge collega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse dalla Cassazione (Tra le più recenti, Cass. 04/05/2023, n. 11691, Cass. 26/05/2021, n. 14610).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

3. Anche la seconda censura è inammissibile.

3.1. Deve premettersi che la C.t.r. aveva ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta in fotocopia relativa alle relate di notifica delle cartelle esattoriali stante il disconoscimento del contribuente.

Questa Corte con l’ordinanza impugnata osservava che il ragionamento del giudice d'appello era « quanto meno incompleto » , perché non era dato comprendere se e in che termini il contribuente avesse disconosciuto le fotocopie, ossia se tale disconoscimento fosse avvenuto in modo generico o con specifico riferimento a specifici aspetti di difformità dall'originale e che n on risulta va neppure se il giudice avesse tentato di chiarire quali difformità potessero essere state evidenziate e, se evidenziate, se vi fosse stata da parte della commissione una loro valutazione preventiva alla luce degli elementi istruttori disponibili.

3.2. Il ricorrente assume che la Corte è incorsa in errore di fatto non avvedendosi che il giudice di appello aveva reso motivazione completa,atteso che la giuri s prudenza di legittimità sosten e va che la contestazione non richiedeva nessuna particolare forma, e che la contestazione della copia non era stata affidata a mera clausola di stile.

3.3. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la revocazione presuppone, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto, che consista in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 sia frutto di supposizione e non di giudizio (ex plurimis, Cass., Sez.

U, 07/03/2016, n. 4413).

La Corte ha evidenziato che, in generale, l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche atteso che, mentre l'art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell' error juris sia nel caso di obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (tra le tante, Cass. 05/05/2017, n. 10930; Cass. 13/01/2015, n. 321; Cass. 29/12/2011, n. 29922; Cass. 10/06/2009, n. 13367).

In particolare, resta fuori dell'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una supposta errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (cfr. Cass., Sez.

U., 27/12/2017, n. 30994; Cass. 14/04/2017, n. 9673).

Inoltre, non sono suscettibili direvocazione le sentenze della Corte diCassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene allavalutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa -atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass.21/02/2023, n. 5326) Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6

3.4. Il ricorso per revocazione in esame non risponde a detti requisiti.

Il ricorrente, infatti, si duole,in sostanza, dell’interpretazione delle norme in tema di disconoscimento della conformità della copia all’originale, che si assume non conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata, e della valutazione delle difese che si assume erronea nella parte in cui ha ritenuto che il disconoscimento fosse avvenuto con clausole di stile.

4. Il ricorso va pertanto, dichiarato inammissibile.

Non deve provvedersisulle spese del giudizio di legittimità, stante lamancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24026/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.Anna M aria [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL], –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – avverso l’ordinanza della C orte di Cassazione n. 13387/2020 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . REVOCAZIONE Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ. e successiva memoria ex art. 380 - bis 1. cod, proc. civ. , chiede, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , che non ha svolto attività difensiva, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe. Con detta ultima questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Ufficio ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., ed ha cassato con rinvio la sentenza n. 2717 del 201 6 , resa in grado d'appello dalla C.t.r. del la Campania , sezione staccata di Salerno,depositata il 22 marzo 2016. Considerato che: 1. Con l’unico motivo il contribuente assume , in primo luogo , che l’ordinanza impugnata è incorsa in un errore rilevanteai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., in quantoha valutato nel merito il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sebbene quest’ultima fosse difesa da un avvocato del libero foro il quale non era legittimato a proporlo, secondo quanto previsto nel Protocollo di intesa con l’Avvocatura dello Stato, in quanto nella controversia non venivano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici né era stata dedotto o provato che l’Avvocatura erariale non fosse disponibile ad assumere il patrocinio. Assume, altresì, che questa Corte, nell’ordinanza impugnata, ha commesso errore di fatto laddove ha affermato quanto segue «la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., 27633/2018; 16557/2019, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica). D'altronde si è anche affermato che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c.» Osserva che la società di riscossione aveva prodotto la relata di notifica della cartella in copia fotostatica; che, poiché la conformità della copia all’originale era stata contestata, avrebbe dovuto produrre l’originale o copia conforme; che, pertanto, la Corte aveva errato nel porre a fondamento della decisione il documento e nel ritenere la notifica valida. Aggiunge che con la lettura delle memorie integrative in primo grado la Corte si sarebbe accorta che il disconoscimento non era avvenuto con clausole di stile. 2.La prima censura è inammissibile. 2.1. Il ricorso pone una questione processuale di diritto, non espressamente affrontate dall’ordinanza impugnata, che il ricorrente ritiene sia stata indebitamente non colta e non esaminata dall’ordinanza revocanda, e consistente nel mancato rilievo della mancanza di ius postulandi in capo al difensore della società di riscossione. 2.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, tuttavia, non costituisce errore di fatto revocatorio l’eventuale omessa considerazione da parte della Corte di una questione processuale, quand’anche rilevabile d’ufficio. Si è precisato, infatti, che l’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, la prima resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la legge collega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse dalla Cassazione (Tra le più recenti, Cass. 04/05/2023, n. 11691, Cass. 26/05/2021, n. 14610). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 3. Anche la seconda censura è inammissibile. 3.1. Deve premettersi che la C.t.r. aveva ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta in fotocopia relativa alle relate di notifica delle cartelle esattoriali stante il disconoscimento del contribuente. Questa Corte con l’ordinanza impugnata osservava che il ragionamento del giudice d'appello era « quanto meno incompleto » , perché non era dato comprendere se e in che termini il contribuente avesse disconosciuto le fotocopie, ossia se tale disconoscimento fosse avvenuto in modo generico o con specifico riferimento a specifici aspetti di difformità dall'originale e che n on risulta va neppure se il giudice avesse tentato di chiarire quali difformità potessero essere state evidenziate e, se evidenziate, se vi fosse stata da parte della commissione una loro valutazione preventiva alla luce degli elementi istruttori disponibili. 3.2. Il ricorrente assume che la Corte è incorsa in errore di fatto non avvedendosi che il giudice di appello aveva reso motivazione completa,atteso che la giuri s prudenza di legittimità sosten e va che la contestazione non richiedeva nessuna particolare forma, e che la contestazione della copia non era stata affidata a mera clausola di stile. 3.3. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la revocazione presuppone, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto, che consista in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 sia frutto di supposizione e non di giudizio (ex plurimis, Cass., Sez. U, 07/03/2016, n. 4413). La Corte ha evidenziato che, in generale, l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche atteso che, mentre l'art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell' error juris sia nel caso di obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (tra le tante, Cass. 05/05/2017, n. 10930; Cass. 13/01/2015, n. 321; Cass. 29/12/2011, n. 29922; Cass. 10/06/2009, n. 13367). In particolare, resta fuori dell'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una supposta errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass. 14/04/2017, n. 9673). Inoltre, non sono suscettibili direvocazione le sentenze della Corte diCassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene allavalutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa -atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass.21/02/2023, n. 5326) Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 3.4. Il ricorso per revocazione in esame non risponde a detti requisiti. Il ricorrente, infatti, si duole,in sostanza, dell’interpretazione delle norme in tema di disconoscimento della conformità della copia all’originale, che si assume non conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata, e della valutazione delle difese che si assume erronea nella parte in cui ha ritenuto che il disconoscimento fosse avvenuto con clausole di stile. 4. Il ricorso va pertanto, dichiarato inammissibile. Non deve provvedersisulle spese del giudizio di legittimità, stante lamancanza di attività difensiva dell’intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo