CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa in data 5/4/2019 dal Tribunale di Cassino, appellata dall'imputata, che ha dichiarato la predetta responsabile del reato di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen., condannandola a pena di giustizia. Il ricorso deduce: - violazione ddegli artt. 336 e 122 cod. pen. in relazione alla omessa dichiarazione del difetto di querela essendo la stessa depositata dal difensore privo di procura speciale. - violazione degli artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ. in ragione del venir meno dell'interesse a seguito della cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] oggetto dell'atto notarile di compraventita del 12/12/2019. - Mancanza di motivazione in ordine alla censura di omessa considerazione da parte del primo giudice della memoria difensiva depositata. - Mancanza di motivazione in relazione alla condotta di cui all'art. 392 cod. pen. in relazione alla assenza di testimonianze a riguardo della apposizione della catena da parte della ricorrente, alla quale non era stata contestata l'istigazione della sua apposizione. - Mancanza di motivazione in ordine alla condotta di cui all'art. 393 c.p. essendo illogica l'affermazione circa la terzietà ed imparzialità dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece legato da rapporto professionale con la Belmonte. - Mancanza di motivazione sull'elemento psicologico dei reati. - Si chiede, infine, declaratoria di prescrizione dei reati intervenuta alla data del 26/10/2020. E' pervenuta memoria difensiva con la quale la ricorrente chiede di assegnare la procedura alla udienza pubblica, ribadendosi la fondatezza dei motivi proposti. E' pervenuta, inoltre, memoria difensiva nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] con la quale si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione alla espressa valida delega data dalla persona offesa al difensore che ha depositato la querela preso l'ufficio giudiziario. Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione alla inincidenza della vendita avvenuta successivamente alle condotte per le quali è stata intrapresa l'azione civile. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione ai sussistenti poteri integrativi della motivazione da parte del giudice di appello. Il quarto motivo è proposto per questioni di fatto involgenti la rivalutazione del fatto rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo della sentenza impugnata che ha incensurabilmente ascritto alla ricorrente, presente sul posto ed avendo profferito il suo rifiuto di fare passare la personaYoffesa, quantomeno la adesione morale alla apposizione della catena. Il quinto motivo è in fatto rispetto alla corretta valorizzazione della testimonianza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ritenuta affidabile in ragione della estraneità a rapporti di parentela con le parti. Il sesto motivo è manifestamente infondato in ragione della specifica motivazione a riguardo. L'inammissibilità del ricorso impedisce di considerare il decorso della prescrizione successiva alla sentenza impugnata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. Non ricorrono le condizioni per procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile stante il non apprezzabile contributo alla decisione del ricorso. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa d