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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 38237/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che chiede il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 2/05/2024 con cui si dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'interesse del ricorrente sull'assunto che nei confronti dello stesso si è proceduto in absentia e con l'atto di appello non è stato depositato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen..

2. La difesa lamenta che l'imputato fin dal suo arresto, al momento dell'identificazione dinanzi alla polizia giudiziaria, ha provveduto a nominare il difensore ma anche ad eleggere domicilio presso il suo studio legale e ritiene di considerare che nei suoi confronti "si è agito come se si trattasse di imputato presente al processo".

3. Osserva la difesa, inoltre, che nel fascicolo è presente l'atto di nomina con il quale Spataru ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia e quindi non si può rilevare che il processo si sia svolto in sua assenza.

4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, si è proceduto con il rito in absentia.

L'imputato non può essere considerato presente solo per avere eletto domicilio al momento dell'arresto.

Si deve evidenziare, in particolare, che l'imputato ha richiesto il rito abbreviato in data precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. riforma Cartabia, il cui art. 23 ha introdotto l'art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen. in forza del quale si può considerare presente l'imputato che ha richiesto per iscritto il rito abbreviato.

Ma la presunzione di presenza prevista dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. non si applica ai procedimenti avviati con rito speciale in data precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il cui art, 89, comma 1, recita che "quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato".

2. Nel caso in esame l'imputato ha richiesto il rito abbreviato quando la presunzione di presenza dettata dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. non era ancora in vigore e correttamente si è proceduto in absentia.

La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 18/01/2023, successivamente all'entrata in vigore della citata riforma, e conseguentemente l'atto di appello proposto dal difensore avrebbe dovuto rispettare il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che esige il deposito con l'atto di appello dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica del decreto di citazione del giudizio di secondo grado.

3. La Corte di appello di Torino con l'ordinanza impugnata, pertanto, attesa l'assenza dell'imputato, ha interpretato in modo lineare il regime di ammissibilità dell'appello previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..

4. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che chiede il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 2/05/2024 con cui si dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'interesse del ricorrente sull'assunto che nei confronti dello stesso si è proceduto in absentia e con l'atto di appello non è stato depositato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen.. 2. La difesa lamenta che l'imputato fin dal suo arresto, al momento dell'identificazione dinanzi alla polizia giudiziaria, ha provveduto a nominare il difensore ma anche ad eleggere domicilio presso il suo studio legale e ritiene di considerare che nei suoi confronti "si è agito come se si trattasse di imputato presente al processo". 3. Osserva la difesa, inoltre, che nel fascicolo è presente l'atto di nomina con il quale Spataru ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia e quindi non si può rilevare che il processo si sia svolto in sua assenza. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, si è proceduto con il rito in absentia. L'imputato non può essere considerato presente solo per avere eletto domicilio al momento dell'arresto. Si deve evidenziare, in particolare, che l'imputato ha richiesto il rito abbreviato in data precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. riforma Cartabia, il cui art. 23 ha introdotto l'art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen. in forza del quale si può considerare presente l'imputato che ha richiesto per iscritto il rito abbreviato. Ma la presunzione di presenza prevista dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. non si applica ai procedimenti avviati con rito speciale in data precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il cui art, 89, comma 1, recita che "quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato". 2. Nel caso in esame l'imputato ha richiesto il rito abbreviato quando la presunzione di presenza dettata dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. non era ancora in vigore e correttamente si è proceduto in absentia. La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 18/01/2023, successivamente all'entrata in vigore della citata riforma, e conseguentemente l'atto di appello proposto dal difensore avrebbe dovuto rispettare il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che esige il deposito con l'atto di appello dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica del decreto di citazione del giudizio di secondo grado. 3. La Corte di appello di Torino con l'ordinanza impugnata, pertanto, attesa l'assenza dell'imputato, ha interpretato in modo lineare il regime di ammissibilità dell'appello previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.. 4. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in R
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