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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2021

Cassazione n. 37777/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CHTAIBI Samir [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • CHTAIBI Mourad [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] • CHTAIBI Hassan [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 17/03/2021 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame cautelare, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/03/2021, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale i di Roma, in parziale accoglimento delle istanze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli del 15/02/2021 di applicazione della custodia cautelare in carcere, sostituiva la misura con quella degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, in relazione ai capi di incolpazione relativi all'associazione a delinquere ed alla commissione di reati - fine (ricettazione e riciclaggio di autovetture).

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame i tre indagati, tramite il comune difensore di fiducia, sulla base di due motivi con i quali è stato eccepito: - violazione di legge (art. 309, comma 8 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per avere il tribunale asserito l'accessibilità da parte della difesa alla fonte di prova, costituita dalle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, mediante accesso all'ufficio di Procura e non già, come previsto dalla legge, presso la cancelleria del Tribunale del riesame; l'ipotesi alternativa prevista nell'ordinanza impugnata giustificava indebitamente la mancata trasmissione dei supporti informatici ed il loro inserimento nel fascicolo del riesame, posto che per espressa previsione di legge gli atti dovevano essere depositati in cancelleria e restare a disposizione del difensore fino al giorno dell'udienza per essere esaminati; - violazione di legge (artt. 309, comma 5 - 291, comma 1 - 191 cod. proc. pen. - 111 Cost.) e vizio di motivazione per avere il tribunale affermato, per un verso, l'utilizzabilità di atti sfavorevoli agli indagati nonostante la tardiva trasmissione da parte dell'ufficio di Procura (informativa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e relativi allegati) e, per altro, l'astratta inutilizzabilità del contenuto dell'atto stesso; in particolare, era meritevole di censura il ragionamento del tribunale secondo cui "sì come la difesa ha la possibilità di depositare sino al giorno dell'udienza documenti ed investigazioni difensive, anche il P.M. ha la possibilità di offrire alla valutazione del tribunale gli elementi sopraggiunti rispetto alla emissione dell'ordinanza cautelare, senza che il successivo deposito integri la violazione del termine perentorio previsto dall'art. 309, comma 5 cod. proc. pen." [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su due dei motivi già sottoposti al Tribunale del riesame (inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate ai fini dell'emissione dell'ordinanza cautelare, per omessa trasmissione dei supporti audio; inutilizzabilità degli atti investigativi trasmessi con l'informativa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre il quinto giorno dall'avviso all'Autorità requirente ex art. 309, comma 5 cod. proc. pen.) e definiti in termini corretti, con i quali i ricorrenti non si confrontano.

2. Con riferimento al primo motivo, il provvedimento impugnato ha riconosciuto il diritto del difensore ad ottenere l'accesso alle registrazioni in funzione del concreto esercizio del diritto di difesa del soggetto attinto da misura cautelare personale ma ha al contempo ritenuto: a) la non obbligatorietà da parte del P.M. della trasmissione dei brogliacci e dei files audio; b) la possibilità per il difensore di accedere ai files audio presso la segreteria dell'ufficio requirente, così come indicato nell'avviso di fissazione dell'udienza.

Il tribunale si è altresì conformato alla costante giurisprudenza di legittimità in base alla quale in tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio (Cass. sez. 6, sent. n. 22570 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 09/05/2017 - Rv. 270036).

Poiché il contenuto delle intercettazioni era agli atti del tribunale che ne ha fatto esplicito riferimento nell'ordinanza (pagine 10 e seguenti), richiamando l'informativa di reato oltre che l'ordinanza genetica, era onere della difesa, mediante consultazione del supporto informatico a sua disposizione presso l'ufficio di Procura - così come indicato nel decreto di fissazione di udienza - evidenziare eventuali difformità derivanti dall'ascolto diretto.

Non risulta altresì che tale accesso fosse impossibile a causa del periodo di emergenza sanitaria, secondo la generica deduzione della difesa, trattandosi semmai di concordare in via prudenziale con l'ufficio giudiziario le modalità di consultazione.

3. Circa il secondo motivo di ricorso, ha evidenziato la giurisprudenza di questa Corte che l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame previsto dall'art. 309, co. 5, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Cass. sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Rv. 257698).

La norma impone dunque un obbligo di trasmissione "minimo" che coinvolge sia gli atti sui quali la misura si fonda, sia gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato.

Gli altri atti sopravvenuti alla emissione della ordinanza genetica - e che non abbiano una connotazione di favore nei confronti degli indagati - "possono" (ma non "debbono") essere trasmessi dal pubblico ministero se questi lo riterrà opportuno, non essendoci alcun obbligo in proposito.

Se non vi è obbligo - è stato sostenuto in termini condivisibili - del pari non vi è divieto: tanto più che il codice prevede espressamente che le parti possano integrare il compendio indiziario in udienza (art. 309 comma 9 cod. proc. pen.).

In tale contesto la trasmissione anticipata, oltre a non essere vietata, tutela maggiormente il diritto di difesa dell'indagato, che può contraddire le eventuali novità sfavorevoli in modo consapevole, a causa della ostensione precoce (in termini, in motivazione Cass. sez. 2, sent. n. 11033 del 20/01/2016 - dep. 16/03/2016 - Rv. 267728); l'informativa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata trasmessa il giorno successivo al Tribunale del riesame, in previsione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio.

Quanto all'estrapolazione dei dati telefonici eseguita su iniziativa della P.G., da ritenersi invalida ad avviso del ricorrente in considerazione della mancata convalida da parte del P.M., il tribunale del riesame ha affermato la valenza neutra di tali dati (pag.13), circostanza non contestata dai ricorrenti sì che il rilievo processuale è privo di rilevanza.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CHTAIBI Samir [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • CHTAIBI Mourad [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] • CHTAIBI Hassan [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 17/03/2021 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame cautelare, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/03/2021, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale i di Roma, in parziale accoglimento delle istanze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli del 15/02/2021 di applicazione della custodia cautelare in carcere, sostituiva la misura con quella degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, in relazione ai capi di incolpazione relativi all'associazione a delinquere ed alla commissione di reati - fine (ricettazione e riciclaggio di autovetture). 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame i tre indagati, tramite il comune difensore di fiducia, sulla base di due motivi con i quali è stato eccepito: - violazione di legge (art. 309, comma 8 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per avere il tribunale asserito l'accessibilità da parte della difesa alla fonte di prova, costituita dalle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, mediante accesso all'ufficio di Procura e non già, come previsto dalla legge, presso la cancelleria del Tribunale del riesame; l'ipotesi alternativa prevista nell'ordinanza impugnata giustificava indebitamente la mancata trasmissione dei supporti informatici ed il loro inserimento nel fascicolo del riesame, posto che per espressa previsione di legge gli atti dovevano essere depositati in cancelleria e restare a disposizione del difensore fino al giorno dell'udienza per essere esaminati; - violazione di legge (artt. 309, comma 5 - 291, comma 1 - 191 cod. proc. pen. - 111 Cost.) e vizio di motivazione per avere il tribunale affermato, per un verso, l'utilizzabilità di atti sfavorevoli agli indagati nonostante la tardiva trasmissione da parte dell'ufficio di Procura (informativa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e relativi allegati) e, per altro, l'astratta inutilizzabilità del contenuto dell'atto stesso; in particolare, era meritevole di censura il ragionamento del tribunale secondo cui "sì come la difesa ha la possibilità di depositare sino al giorno dell'udienza documenti ed investigazioni difensive, anche il P.M. ha la possibilità di offrire alla valutazione del tribunale gli elementi sopraggiunti rispetto alla emissione dell'ordinanza cautelare, senza che il successivo deposito integri la violazione del termine perentorio previsto dall'art. 309, comma 5 cod. proc. pen." [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su due dei motivi già sottoposti al Tribunale del riesame (inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate ai fini dell'emissione dell'ordinanza cautelare, per omessa trasmissione dei supporti audio; inutilizzabilità degli atti investigativi trasmessi con l'informativa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre il quinto giorno dall'avviso all'Autorità requirente ex art. 309, comma 5 cod. proc. pen.) e definiti in termini corretti, con i quali i ricorrenti non si confrontano. 2. Con riferimento al primo motivo, il provvedimento impugnato ha riconosciuto il diritto del difensore ad ottenere l'accesso alle registrazioni in funzione del concreto esercizio del diritto di difesa del soggetto attinto da misura cautelare personale ma ha al contempo ritenuto: a) la non obbligatorietà da parte del P.M. della trasmissione dei brogliacci e dei files audio; b) la possibilità per il difensore di accedere ai files audio presso la segreteria dell'ufficio requirente, così come indicato nell'avviso di fissazione dell'udienza. Il tribunale si è altresì conformato alla costante giurisprudenza di legittimità in base alla quale in tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio (Cass. sez. 6, sent. n. 22570 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 09/05/2017 - Rv. 270036). Poiché il contenuto delle intercettazioni era agli atti del tribunale che ne ha fatto esplicito riferimento nell'ordinanza (pagine 10 e seguenti), richiamando l'informativa di reato oltre che l'ordinanza genetica, era onere della difesa, mediante consultazione del supporto informatico a sua disposizione presso l'ufficio di Procura - così come indicato nel decreto di fissazione di udienza - evidenziare eventuali difformità derivanti dall'ascolto diretto. Non risulta altresì che tale accesso fosse impossibile a causa del periodo di emergenza sanitaria, secondo la generica deduzione della difesa, trattandosi semmai di concordare in via prudenziale con l'ufficio giudiziario le modalità di consultazione. 3. Circa il secondo motivo di ricorso, ha evidenziato la giurisprudenza di questa Corte che l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame previsto dall'art. 309, co. 5, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Cass. sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Rv. 257698). La norma impone dunque un obbligo di trasmissione "minimo" che coinvolge sia gli atti sui quali la misura si fonda, sia gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato. Gli altri atti sopravvenuti alla emissione della ordinanza genetica - e che non abbiano una connotazione di favore nei confronti degli indagati - "possono" (ma non "debbono") essere trasmessi dal pubblico ministero se questi lo riterrà opportuno, non essendoci alcun obbligo in proposito. Se non vi è obbligo - è stato sostenuto in termini condivisibili - del pari non vi è divieto: tanto più che il codice prevede espressamente che le parti possano integrare il compendio indiziario in udienza (art. 309 comma 9 cod. proc. pen.). In tale contesto la trasmissione anticipata, oltre a non essere vietata, tutela maggiormente il diritto di difesa dell'indagato, che può contraddire le eventuali novità sfavorevoli in modo consapevole, a causa della ostensione precoce (in termini, in motivazione Cass. sez. 2, sent. n. 11033 del 20/01/2016 - dep. 16/03/2016 - Rv. 267728); l'informativa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata trasmessa il giorno successivo al Tribunale del riesame, in previsione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio. Quanto all'estrapolazione dei dati telefonici eseguita su iniziativa della P.G., da ritenersi invalida ad avviso del ricorrente in considerazione della mancata convalida da parte del P.M., il tribunale del riesame ha affermato la valenza neutra di tali dati (pag.13), circostanza non contestata dai ricorrenti sì che il rilievo processuale è privo di rilevanza. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]