CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 30721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4 maggio 2022 emessa dal G.u.p. del Tribuna le di Crotone; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla pena applicata per il delitto d i cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che il vizio di motivazione esula da quelli che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., possono essere dedotti con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]