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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 26973/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/09/2024, dalla Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in data 04/04/2024, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - TRABONA Pasquale era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 con riferimento alle dichiarazioni, non rispondenti al vero e finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, di essere unico componente del proprio nucleo familiare e di non svolgere attività lavorativa.

2. Ricorre per cassazione il TRABONA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla conferma della condanna per un reato successivamente abrogato dall'art. 1, comma 317,

I. n. 197 del 2022.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato ascritto.

Si censura la sentenza per avere la Corte d'Appello valorizzato elementi in realtà privi di reale valenza probatoria, in relazione sia alla convivenza con DI PRIMA Giuseppina, sia al prospettato svolgimento di attività lavorativa.

Si sottolinea comunque l'assenza del dolo specifico. 3.

Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo adeguatamente motivata la responsabilità del TRABONA e manifestamente infondata la tesi della sopravvenuta irrilevanza penale della condotta a lui ascritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio di doversi uniformare all'indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, 'con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza» (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 -

01. In senso conforme, con riferimento alla diversa ipotesi di richiesta di revoca di una sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., cfr. da ultimo Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01).

3. Il secondo motivo è generico, e comunque manifestamente infondato.

Deve invero osservarsi che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, imperniata sulla non rispondenza al vero della dichiarazione del TRABONA di essere unico componente del proprio nucleo familiare, su una serie di convergenti risultanze: la presenza del ricorrente nella casa di DI PRIMA Giuseppina, di proprietà dello I.A.C.P.; l'accertato espletamento, da parte del TRABONA, dell'attività di venditore ambulante; la dichiarazione del ricorrente di essere domiciliato presso l'abitazione della DI PRIMA; la presenza, presso il predetto immobile, del furgone utilizzato dal ricorrente per la propria attività lavorativa (cfr. la prima pagina della sentenza impugnata).

Né può dubitarsi della funzionalizzazione delle dichiarazioni nel senso sostenuto dall'accusa, dal momento che "il beneficio in esame viene concesso non al singolo, bensì al nucleo familiare del richiedente, tenendo conto del reddito riferibile ai conviventi e dei relativi beni, ivi compresi gli immobili diversi dalla casa di abitazione; i redditi percepiti e la diversa formazione del nucleo familiare integrano dati rilevanti e incidenti sul riconoscimento o sulla determinazione del reddito di cittadinanza" (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado).

In definitiva, si è dinanzi ad una "doppia conforme" congruamente motivata anche quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, mentre le generiche confutazioni difensive, volte ad escludere apoditticamente la valenza probatoria degli elementi concordemente valorizzati, non superano lo scrutinio di ammissibilità.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/09/2024, dalla Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in data 04/04/2024, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - TRABONA Pasquale era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 con riferimento alle dichiarazioni, non rispondenti al vero e finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, di essere unico componente del proprio nucleo familiare e di non svolgere attività lavorativa. 2. Ricorre per cassazione il TRABONA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla conferma della condanna per un reato successivamente abrogato dall'art. 1, comma 317, I. n. 197 del 2022. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato ascritto. Si censura la sentenza per avere la Corte d'Appello valorizzato elementi in realtà privi di reale valenza probatoria, in relazione sia alla convivenza con DI PRIMA Giuseppina, sia al prospettato svolgimento di attività lavorativa. Si sottolinea comunque l'assenza del dolo specifico. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo adeguatamente motivata la responsabilità del TRABONA e manifestamente infondata la tesi della sopravvenuta irrilevanza penale della condotta a lui ascritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio di doversi uniformare all'indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, 'con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza» (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01. In senso conforme, con riferimento alla diversa ipotesi di richiesta di revoca di una sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., cfr. da ultimo Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01). 3. Il secondo motivo è generico, e comunque manifestamente infondato. Deve invero osservarsi che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, imperniata sulla non rispondenza al vero della dichiarazione del TRABONA di essere unico componente del proprio nucleo familiare, su una serie di convergenti risultanze: la presenza del ricorrente nella casa di DI PRIMA Giuseppina, di proprietà dello I.A.C.P.; l'accertato espletamento, da parte del TRABONA, dell'attività di venditore ambulante; la dichiarazione del ricorrente di essere domiciliato presso l'abitazione della DI PRIMA; la presenza, presso il predetto immobile, del furgone utilizzato dal ricorrente per la propria attività lavorativa (cfr. la prima pagina della sentenza impugnata). Né può dubitarsi della funzionalizzazione delle dichiarazioni nel senso sostenuto dall'accusa, dal momento che "il beneficio in esame viene concesso non al singolo, bensì al nucleo familiare del richiedente, tenendo conto del reddito riferibile ai conviventi e dei relativi beni, ivi compresi gli immobili diversi dalla casa di abitazione; i redditi percepiti e la diversa formazione del nucleo familiare integrano dati rilevanti e incidenti sul riconoscimento o sulla determinazione del reddito di cittadinanza" (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado). In definitiva, si è dinanzi ad una "doppia conforme" congruamente motivata anche quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, mentre le generiche confutazioni difensive, volte ad escludere apoditticamente la valenza probatoria degli elementi concordemente valorizzati, non superano lo scrutinio di ammissibilità. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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