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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10397/2026

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rsona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026MAURO SFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1003- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 728/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 1030/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15592/2022Numero sezionale 1003/2026Data pubblicazione 20/04/20261.

La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicatain epigrafe, ha accolto il gravame dell'Inps e, per l'effetto, harespinto la domanda di riconoscimento della NASpI propostadall'odierno ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.1.1.

Per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale,richiamata la normativa di riferimento e individuata la platea deipossibili destinatari della prestazione (circoscritta, quanto aipubblici dipendenti, ai lavoratori con contratto a tempodeterminato) ha ritenuto non spettante l’indennità NASpI nelcaso di dipendente, assunto a tempo indeterminato senzasuperamento del periodo di prova.1.2.

A tale riguardo, ha osservato che l'instaurazione delrapporto lavorativo non interviene all'esito del positivoespletamento della prova da parte del pubblico dipendente bensìfin dal momento della stipulazione del contratto di lavoro; haquindi ritenuto che il mancato superamento della provafunzionasse come condizione risolutiva di un rapporto a tempoindeterminato già pienamente venuto ad esistenza.1.3.

Per la Corte di merito, il mancato superamento delperiodo di prova ha, nel pubblico impiego, il solo effetto diimpedire la prosecuzione del rapporto, senza incidere sullanatura dello stesso che, sorto a tempo indeterminato, mantienele sue caratteristiche sul piano previdenziale, tra cui quelladell'insussistenza del diritto alla NASpI.2.

Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazionela parte privata, con due motivi.

L’Inps ha depositato procuraspeciale.3.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nelNumero registro generale 15592/2022termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, codN. umero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 10397/2026proc. civ.).Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- èdedotta la violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 22 del 2015,dell’art. 1360 c.c., dell’art. 17 d.P.R. n. 487 del 1994 (richiamato dall’art. 70, comma 13, d.lgs. 165 del 2001) edell’art. 2096 c.c.4.1.

Parte ricorrente imputa alla sentenza impugnata di nonaver considerato:- che il mancato superamento del periodo di prova e quindil’avveramento della condizione risolutiva del rapporto in attoosta alla qualificazione del ricorrente come dipendente a tempoindeterminato di pubblica amministrazione, per il periodoprecedente l’avveramento della condizione;5. che durante il periodo di prova il rapporto di lavoro ècarente di stabilità, condizione che solo giustifica il mancatoriconoscimento dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori atempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.5.1.

In estrema sintesi, la tesi difensiva muove dallaaffermazione che, in difetto del superamento del periodo diprova, il rapporto non potrebbe qualificarsi a tempoindeterminato; pertanto, ricorrerebbero le condizioni per ilriconoscimento della NASpI.6.

La tesi, a giudizio del Collegio, non è fondata.7.

Come noto, a norma dell’art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015non sono destinatari della NASpI i lavoratori «dipendenti atempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni».Numero registro generale 15592/20227.1.

Si tratta di un esonero che conferma la previsione dNi umero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 10397/2026cui all’art. 2 della legge n. 92 del 2012, istitutiva, per gli eventiData pubblicazione 20/04/2026di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2013, dellaindennità ASPI.7.2.

L’esclusione, frutto evidentemente di una sceltadiscrezionale del legislatore, è ragionevolmente fondata sullapeculiarità di tale rapporto di lavoro (in argomento, v.diffusamente Cass., Sez.Un., n. 36197 del 2023), assistito dauna maggiore “stabilità”, quale risultante dalle norme che, nelregolare lo stato giuridico del dipendente, lo espongono solo arecessi dettati da motivi eccezionali di natura essenzialmentedisciplinare.8.

Tale peculiarità non è attenuata dal fatto che tutte leassunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sonoassoggettate all’esito positivo di un periodo di prova, stabilitoex lege in forza di quanto previsto dall'art. 70, comma 13, deld.lgs. n. 165 del 2001 (per effetto del rinvio al d.P.R. n. 487 del1994 e s.m.) e imposto «anche se (l’assunzione a tempoindeterminato sia) precedut(a) da un contratto di lavoro atermine per il quale sia stata superata la prova» (Cass. n. 21376del 2018).8.1.

Si tratta di un patto non regolato dall’art. 2096 c.c.(per tutte, Cass. n. 21376 del 2018) che abilita le parti e quindil’Amministrazione a risolvere il rapporto durante il relativoperiodo.8.2.

Tuttavia, la discrezionalità del recesso, per il datoredi lavoro pubblico, resta fortemente temperata dalla necessitàche lo stesso (recte: il recesso) sia coerente con la finalitàdell’esperimento, verificabile in sede giudiziale (per tutte, Cass.n. 31091 del 2018, con plurimi richiami).

Non è, dunque, validoil recesso esercitato all’esito di un esiguo periodo di prova (Cass.Numero registro generale 15592/2022n. 2228 del 1999; Cass. n. 2631 dei 1996) o allorquando iNl umero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 10397/2026prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali eraData pubblicazione 20/04/2026pattuita la prova (Cass. n. 10618 del 2015; Cass. n. 200 del1986) e, a maggior ragione, se il recesso è attuato per finalitàillecite o, più in generale, per motivi estranei all'esperimentolavorativo (v., diffusamente, Cass. n. 402 del 1998).9.

In questa prospettiva, va senz’altro condivisa lamotivazione della Corte di appello che, nel respingere lepreoccupazioni del ricorrente in ordine al minore grado distabilità del rapporto di impiego pubblico durante il periodo diprova, osserva come il concetto di stabilità nel rapporto dipubblico impiego contrattualizzato non sia legato all’assolutaimpossibilità di risoluzione dello stesso ma piuttosto allaprevisione legale delle cause risolutive, con possibilità dicontrollo giudiziale ed esiti ripristinatori del rapporto; tutela cheè parimenti garantita a fronte di recessi, durante la prova,incoerenti con la finalità della stessa.10.

Ciò chiarito, il caso di specie, come accertato dallasentenza impugnata, concerne l’assunzione di Vincenzo DeMartino a tempo indeterminato in qualità di dipendente delloStato; assunzione per la quale non sono stati versati i contributiper la disoccupazione.10.1.

Il periodo di prova ha, dunque, riguardato uncontratto di pubblico impiego a tempo indeterminato; ne derivache il recesso, legittimamente operato dall’Amministrazione,non dà titolo alla NASpI, in applicazione della regola diesclusione stabilita dall’art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015.11.

Deve osservarsi che il patto di prova è elemento cheaccede al contratto di volta in volta concluso dalle parti, senzache l’esito dell’esperimento incida sulla tipologia contrattualeprescelta.Numero registro generale 15592/2022Numero sezionale 1003/202612.

Non convince la difesa di parte ricorrentNeu mecroh dei r,a ccolta generale 10397/2026Data pubblicazione 20/04/2026valorizzando alcuni passaggi motivazionali estrapolati dapronunce di questa Corte (peraltro anche riferite a rapportirientranti ratione temporis nel regime pubblicistico anteriore allacontrattualizzazione del lavoro pubblico), differisce il momentodi perfezionamento del contratto di pubblico impiego al positivosuperamento del periodo di prova, escludendo che, per ilperiodo precedente, possa configurarsi un rapporto a tempoindeterminato.12.1.

La prospettazione, carente di agganci normativi,neppure chiarisce quale natura avrebbe il rapporto in pendenzadella prova; giammai potrebbe avere quella di un contratto atempo determinato, difettando dei necessari presupposti dilegge.13.

In realtà, come osservato anche nella sentenzaimpugnata, il positivo superamento della prova vale solo aconfermare e consacrare l’originaria assunzione in servizio atempo indeterminato senza riflessi sulla natura del rapporto incorso mentre il recesso, durante la prova, produce gli stessieffetti che, sul piano previdenziale, provoca la risoluzione di unqualunque rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze diuna pubblica amministrazione e quindi, per quel che qui solorileva, il mancato riconoscimento della NASpI.14.

Resta assorbito il secondo motivo che presupponel’astratto riconoscimento della prestazione, qui negata.15.

Complessivamente il ricorso va rigettato.16.

Nulla deve statuirsi in ordine alle spese, in difetto disostanziale attività difensiva da parte dell’INPS.17.

In considerazione dell’esito del giudizio, sussistonoinvece i presupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 15592/2022ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoN umero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 10397/2026pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 26 febbraio2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 15592/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 10397/2026Data pubblicazione 20/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026MAURO SFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1003- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 728/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 1030/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15592/2022Numero sezionale 1003/2026Data pubblicazione 20/04/20261. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicatain epigrafe, ha accolto il gravame dell'Inps e, per l'effetto, harespinto la domanda di riconoscimento della NASpI propostadall'odierno ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.1.1. Per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale,richiamata la normativa di riferimento e individuata la platea deipossibili destinatari della prestazione (circoscritta, quanto aipubblici dipendenti, ai lavoratori con contratto a tempodeterminato) ha ritenuto non spettante l’indennità NASpI nelcaso di dipendente, assunto a tempo indeterminato senzasuperamento del periodo di prova.1.2. A tale riguardo, ha osservato che l'instaurazione delrapporto lavorativo non interviene all'esito del positivoespletamento della prova da parte del pubblico dipendente bensìfin dal momento della stipulazione del contratto di lavoro; haquindi ritenuto che il mancato superamento della provafunzionasse come condizione risolutiva di un rapporto a tempoindeterminato già pienamente venuto ad esistenza.1.3. Per la Corte di merito, il mancato superamento delperiodo di prova ha, nel pubblico impiego, il solo effetto diimpedire la prosecuzione del rapporto, senza incidere sullanatura dello stesso che, sorto a tempo indeterminato, mantienele sue caratteristiche sul piano previdenziale, tra cui quelladell'insussistenza del diritto alla NASpI.2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazionela parte privata, con due motivi. L’Inps ha depositato procuraspeciale.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nelNumero registro generale 15592/2022termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, codN. umero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 10397/2026proc. civ.).Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- èdedotta la violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 22 del 2015,dell’art. 1360 c.c., dell’art. 17 d.P.R. n. 487 del 1994 (richiamato dall’art. 70, comma 13, d.lgs. 165 del 2001) edell’art. 2096 c.c.4.1. Parte ricorrente imputa alla sentenza impugnata di nonaver considerato:- che il mancato superamento del periodo di prova e quindil’avveramento della condizione risolutiva del rapporto in attoosta alla qualificazione del ricorrente come dipendente a tempoindeterminato di pubblica amministrazione, per il periodoprecedente l’avveramento della condizione;5. che durante il periodo di prova il rapporto di lavoro ècarente di stabilità, condizione che solo giustifica il mancatoriconoscimento dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori atempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.5.1. In estrema sintesi, la tesi difensiva muove dallaaffermazione che, in difetto del superamento del periodo diprova, il rapporto non potrebbe qualificarsi a tempoindeterminato; pertanto, ricorrerebbero le condizioni per ilriconoscimento della NASpI.6. La tesi, a giudizio del Collegio, non è fondata.7. Come noto, a norma dell’art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015non sono destinatari della NASpI i lavoratori «dipendenti atempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni».Numero registro generale 15592/20227.1. Si tratta di un esonero che conferma la previsione dNi umero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 10397/2026cui all’art. 2 della legge n. 92 del 2012, istitutiva, per gli eventiData pubblicazione 20/04/2026di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2013, dellaindennità ASPI.7.2. L’esclusione, frutto evidentemente di una sceltadiscrezionale del legislatore, è ragionevolmente fondata sullapeculiarità di tale rapporto di lavoro (in argomento, v.diffusamente Cass., Sez.Un., n. 36197 del 2023), assistito dauna maggiore “stabilità”, quale risultante dalle norme che, nelregolare lo stato giuridico del dipendente, lo espongono solo arecessi dettati da motivi eccezionali di natura essenzialmentedisciplinare.8. Tale peculiarità non è attenuata dal fatto che tutte leassunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sonoassoggettate all’esito positivo di un periodo di prova, stabilitoex lege in forza di quanto previsto dall'art. 70, comma 13, deld.lgs. n. 165 del 2001 (per effetto del rinvio al d.P.R. n. 487 del1994 e s.m.) e imposto «anche se (l’assunzione a tempoindeterminato sia) precedut(a) da un contratto di lavoro atermine per il quale sia stata superata la prova» (Cass. n. 21376del 2018).8.1. Si tratta di un patto non regolato dall’art. 2096 c.c.(per tutte, Cass. n. 21376 del 2018) che abilita le parti e quindil’Amministrazione a risolvere il rapporto durante il relativoperiodo.8.2. Tuttavia, la discrezionalità del recesso, per il datoredi lavoro pubblico, resta fortemente temperata dalla necessitàche lo stesso (recte: il recesso) sia coerente con la finalitàdell’esperimento, verificabile in sede giudiziale (per tutte, Cass.n. 31091 del 2018, con plurimi richiami). Non è, dunque, validoil recesso esercitato all’esito di un esiguo periodo di prova (Cass.Numero registro generale 15592/2022n. 2228 del 1999; Cass. n. 2631 dei 1996) o allorquando iNl umero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 10397/2026prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali eraData pubblicazione 20/04/2026pattuita la prova (Cass. n. 10618 del 2015; Cass. n. 200 del1986) e, a maggior ragione, se il recesso è attuato per finalitàillecite o, più in generale, per motivi estranei all'esperimentolavorativo (v., diffusamente, Cass. n. 402 del 1998).9. In questa prospettiva, va senz’altro condivisa lamotivazione della Corte di appello che, nel respingere lepreoccupazioni del ricorrente in ordine al minore grado distabilità del rapporto di impiego pubblico durante il periodo diprova, osserva come il concetto di stabilità nel rapporto dipubblico impiego contrattualizzato non sia legato all’assolutaimpossibilità di risoluzione dello stesso ma piuttosto allaprevisione legale delle cause risolutive, con possibilità dicontrollo giudiziale ed esiti ripristinatori del rapporto; tutela cheè parimenti garantita a fronte di recessi, durante la prova,incoerenti con la finalità della stessa.10. Ciò chiarito, il caso di specie, come accertato dallasentenza impugnata, concerne l’assunzione di Vincenzo DeMartino a tempo indeterminato in qualità di dipendente delloStato; assunzione per la quale non sono stati versati i contributiper la disoccupazione.10.1. Il periodo di prova ha, dunque, riguardato uncontratto di pubblico impiego a tempo indeterminato; ne derivache il recesso, legittimamente operato dall’Amministrazione,non dà titolo alla NASpI, in applicazione della regola diesclusione stabilita dall’art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015.11. Deve osservarsi che il patto di prova è elemento cheaccede al contratto di volta in volta concluso dalle parti, senzache l’esito dell’esperimento incida sulla tipologia contrattualeprescelta.Numero registro generale 15592/2022Numero sezionale 1003/202612. Non convince la difesa di parte ricorrentNeu mecroh dei r,a ccolta generale 10397/2026Data pubblicazione 20/04/2026valorizzando alcuni passaggi motivazionali estrapolati dapronunce di questa Corte (peraltro anche riferite a rapportirientranti ratione temporis nel regime pubblicistico anteriore allacontrattualizzazione del lavoro pubblico), differisce il momentodi perfezionamento del contratto di pubblico impiego al positivosuperamento del periodo di prova, escludendo che, per ilperiodo precedente, possa configurarsi un rapporto a tempoindeterminato.12.1. La prospettazione, carente di agganci normativi,neppure chiarisce quale natura avrebbe il rapporto in pendenzadella prova; giammai potrebbe avere quella di un contratto atempo determinato, difettando dei necessari presupposti dilegge.13. In realtà, come osservato anche nella sentenzaimpugnata, il positivo superamento della prova vale solo aconfermare e consacrare l’originaria assunzione in servizio atempo indeterminato senza riflessi sulla natura del rapporto incorso mentre il recesso, durante la prova, produce gli stessieffetti che, sul piano previdenziale, provoca la risoluzione di unqualunque rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze diuna pubblica amministrazione e quindi, per quel che qui solorileva, il mancato riconoscimento della NASpI.14. Resta assorbito il secondo motivo che presupponel’astratto riconoscimento della prestazione, qui negata.15. Complessivamente il ricorso va rigettato.16. Nulla deve statuirsi in ordine alle spese, in difetto disostanziale attività difensiva da parte dell’INPS.17. In considerazione dell’esito del giudizio, sussistonoinvece i presupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 15592/2022ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoN umero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 10397/2026pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 26 febbraio2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 15592/2022Numero sezionale 1003/2026Numero di raccolta generale 10397/2026Data pubblicazione 20/04/2026
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