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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24261/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7291/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1263/2015 depositata il05/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 5 gennaio 2016, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], pediatra di libera scelta dell'[OSCURATO:PERSONA] di RIMINI, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda del RUSSO per la dichiarazione di nullità, annullabilità o risoluzione dei due lodi - nr.1 e nr. 2 dell’anno 2009 - emessi dal collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 30 dell’ [OSCURATO:PERSONA] (ACN) del 28 settembre 2006 per i pediatri di libera scelta, che avevano disposto, rispettivamente, la riduzione del 20% del trattamento economico per la durata di mesi tre e la sospensione dal rapporto convenzionale per la stessa durata. 2.La Corte territoriale osservava che il RUSSO nell'atto di appello replicava quanto esposto nel ricorso introduttivo della lite, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dal Tribunale nel respingere la domanda; difettava, dunque, il requisito di specificità dei motivi di appello di cui all'articolo 342 cod.proc.civ. 3.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA]- già [OSCURATO:PERSONA] - con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di censura il ricorrente ha denunciato― ai sensi dell'articolo 360 nr.3 enr. 4 cod.proc.civ.― la violazione e/o erronea applicazione dell'articolo 342 cod.proc.civ. 2.Ha evidenziato che la sentenza, per errore materiale, faceva riferimento ad un appello proposto dal signor «LODI», segnalando che il refuso costituiva un indice del fatto che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione era relativa «probabilmente» ad altra controversia.

3. Ha esposto che alla pagina 4 del ricorso d'appello vi era un paragrafo relativo alla sentenza impugnata ed ha dedotto che l'atto era articolato in motivi specifici di impugnazione, consistenti, quanto al primo lodo, nella contraddittorietà degli elementi probatori, nella mancata trascrizione della clausola arbitrale nel lodo, nel vizio di eccesso di mandato e, quanto al secondo lodo, nella violazione dell'articolo 30,comma sette, ACN 23 marzo 2005.

4. Ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi su tali censure o si era pronunciato con motivazione carente e/o apparente, con conseguente necessità di riproporle in sede di gravame.

5. Ha invocato il principio secondo cui la specificità dei motivi d'appello non deve essere intesa in senso formalistico richiedendo, piuttosto, la individuazione dell'oggetto della richiesta di riesame.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Ed, invero, anche in caso di denunzia di un vizio processuale il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte ricorrente di rispettare il requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, sicchè l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato ( Cass.

SU . 22/05/2012, n.8077).

8. Tale principio trova applicazione anche in ipotesi di denuncia di un errore del giudice di merito nella valutazione dei motivi d’appello; ne consegue che il ricorrente, ove lamenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod.proc.civ., deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi in rapporto al contenuto della sentenza di primo grado (Cassazione civile sez.

I, 23/03/2018, n.7371;Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734, rese nella fattispecie reciproca, in cui il ricorso in cassazione era proposto dall’appellato per lamentare la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello).

9. L’odierno ricorrente non ha esposto in modo specifico il contenuto della sentenza di primo grado, indicando minimi passaggi della motivazione ed ha riprodotto soltanto brevi stralci dei motivi di appello su cui verte la odierna impugnazione.

10. Gli stralci riportati in ricorso, peraltro, non sono idonei a confutare il giudizio di mancanza di specificità dell’appello espresso nella sentenza impugnata; l’ affermazione del vizio motivazionale della sentenza di prime cure, compiuta nelle parti trascritte, non è infatti circostanziata dalla indicazione, nel loro contenuto, degli elementi di prova dai quali sarebbe emersa la contraddittorietà dei lodi ( Si legge, infatti, nello stralcio del ricorso di appello trascritto alla pagina 14 del ricorso in cassazione, in fine: «La sentenza del giudice di prime cure è palesemente viziata nel proprio apparato motivazionale là dove non si avvede, ed anzi respinge la richiesta di nullità di entrambi i lodi arbitrali, della patente contraddittorietà degli stessi.

Contraddittorietà desumibile dagli stessi elementi di prova emersi nella loro procedura…»).

11. In sostanza, il ricorso per cassazione non consente a questa Corte di verificare ex actis il fondamento della censura; da ciò consegue la sua inammissibilità.

12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

13. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto(Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7291/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1263/2015 depositata il05/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 5 gennaio 2016, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], pediatra di libera scelta dell'[OSCURATO:PERSONA] di RIMINI, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda del RUSSO per la dichiarazione di nullità, annullabilità o risoluzione dei due lodi - nr.1 e nr. 2 dell’anno 2009 - emessi dal collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 30 dell’ [OSCURATO:PERSONA] (ACN) del 28 settembre 2006 per i pediatri di libera scelta, che avevano disposto, rispettivamente, la riduzione del 20% del trattamento economico per la durata di mesi tre e la sospensione dal rapporto convenzionale per la stessa durata. 2.La Corte territoriale osservava che il RUSSO nell'atto di appello replicava quanto esposto nel ricorso introduttivo della lite, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dal Tribunale nel respingere la domanda; difettava, dunque, il requisito di specificità dei motivi di appello di cui all'articolo 342 cod.proc.civ. 3.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA]- già [OSCURATO:PERSONA] - con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di censura il ricorrente ha denunciato― ai sensi dell'articolo 360 nr.3 enr. 4 cod.proc.civ.― la violazione e/o erronea applicazione dell'articolo 342 cod.proc.civ. 2.Ha evidenziato che la sentenza, per errore materiale, faceva riferimento ad un appello proposto dal signor «LODI», segnalando che il refuso costituiva un indice del fatto che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione era relativa «probabilmente» ad altra controversia. 3. Ha esposto che alla pagina 4 del ricorso d'appello vi era un paragrafo relativo alla sentenza impugnata ed ha dedotto che l'atto era articolato in motivi specifici di impugnazione, consistenti, quanto al primo lodo, nella contraddittorietà degli elementi probatori, nella mancata trascrizione della clausola arbitrale nel lodo, nel vizio di eccesso di mandato e, quanto al secondo lodo, nella violazione dell'articolo 30,comma sette, ACN 23 marzo 2005. 4. Ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi su tali censure o si era pronunciato con motivazione carente e/o apparente, con conseguente necessità di riproporle in sede di gravame. 5. Ha invocato il principio secondo cui la specificità dei motivi d'appello non deve essere intesa in senso formalistico richiedendo, piuttosto, la individuazione dell'oggetto della richiesta di riesame. 6. Il ricorso è inammissibile. 7. Ed, invero, anche in caso di denunzia di un vizio processuale il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte ricorrente di rispettare il requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, sicchè l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato ( Cass. SU . 22/05/2012, n.8077). 8. Tale principio trova applicazione anche in ipotesi di denuncia di un errore del giudice di merito nella valutazione dei motivi d’appello; ne consegue che il ricorrente, ove lamenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod.proc.civ., deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi in rapporto al contenuto della sentenza di primo grado (Cassazione civile sez. I, 23/03/2018, n.7371;Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734, rese nella fattispecie reciproca, in cui il ricorso in cassazione era proposto dall’appellato per lamentare la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello). 9. L’odierno ricorrente non ha esposto in modo specifico il contenuto della sentenza di primo grado, indicando minimi passaggi della motivazione ed ha riprodotto soltanto brevi stralci dei motivi di appello su cui verte la odierna impugnazione. 10. Gli stralci riportati in ricorso, peraltro, non sono idonei a confutare il giudizio di mancanza di specificità dell’appello espresso nella sentenza impugnata; l’ affermazione del vizio motivazionale della sentenza di prime cure, compiuta nelle parti trascritte, non è infatti circostanziata dalla indicazione, nel loro contenuto, degli elementi di prova dai quali sarebbe emersa la contraddittorietà dei lodi ( Si legge, infatti, nello stralcio del ricorso di appello trascritto alla pagina 14 del ricorso in cassazione, in fine: «La sentenza del giudice di prime cure è palesemente viziata nel proprio apparato motivazionale là dove non si avvede, ed anzi respinge la richiesta di nullità di entrambi i lodi arbitrali, della patente contraddittorietà degli stessi. Contraddittorietà desumibile dagli stessi elementi di prova emersi nella loro procedura…»). 11. In sostanza, il ricorso per cassazione non consente a questa Corte di verificare ex actis il fondamento della censura; da ciò consegue la sua inammissibilità. 12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 13. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto(Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri
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