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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 01886/2026

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ianluca Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come daRegistri di Giustizia;-controricorrente-nonchèGierre [OSCURATO:PERSONA] commerciali di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del Tribunale di Napoli n. 20205/2024 depositatoil 02/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16379/2025Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 1886/2026Data pubblicazione 28/01/2026RILEVATO CHE1.

Con ricorso depositato avanti alla Sezione lavoro del Tribunale diNapoli, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’accertamento della instaurazione, difatto (ossia a prescindere dalla stipulazione di un contratto di consulenzacommerciale stipulato il 2.1.2024), di una collaborazione coordinata econtinuativa, prevalentemente personale, nell’anno 2024, con la società [OSCURATO:SOCIETA]., collaborazione da sussumere nell’ambito dell’art. 409, primocomma, n. 3, c.p.c. con conseguente applicazione – ai fini dellaindividuazione del giudice competente per territorio – della disciplinadettata dall’art. 413, quarto comma, c.p.c.; deduceva, quindi, che il foroterritorialmente competente era il Tribunale di Napoli (considerato il suodomicilio in detta città) e che la clausola di individuazione dellacompetenza territoriale contenuta nel contratto di consulenza (ove siindividuava il foro di Messina) era nulla per violazione del codice di rito(art. 413, ottavo comma c.p.c.).

La società, con memoria depositata exart. 416 c.p.c., eccepiva tempestivamente l’incompetenza territoriale delgiudice adito.2.

Con ordinanza depositata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoliha ritenuto la propria competenza (adottando, altresì, i provvedimentiistruttori richiesti dalle parti).3.

Con ricorso tempestivamente notificato, la società sottolinea che ilcontratto di consulenza commerciale stipulato con il Russo delineavaun’attività di natura autonoma, garantendo allo stesso completaindipendenza organizzativa, una precisa scadenza temporale(31.12.2004), nessun tipo di coordinamento da parte della società stessa;chiede, conseguentemente, che sia ritenuto territorialmente incompetenteil Tribunale di Napoli a favore di quello di Messina, ove la società ha lasede legale, in applicazione dell’art. 19 c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con memoria insistendo sulla natura c.d.parasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (con i tipiciNumero registro generale 16379/2025Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 1886/2026Data pubblicazione 28/01/2026caratteri della personalità, continuità e coordinamento), così comedelineato nel ricorso introduttivo del giudizio.5.

Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso del rigettodel regolamento di competenza, con conferma del Tribunale di Napoliquale ufficio giudiziario territorialmente competente.

Le parti hannodepositato memorie.CONSIDERATO CHE1.

Secondo le allegazioni contenute sia nel ricorso per regolamento dicompetenza sia nella memoria del lavoratore, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso al Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, per l’accertamento (al di làdel nomen iuris attribuito al contratto stipulato tra le parti in data2.1.2024) dello svolgimento, in fatto, di una collaborazione coordinata econtinuativa, da ricondurre nell’alveo dell’art. 409, primo comma, n. 3,c.p.c.2.

Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ladeterminazione della competenza, come stabilito dall’art. 10 c.p.c. , deveessere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale: ad essadeve farsi riferimento, salvo che nei casi in cui la prospettazione làcontenuta appaia prima facie artificiosa e volta al solo fine di sottrarre lacognizione della causa al giudice predeterminato per legge.

Trattasi,invero, di una regola generale valevole per qualsiasi tipo di competenza enon soltanto per quella di valore: la domanda, infatti, fissa l'oggetto dellacontroversia ed ha influenza pure ai fini della competenza territoriale,poiché in relazione agli elementi della domanda va compiuta la scelta delcriterio di collegamento che sotto il profilo territoriale deve esistere tra lacontroversia ed il giudice.3.

Il principio innanzi esposto, secondo quanto è stato sottolineato dallagiurisprudenza di questa Corte, non può essere derogato dallecontestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, dovendola competenza essere riscontrata in base alla domanda dell'attore, e nonNumero registro generale 16379/2025Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 1886/2026Data pubblicazione 28/01/2026in base alle contestazioni sollevate dal convenuto sugli elementi posti afondamento della domanda (cfr. Cass. n. 10188/1995, Cass. n.10226/2001, Cass. n. 16404/2005, Cass. n. 8950/2006, Cass. n.11415/2007).4.

La controversia instaurata dal Russo rientra fra le cause comprese nellacompetenza del giudice del lavoro, avendo, il lavoratore, prospettato, conarticolazione di argomenti, lo svolgimento di una collaborazione personale,coordinata e continuativa a favore della società.5.

Il criterio di collegamento territoriale deve, pertanto, ravvisarsi con ilTribunale di Napoli, ex art. 413, quarto comma, c.p.c., nella cuicircoscrizione ricade il luogo di domicilio del lavoratore, Tribunale dinanzial quale va riassunto il giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza promosso dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dichiara la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del Lavoro, innanzi al quale rimette leparti, anche per la regolazione delle spese di lite; assegna alle parti iltermine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per lariassunzione della causa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 6931/2026Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 23934/2026AULA 'A'Data pubblicazione 23/07/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E [OSCURATO:PERSONA].G.N. 6931/2026Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 6931-2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]3140 TROIANIELLO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -per la correzione della ordinanza n. 1886/2026 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 16379/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelrioo re gdisetrol generale 6931/2026Numero sezionale 3140/202630/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero di raccolta generale 23934/2026RILEVATO CHE Data pubblicazione 23/07/2026Questa Corte ha avviato d’ufficio, ex art. 391 bis c.p.c., ilprocedimento di correzione dell'errore materiale contenutonell’ordinanza n. 1886/2026 (pubblicata il 28.1.2026) nell'ambito delgiudizio (per regolamento di competenza) di cui al RG n. 16379/2025instaurato tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] (nonchè GierreSviluppo Reti commerciali di [OSCURATO:PERSONA], intimata), laddove indispositivo è stata omessa l’attestazione della sussistenza deipresupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002.Il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alleparti che non si sono costituite.CONSIDERATO CHEl’art. 13, comma 1-quater, vigente ratione temporis, recita:«Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respintaintegralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parteche l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

Il giudice dà attonel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodoprecedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del depositodello stesso»;pertanto, il contributo unificato atti giudiziari costituisce un obbligonormativo di rimborso che deriva automaticamente dallasoccombenza (in rito o nel merito) della parte ricorrente; in ragionedella natura impugnatoria del ricorso per regolamento dicompetenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato ilNumero registro generale 6931/2026Numero sezionale 3140/2026ricorrente può esserne obbligato al versamento Nu(mCerao sdis ra.c colnta .g enerale 23934/2026Data pubblicazione 23/07/202613636/2020);nel caso di specie, la società ricorrente è risultata, con riguardo alprocedimento di regolamento di competenza, totalmentesoccombente, in quanto – come risulta chiaramente dallamotivazione e dal dispositivo dell’ordinanza - la sua istanza è stataintegralmente respinta, e sussistono, dunque, i requisiti normativiper l’applicazione della suddetta disposizione di legge;il richiamo delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificatocostituisce una statuizione di natura accessoria ed a contenutonormativamente obbligato, che richiede al giudice una meraoperazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presuppostie parametri oggettivi, con conseguente ammissibilità delprocedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bisc.p.c.;il dispositivo dell’ordinanza n. 1886/2026 va, pertanto, corretto conl’integrazione di tutto il seguente periodo « Sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013)pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13».P.Q.M.La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 1886/2026 siacorretto con l’integrazione di tutto il seguente periodo « Sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdottodalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge diNumero registro generale 6931/2026Numero sezionale 3140/2026stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorsNoum, earo dni roacrcmoltaa g enerale 23934/2026Data pubblicazione 23/07/2026del comma 1-bis dello stesso art. 13».Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Dispone che lapresente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti delprocedimento R.G. n. 16379/2025.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ianluca Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come daRegistri di Giustizia;-controricorrente-nonchèGierre [OSCURATO:PERSONA] commerciali di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del Tribunale di Napoli n. 20205/2024 depositatoil 02/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16379/2025Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 1886/2026Data pubblicazione 28/01/2026RILEVATO CHE1. Con ricorso depositato avanti alla Sezione lavoro del Tribunale diNapoli, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’accertamento della instaurazione, difatto (ossia a prescindere dalla stipulazione di un contratto di consulenzacommerciale stipulato il 2.1.2024), di una collaborazione coordinata econtinuativa, prevalentemente personale, nell’anno 2024, con la società [OSCURATO:SOCIETA]., collaborazione da sussumere nell’ambito dell’art. 409, primocomma, n. 3, c.p.c. con conseguente applicazione – ai fini dellaindividuazione del giudice competente per territorio – della disciplinadettata dall’art. 413, quarto comma, c.p.c.; deduceva, quindi, che il foroterritorialmente competente era il Tribunale di Napoli (considerato il suodomicilio in detta città) e che la clausola di individuazione dellacompetenza territoriale contenuta nel contratto di consulenza (ove siindividuava il foro di Messina) era nulla per violazione del codice di rito(art. 413, ottavo comma c.p.c.). La società, con memoria depositata exart. 416 c.p.c., eccepiva tempestivamente l’incompetenza territoriale delgiudice adito.2. Con ordinanza depositata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoliha ritenuto la propria competenza (adottando, altresì, i provvedimentiistruttori richiesti dalle parti).3. Con ricorso tempestivamente notificato, la società sottolinea che ilcontratto di consulenza commerciale stipulato con il Russo delineavaun’attività di natura autonoma, garantendo allo stesso completaindipendenza organizzativa, una precisa scadenza temporale(31.12.2004), nessun tipo di coordinamento da parte della società stessa;chiede, conseguentemente, che sia ritenuto territorialmente incompetenteil Tribunale di Napoli a favore di quello di Messina, ove la società ha lasede legale, in applicazione dell’art. 19 c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con memoria insistendo sulla natura c.d.parasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (con i tipiciNumero registro generale 16379/2025Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 1886/2026Data pubblicazione 28/01/2026caratteri della personalità, continuità e coordinamento), così comedelineato nel ricorso introduttivo del giudizio.5. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso del rigettodel regolamento di competenza, con conferma del Tribunale di Napoliquale ufficio giudiziario territorialmente competente. Le parti hannodepositato memorie.CONSIDERATO CHE1. Secondo le allegazioni contenute sia nel ricorso per regolamento dicompetenza sia nella memoria del lavoratore, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso al Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, per l’accertamento (al di làdel nomen iuris attribuito al contratto stipulato tra le parti in data2.1.2024) dello svolgimento, in fatto, di una collaborazione coordinata econtinuativa, da ricondurre nell’alveo dell’art. 409, primo comma, n. 3,c.p.c.2. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ladeterminazione della competenza, come stabilito dall’art. 10 c.p.c. , deveessere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale: ad essadeve farsi riferimento, salvo che nei casi in cui la prospettazione làcontenuta appaia prima facie artificiosa e volta al solo fine di sottrarre lacognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Trattasi,invero, di una regola generale valevole per qualsiasi tipo di competenza enon soltanto per quella di valore: la domanda, infatti, fissa l'oggetto dellacontroversia ed ha influenza pure ai fini della competenza territoriale,poiché in relazione agli elementi della domanda va compiuta la scelta delcriterio di collegamento che sotto il profilo territoriale deve esistere tra lacontroversia ed il giudice.3. Il principio innanzi esposto, secondo quanto è stato sottolineato dallagiurisprudenza di questa Corte, non può essere derogato dallecontestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, dovendola competenza essere riscontrata in base alla domanda dell'attore, e nonNumero registro generale 16379/2025Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 1886/2026Data pubblicazione 28/01/2026in base alle contestazioni sollevate dal convenuto sugli elementi posti afondamento della domanda (cfr. Cass. n. 10188/1995, Cass. n.10226/2001, Cass. n. 16404/2005, Cass. n. 8950/2006, Cass. n.11415/2007).4. La controversia instaurata dal Russo rientra fra le cause comprese nellacompetenza del giudice del lavoro, avendo, il lavoratore, prospettato, conarticolazione di argomenti, lo svolgimento di una collaborazione personale,coordinata e continuativa a favore della società.5. Il criterio di collegamento territoriale deve, pertanto, ravvisarsi con ilTribunale di Napoli, ex art. 413, quarto comma, c.p.c., nella cuicircoscrizione ricade il luogo di domicilio del lavoratore, Tribunale dinanzial quale va riassunto il giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza promosso dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dichiara la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del Lavoro, innanzi al quale rimette leparti, anche per la regolazione delle spese di lite; assegna alle parti iltermine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per lariassunzione della causa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 6931/2026Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 23934/2026AULA 'A'Data pubblicazione 23/07/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E [OSCURATO:PERSONA].G.N. 6931/2026Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 6931-2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]3140 TROIANIELLO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -per la correzione della ordinanza n. 1886/2026 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 16379/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelrioo re gdisetrol generale 6931/2026Numero sezionale 3140/202630/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero di raccolta generale 23934/2026RILEVATO CHE Data pubblicazione 23/07/2026Questa Corte ha avviato d’ufficio, ex art. 391 bis c.p.c., ilprocedimento di correzione dell'errore materiale contenutonell’ordinanza n. 1886/2026 (pubblicata il 28.1.2026) nell'ambito delgiudizio (per regolamento di competenza) di cui al RG n. 16379/2025instaurato tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] (nonchè GierreSviluppo Reti commerciali di [OSCURATO:PERSONA], intimata), laddove indispositivo è stata omessa l’attestazione della sussistenza deipresupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002.Il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alleparti che non si sono costituite.CONSIDERATO CHEl’art. 13, comma 1-quater, vigente ratione temporis, recita:«Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respintaintegralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parteche l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà attonel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodoprecedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del depositodello stesso»;pertanto, il contributo unificato atti giudiziari costituisce un obbligonormativo di rimborso che deriva automaticamente dallasoccombenza (in rito o nel merito) della parte ricorrente; in ragionedella natura impugnatoria del ricorso per regolamento dicompetenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato ilNumero registro generale 6931/2026Numero sezionale 3140/2026ricorrente può esserne obbligato al versamento Nu(mCerao sdis ra.c colnta .g enerale 23934/2026Data pubblicazione 23/07/202613636/2020);nel caso di specie, la società ricorrente è risultata, con riguardo alprocedimento di regolamento di competenza, totalmentesoccombente, in quanto – come risulta chiaramente dallamotivazione e dal dispositivo dell’ordinanza - la sua istanza è stataintegralmente respinta, e sussistono, dunque, i requisiti normativiper l’applicazione della suddetta disposizione di legge;il richiamo delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificatocostituisce una statuizione di natura accessoria ed a contenutonormativamente obbligato, che richiede al giudice una meraoperazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presuppostie parametri oggettivi, con conseguente ammissibilità delprocedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bisc.p.c.;il dispositivo dell’ordinanza n. 1886/2026 va, pertanto, corretto conl’integrazione di tutto il seguente periodo « Sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013)pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13».P.Q.M.La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 1886/2026 siacorretto con l’integrazione di tutto il seguente periodo « Sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdottodalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge diNumero registro generale 6931/2026Numero sezionale 3140/2026stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorsNoum, earo dni roacrcmoltaa g enerale 23934/2026Data pubblicazione 23/07/2026del comma 1-bis dello stesso art. 13».Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Dispone che lapresente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti delprocedimento R.G. n. 16379/2025.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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