CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 03439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4317-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SRL, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 51/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 13/01/2020; F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4317/2020 Numero sezionale 7748/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata Numero di raccolta generale 3439/2022Data pubblicazione 03/02/2022 del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento GSE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contro la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi, che tale l’ha qualificata, ha respinto la sua opposizione al diniego di ammissione al passivo del fallimento di un suo credito di € 1.500.000 a titolo di finanziamento fruttifero in favore della società poi fallita. 2. ― Non svolge difese il Fallimento intimato. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia illegittimità del provvedimento, erroneamente qualificato sentenza, ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c., per violazione dell’articolo 2697, secondo comma, c.c., con riferimento agli articoli 1813 e 2467, secondo comma, c.c.. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697, secondo comma, c.c., in relazione all’articolo 2467, secondo comma, c.c., ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. Difatti i due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili. Essi ruotano sull’assunto secondo cui, a fronte della domanda attrice, che aveva posto a fondamento della pretesa spiegata l’effettuazione di un finanziamento fruttifero, e cioè in sostanza di un mutuo feneratizio, in favore della società poi fallita, il Fallimento aveva replicato trattarsi di finanziamento proveniente da un socio, come tale sottoposto alla disciplina di cui all’articolo F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4317/2020 Numero sezionale 7748/2021 2467 c.c., e cioè postergato, di guisa che lo stesso FallimentoNumero di raccolta generale 3439/2022 si sarebbe Data pubblicazione 03/02/2022 onerato della prova della sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma della disposizione tali da comportare la postergazione del credito. E, però, è per un verso agevole osservare che il Fallimento si era opposto alla domanda della Armellini «sia perché la somma di € 1.500.000,00 era qualificabile come finanziamento del socio e, come tale, il relativo rimborso era postergato rispetto agli altri crediti, sia perché la domanda era basata esclusivamente sull’esistenza del contratto di mutuo, del quale non era stata fornita alcuna prova» (così nello «svolgimento del processo» della decisione impugnata), ossia anche semplicemente deducendo il difetto di prova del fatto costitutivo, e, per altro verso, è decisivo sottolineare che il tema della qualificazione della corresponsione della somma in termini di finanziamento socio è totalmente estranea alla ratio decidendi posta dal Tribunale a base della decisione di rigetto del ricorso. Difatti, il provvedimento impugnato ha osservato che il giudice delegato, nel corso dell’udienza di verifica dello stato passivo, aveva escluso l’ammissione del credito sul presupposto che mancasse la prova dell’assunzione dell’obbligazione di restituzione a carico della società, ed ha aggiunto che «questo è esattamente il thema decidendum del presente giudizio di opposizione, dal momento che è pacifico che, ex art. 1813 c.p.c., la parte che chiede la restituzione di somme date ai mutuo è sempre tenuta a provare il titolo dal quale deriva l’obbligo di controparte alla restituzione … [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia minimamente provato, sia pure in presenza della precisa contestazione spiegata da controparte, il titolo che legittimerebbe la restituzione della somma stessa … E ciò tanto più che, se tale obbligo è istituto fosse effettivamente sussistente, dovrebbe necessariamente rivestire le forme di una delibera assunta in conformità allo statuto societario, o comunque di un’altra idonea documentazione». Ovvio, dunque, che non vi sia alcuno spazio per predicare la violazione dell’articolo 2697 c.c., la quale si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4317/2020 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Numero sezionale 7748/2021Numero di raccolta generale 3439/2022 Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949), il che non è nella specie è accaduto, visto Data pubblicazione 03/02/2022 che la attrice aveva posto a fondamento della domanda la stipulazione di un contratto di mutuo, onerandosi della relativa prova, ed il giudice ha constatato che la prova non era stata data. 6. ─ Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 13.200,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, com