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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1974

Cassazione n. 25837/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari in data 10 marzo 2025, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 16 gennaio 2024, li ha ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto cinque motivi di ricorso, illustrati anche con la memoria depositata in atti.

2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Quanto allo stupefacente rinvenuto nel magazzino, il motivo, senza denunciare specificamente il travisamento delle prove (e dunque senza adempiere gli oneri connessi), prospetta una non consentita rivalutazione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito, quanto alla conformazione dei luoghi ed alla libera accessibilità. [OSCURATO:PERSONA], infatti, collaborava con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del bar, ed entrambe avevano accesso al magazzino, usato come deposito per le bevande (p. 4 sentenza del Tribunale; p. 14 sentenza impugnata), quindi evidentemente ritenuto di non libero accesso da parte di terzi.

Osserva al riguardo il Collegio che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, non mass.; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).

Né può individuarsi un vizio della motivazione, come invece si afferma in ricorso, nella diversa conclusione cui sono giunti i giudici di merito in relazione allo stupefacente rinvenuto nei pressi del bancone, essendosi accertato che quel luogo fosse accessibile anche ai clienti (p. 13 sentenza impugnata).

Quanto, invece, allo stupefacente rinvenuto nel garage, è emerso che il locale era collegato all'appartamento che il ricorrente aveva in affitto (p. 16 sentenza impugnata), e che, oltre ad averne le chiavi, vi accedeva insieme al [OSCURATO:PERSONA] (come ammesso anche da quest'ultimo). 2 cQNé il ricorrente, che ha la piena disponibilità del locale, indica le ragioni per le quali la detenzione da parte di un terzo (o solo del [OSCURATO:PERSONA]) starebbe ad individuare una ipotesi alternativa munita di ragionevolezza e non valutata dai giudici dì merito.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione della legge penale con riguardo alla affermazione di responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, poiché fondata su indizi non gravi né precisi.

Osserva il Collegio che il motivo, connesso al primo, è fondato su una diversa lettura delle fonti di prova, non consentita in questa sede.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione della legge processuale, per non avere la Corte d'appello valutato, neppure implicitamente, la richiesta di riapertura dell'istruttoria, attraverso l'audizione delle persone presenti al momento dell'accertamento, le quali avrebbero potuto riferire in ordine alla libera accessibilità del magazzino.

La prova riveste, secondo il ricorrente, carattere decisivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte non autosufficiente.

La rinnovazione dell'istruttoria in appello è uno strumento finalizzato all'integrazione totale o parziale del quadro probatorio del giudizio di primo grado e quindi all'acquisizione di ulteriore materiale utilizzabile ai fini della decisione.

Secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si tratta di un istituto di carattere eccezionale, dovendo presumersi la completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

Proprio dalla presunzione di completezza è stato tratto l'ulteriore principio, anch'esso consolidatosi nel tempo, secondo il quale il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, come nel caso in esame, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 9180 del 07/02/2024, D'Agostino, non mass.; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01).

Osserva inoltre il Collegio che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare .un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente 3(Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534 - 01).

Da altra angolazione, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974 - 01): circostanza, questa, che il ricorrente neppure deduce.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione della legge penale, per avere ritenuto la destinazione della sostanza ad un uso non personale.

Il motivo è aspecifico e reiterativo, in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, ed anzi sollecita una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranei al sindacato di legittimità.

La Corte di appello ha infatti fondato il proprio convincimento su una valutazione globale e coordinata di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, ovvero: 1) il numero di dosi ricavabili (43); 2) la contestuale detenzione di sostanza da taglio, un bilancino di precisione con tracce della sostanza; 3) la strumentazione necessaria al confezionamento delle dosi (un taglierino, ritagli di plastica, forbici, rotolo di nastro isolante).

Costituisce ius receptum il principio per cui il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez. 3, n. 9698 del 10/01/2024, Daunisi, non mass.; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991 - 01; Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, dep. 2014, Leoncavallo, Rv. 258245 - 01; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256611 - 01; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726 - 01).

L'esito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 - 01).

2.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, in quanto la Corte d'appello non avrebbe considerato la distanza temporale dagli accadimenti e la ridotta offensività del fatto. 4Va innanzitutto osservato che la Corte territoriale ha rilevato la genericità della richiesta: argomento che il ricorrente non censura (p. 8 ricorso).

In ogni caso, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, assenza di elementi positivi e precedenti penali: p. 5 sentenza del Tribunale; p. 15 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass. sul •punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01).

3. [OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di ricorso, illustrati anche con la memoria depositata in atti.

3.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, con argomenti che in parte ricalcano quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contesta, infatti, l'ubicazione del magazzino all'interno del bar (in realtà il locale sarebbe "attiguo"), e dunque le conclusioni dei giudici in punto di accessibilità, anche prospettando un travisamento della prova, ma senza adempiere agli oneri di allegazione, e di cui non deduce la decisività (il ricorrente è il gestore del bar e pacificamente il magazzino ne rappresentava il deposito delle bevande) e sollecitando di fatto una diversa ricostruzione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Quanto, invece, allo stupefacente rinvenuto nel garage, oltre all'inadempimento degli oneri ricadenti su chi deduce il travisamento, deve rilevarsi che il collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il luogo del rinvenimento è stato individuato dalla Corte territoriale, con motivazione non oggetto di specifico motivo, nella presenza, nel cortile del bar gestito dal [OSCURATO:PERSONA], di un ingresso per il garage (p. 16 sentenza impugnata).

3.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge con riguardo alla affermazione di responsabilità, con argomenti comuni a quelli proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], e quindi sulla scorta una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in questa sede.

53.3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Osserva il Collegio che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la non esiguità dell'offesa, come dedotta anche dal numero di dosi ricavabili); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. • 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).

In ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.).

Né un vizio di motivazione può desumersi dal riferimento alla «ridotta offensività» della condotta, che i giudici di merito fanno al fine di riconoscere l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero l'ipotesi lieve, che certamente è distinta dal fatto particolarmente tenue che esclude la punibilità.

3.4. Con il quinto e sesto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche.

Richiamati i principi poco sopra ricordati, va detto che in tal caso la Corte d'appello ha rilevato la genericità del motivo (p. 17), ed ha comunque fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'offensività della condotta, pur considerando i modesti precedenti penali), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

4. Pertanto, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 6 P.Q.MV.F'•AU p S UI- u [OSCURATO:PERSONA] Sezione e,q 1 O LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] " Dott.ssa Ka le ,nte 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari in data 10 marzo 2025, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 16 gennaio 2024, li ha ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto cinque motivi di ricorso, illustrati anche con la memoria depositata in atti. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish. Quanto allo stupefacente rinvenuto nel magazzino, il motivo, senza denunciare specificamente il travisamento delle prove (e dunque senza adempiere gli oneri connessi), prospetta una non consentita rivalutazione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito, quanto alla conformazione dei luoghi ed alla libera accessibilità. [OSCURATO:PERSONA], infatti, collaborava con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del bar, ed entrambe avevano accesso al magazzino, usato come deposito per le bevande (p. 4 sentenza del Tribunale; p. 14 sentenza impugnata), quindi evidentemente ritenuto di non libero accesso da parte di terzi. Osserva al riguardo il Collegio che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, non mass.; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). Né può individuarsi un vizio della motivazione, come invece si afferma in ricorso, nella diversa conclusione cui sono giunti i giudici di merito in relazione allo stupefacente rinvenuto nei pressi del bancone, essendosi accertato che quel luogo fosse accessibile anche ai clienti (p. 13 sentenza impugnata). Quanto, invece, allo stupefacente rinvenuto nel garage, è emerso che il locale era collegato all'appartamento che il ricorrente aveva in affitto (p. 16 sentenza impugnata), e che, oltre ad averne le chiavi, vi accedeva insieme al [OSCURATO:PERSONA] (come ammesso anche da quest'ultimo). 2 cQNé il ricorrente, che ha la piena disponibilità del locale, indica le ragioni per le quali la detenzione da parte di un terzo (o solo del [OSCURATO:PERSONA]) starebbe ad individuare una ipotesi alternativa munita di ragionevolezza e non valutata dai giudici dì merito. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione della legge penale con riguardo alla affermazione di responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, poiché fondata su indizi non gravi né precisi. Osserva il Collegio che il motivo, connesso al primo, è fondato su una diversa lettura delle fonti di prova, non consentita in questa sede. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione della legge processuale, per non avere la Corte d'appello valutato, neppure implicitamente, la richiesta di riapertura dell'istruttoria, attraverso l'audizione delle persone presenti al momento dell'accertamento, le quali avrebbero potuto riferire in ordine alla libera accessibilità del magazzino. La prova riveste, secondo il ricorrente, carattere decisivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte non autosufficiente. La rinnovazione dell'istruttoria in appello è uno strumento finalizzato all'integrazione totale o parziale del quadro probatorio del giudizio di primo grado e quindi all'acquisizione di ulteriore materiale utilizzabile ai fini della decisione. Secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si tratta di un istituto di carattere eccezionale, dovendo presumersi la completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Proprio dalla presunzione di completezza è stato tratto l'ulteriore principio, anch'esso consolidatosi nel tempo, secondo il quale il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, come nel caso in esame, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 9180 del 07/02/2024, D'Agostino, non mass.; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01). Osserva inoltre il Collegio che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare .un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente 3(Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534 - 01). Da altra angolazione, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974 - 01): circostanza, questa, che il ricorrente neppure deduce. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione della legge penale, per avere ritenuto la destinazione della sostanza ad un uso non personale. Il motivo è aspecifico e reiterativo, in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, ed anzi sollecita una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranei al sindacato di legittimità. La Corte di appello ha infatti fondato il proprio convincimento su una valutazione globale e coordinata di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, ovvero: 1) il numero di dosi ricavabili (43); 2) la contestuale detenzione di sostanza da taglio, un bilancino di precisione con tracce della sostanza; 3) la strumentazione necessaria al confezionamento delle dosi (un taglierino, ritagli di plastica, forbici, rotolo di nastro isolante). Costituisce ius receptum il principio per cui il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez. 3, n. 9698 del 10/01/2024, Daunisi, non mass.; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991 - 01; Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, dep. 2014, Leoncavallo, Rv. 258245 - 01; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256611 - 01; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726 - 01). L'esito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 - 01). 2.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, in quanto la Corte d'appello non avrebbe considerato la distanza temporale dagli accadimenti e la ridotta offensività del fatto. 4Va innanzitutto osservato che la Corte territoriale ha rilevato la genericità della richiesta: argomento che il ricorrente non censura (p. 8 ricorso). In ogni caso, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, assenza di elementi positivi e precedenti penali: p. 5 sentenza del Tribunale; p. 15 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass. sul •punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di ricorso, illustrati anche con la memoria depositata in atti. 3.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, con argomenti che in parte ricalcano quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contesta, infatti, l'ubicazione del magazzino all'interno del bar (in realtà il locale sarebbe "attiguo"), e dunque le conclusioni dei giudici in punto di accessibilità, anche prospettando un travisamento della prova, ma senza adempiere agli oneri di allegazione, e di cui non deduce la decisività (il ricorrente è il gestore del bar e pacificamente il magazzino ne rappresentava il deposito delle bevande) e sollecitando di fatto una diversa ricostruzione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Quanto, invece, allo stupefacente rinvenuto nel garage, oltre all'inadempimento degli oneri ricadenti su chi deduce il travisamento, deve rilevarsi che il collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il luogo del rinvenimento è stato individuato dalla Corte territoriale, con motivazione non oggetto di specifico motivo, nella presenza, nel cortile del bar gestito dal [OSCURATO:PERSONA], di un ingresso per il garage (p. 16 sentenza impugnata). 3.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge con riguardo alla affermazione di responsabilità, con argomenti comuni a quelli proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], e quindi sulla scorta una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in questa sede. 53.3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Osserva il Collegio che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la non esiguità dell'offesa, come dedotta anche dal numero di dosi ricavabili); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. • 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). In ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.). Né un vizio di motivazione può desumersi dal riferimento alla «ridotta offensività» della condotta, che i giudici di merito fanno al fine di riconoscere l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero l'ipotesi lieve, che certamente è distinta dal fatto particolarmente tenue che esclude la punibilità. 3.4. Con il quinto e sesto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Richiamati i principi poco sopra ricordati, va detto che in tal caso la Corte d'appello ha rilevato la genericità del motivo (p. 17), ed ha comunque fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'offensività della condotta, pur considerando i modesti precedenti penali), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 4. Pertanto, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 6 P.Q.MV.F'•AU p S UI- u [OSCURATO:PERSONA] Sezione e,q 1 O LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] " Dott.ssa Ka le ,nte 7
Sentenza Cassazione n. 25837/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris