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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 44551/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] lì

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa per la detenzione e il porto di due bombe a mano, di lesioni personali volontarie e di danneggiamento, reati aggravati ai sensi dell'art 416 bis.1 cod. pen. e dell'art. art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione, contestando che le dichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA] potessero fungere da riscontro a quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito le condotte contestate all'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati.

In primo luogo, si deve sottolineare che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono l'unico riscontro a quelle di [OSCURATO:PERSONA], poiché la Corte territoriale ne indica altri di cui il ricorso non fa menzione.

Quanto, invece, alla censura in ordine alla efficacia della chiamata in reità di Leonardi come riscontro, riferendo egli de relato da altro soggetto che, a sua volta, aveva avuto le notizie riferite dallo stesso imputato, il ricorrente ammette che nessuna norma vieta l'utilizzazione di dichiarazioni riferite doppiamente de relato.

Si noti che, nel caso di specie, non viene in considerazione il riscontro tra due dichiarazioni de relato, oggetto della nota sentenza delle Sezioni Unite, Aquilina, in quanto Ambra era testimone diretto perché partecipe all'azione criminosa.

Il ricorrente richiama la necessità della verifica dell'attendibilità delle fonti che, peraltro, la Corte territoriale ha effettuato e adeguatamente argomentato con motivazione sostanzialmente ignorata dal ricorrente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] lì 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa per la detenzione e il porto di due bombe a mano, di lesioni personali volontarie e di danneggiamento, reati aggravati ai sensi dell'art 416 bis.1 cod. pen. e dell'art. art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione, contestando che le dichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA] potessero fungere da riscontro a quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito le condotte contestate all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. In primo luogo, si deve sottolineare che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono l'unico riscontro a quelle di [OSCURATO:PERSONA], poiché la Corte territoriale ne indica altri di cui il ricorso non fa menzione. Quanto, invece, alla censura in ordine alla efficacia della chiamata in reità di Leonardi come riscontro, riferendo egli de relato da altro soggetto che, a sua volta, aveva avuto le notizie riferite dallo stesso imputato, il ricorrente ammette che nessuna norma vieta l'utilizzazione di dichiarazioni riferite doppiamente de relato. Si noti che, nel caso di specie, non viene in considerazione il riscontro tra due dichiarazioni de relato, oggetto della nota sentenza delle Sezioni Unite, Aquilina, in quanto Ambra era testimone diretto perché partecipe all'azione criminosa. Il ricorrente richiama la necessità della verifica dell'attendibilità delle fonti che, peraltro, la Corte territoriale ha effettuato e adeguatamente argomentato con motivazione sostanzialmente ignorata dal ricorrente. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere e