CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 gennaio 2026
Cassazione n. 28293/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/01/2026 del Tribunale di sorveglianza di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 21 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza diCatania dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che avevarigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai periodi compresitra il 27 aprile 2016 e il 15 giugno 2017 e tra l'11 gennaio 2018 e il 30 marzo2019. Osservava che l’istante era stato scarcerato l’11 luglio 2019, sicché nonera ravvisabile un interesse a ricorrere.2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando due motivi di ricorso.2.1.Con il primo motivo, denuncia violazione di legge avendo ilTribunale di sorveglianza valutato unicamente la condanna di cuialla sentenza n. 3196/2023, in violazione del principio dell’unicitàdel rapporto esecutivo di cui all’art. 663 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo, denuncia illogicità dellamotivazione per avere male interpretato un documento allegatodal ricorrente. Questi aveva prodotto l’ordinanza del Tribunale diSiracusa dell’11 luglio 2019 al fine di dimostrare il periodotrascorso in detenzione, mentre il Tribunale di sorveglianza l’hainterpretata per desumerne, erroneamente, che il ricorrente erastato scarcerato.3.[OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Devono richiamarsi i consolidati principi espressi da questaCorte in ordine alla nozione di interesse ad impugnare (Sez. 1, n.50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 - 01), secondo cui «nelsistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, cosìcome prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., qualecondizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del dirittoesercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essereindividuata in una prospettiva eminentemente utilitaristica. Taleconnotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da unafinalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere lasituazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso laquale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva,consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione delricorrente, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto d'impugnazione, che, nel caso di specie,riguarda l'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA](Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 -01)». Si è aggiunto che l’interesse ad impugnare deve possedere icaratteri della concretezza e attualità e sussistere sia al momentodella proposizione del gravame sia in quello della sua decisione,perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazionegiuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione,costituita, nel caso di specie, dalla legittimità della pretesa delricorrente di essere scarcerato prima della data individuata quale finepena. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione dellapersistenza, al momento della decisione adottata, di un interesseall'impugnazione in capo al ricorrente, la cui attualità doveva ritenersisussistente all'atto della proposizione del ricorso».3.Nel caso in esame, dal provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti del 20 maggio 2024, si evince che la pena residua daespiare è stata determinata in anni 2, mesi 1 e giorni 11 di reclusionein relazione a due sentenze: 1) sentenza n. 177/2021 del 18 maggio2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diSiracusa; 2) sentenza n. 3196/2023 emessa dalla Corte di appello diCatania. Dall’ordinanza impugnata, non si comprende se il Tribunale disorveglianza di Catania abbia considerato l’intera pena da eseguire,come necessario in base al principio dell’unicità del rapporto esecutivoo solo quella di uno dei due titoli di cui al provvedimento del 20maggio 2024, come dedotto dal ricorrente; ugualmente, non è datocomprendere l’incidenza della scarcerazione dell’11 luglio 2019 sullavalutazione dell’interesse a ricorrere avverso il provvedimentoimpugnato.Si osserva, piuttosto, che dall’esame del provvedimento diesecuzione di pene concorrenti, si evince che residua una porzione dipena da espiare, rispetto alla quale, quindi, persiste l’interesse delricorrente alla pronuncia sul reclamo avverso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Siracusa reiettiva della richiesta diliberazione anticipata.4.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullatacon rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania perché, sulla basedei principi enunciati e colmando le lacune motivazionali evidenziate,rivaluti il reclamo proposto avverso l’ordinanza del magistrato disorveglianza di Siracusa. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catania.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]