CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4514/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMAn. 20, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CAMPOBASSO n. 404/2021 depositata il05/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione proposta da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di liquidazione del compenso dovuto al difensore d’ufficio, pronunciato dal Giudice di Pace di Campobasso. Ad avviso del giudice dell’opposizione, il D’Ascenzo aveva dimostrato di aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per le sue spettanze, di aver notificato atto di precetto e di aver tentato un atto di esecuzione (pignoramento mobiliare) ma non aveva provato l’impossidenza del proprio assistito, posto che il pignoramento si era rivelato infruttuoso per mancato reperimento del debitore e che le visure catastali prodotte in atti del giudizio dimostravano che il predetto era comproprietario per la quota indivisa di 1/9 di alcuni immobili siti in Lucera. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero, intimato, non ha svolto attività difensiva. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta di accoglimento del ricorso formulata dal relatore. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, perché il Tribunale avrebbe ritenuto insufficiente il tentativo infruttuoso di recupero del credito, pur documentato D’Ascenzo. La censura è inammissibile. La decisione impugnata da atto che il difensore, odierno ricorrente, dopo aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il proprio compenso e notificato il relativo atto di precetto, aveva tentato soltanto una esecuzione mobiliare presso il domicilio del proprio assistito, astenendosi dal compimento di ulteriori attività esecutive. Tuttavia il Tribunale molisano evidenzia che il cliente era comproprietario di alcuni immobili siti in Lucera, sia pure pro quota, e che tali beni potevano essere utilmente aggrediti, per assicurare la soddisfazione del credito vantato dall’odierno ricorrente, vista anche la sua modesta entità (inferiore ad € 1.000). Il principio secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenzadell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8359 del 29/04/2020, Rv.657594), che merita di essere ribadito, va interpretato nel senso che il difensore d’ufficio, per poter ottenere la liquidazione del suo compenso a carico dell’erario, è onerato non soltanto di compiere un qualsiasi atto esecutivo, ma anche di individuare, sulla base della fattispecie concreta, quale delle diverse forme di esecuzione coattiva previste dall’ordinamento sia più idonea ad assicurare la soddisfazione del proprio credito. Ciò, in quanto la serietà del tentativo di esecuzione non può essere apprezzata soltanto in termini astratti, ma va necessariamente parametrata alla situazione effettiva, proprio in ragione della natura residuale della liquidazione dell’onorario a carico dell’erario. Poiché dunque, nel caso specifico, il giudice di merito ha ritenuto, all’esito di una valutazione in fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità, che il tentativo di esecuzione forzata svolto dal difensore non fosse adeguato ad assicurare la soddisfazione del credito professionale, in vista della presenza di quote immobiliari intestate al cliente assistito d’ufficio, considerate idonee anche in ragione del modesto importo di cui è causa, il motivo di ricorso si risolve nella proposizione di una ricostruzione alternativa del merito e va, di conseguenza, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art