CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 24460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25338/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. ARNO 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente nonché PROCURA DELLA REPUBBLICA di COSENZAintimata avverso DECISIONE di [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2019depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Consiglio di Disciplina presso il Collegio dei Geometri di Cosenza, con Delibera del 21 febbraio 2017, applicò la sanzione disciplinare della cancellazione dell’Albo nei confronti del geom. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.11 e ss. del Regio Decreto n.29 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per grave morosità contributiva protrattasi per oltre 19 anni. Avverso la decisione del Collegio dei geometri di Cosenza, il geom. Pizzini propose ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri, che fu respinto con provvedimento del 15.-23-5.2019. Il Consiglio escluse che potesse avere rilievo l’elemento soggettivo costituito dall’ignoranza in ordine alle conseguenze disciplinari nell’ipotesi di omesso versamento dei contributi, né ravvisò la scriminante dello stato di necessità. In considerazione della prolungata morosità e dell’assenza di una integrale regolarizzazione della posizione contributiva, ritenne congrua la sanzione della radiazione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il geom. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motiviillustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] dei Geometri e [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Cosenza ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va, in primo luogo rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, che era parte necessaria del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 15 del Regio decreto del 11/02/1929 - N. 274 ed è litisconsorte nel giudizio di cassazione (v. anche SSUU sentenza n. 11622/1997) Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.3 L.241/90 , nonché degli artt. 112 e 132, 118 c.p.c., 97 e 111 Cost, per apparente motivazione in ordine alla tardività della contestazione disciplinare, avvenuta dopo 19 anni di omesso versamento dei contributi; tale consistente lasso temporale avrebbe ingenerato nel ricorrente l’affidamento in ordine all’assenza del disvalore deontologico della condotta. Il motivo è infondato. In primo luogo, non è ravvisabile il vizio di apparenza della motivazione, essendo possibile cogliere in modo compiuto l’iter logico seguito dal giudice e le argomentazioni poste a fondamento della decisione(sul concetto di motivazione apparente, v. SSUU ordinanza n. 2767/2023 in motivazione e giurisprudenza ivi richiamata). Sul vizio di motivazione, va chiarito che a seguito della nuova formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., introdotto dalla L. 134/2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053). Del tutto infondata è la censura della decisione per eccesso di potere con riferimento alla violazione dell’art.3 della L.241/90, in quanto nel procedimento disciplinare non si applicano le norme sul procedimento amministrativo (Cass.21558/2011; v. anche Cass. n. 22372/2017). La circostanza che la contestazione copra un arco temporale di diciannove anni in cui il ricorrente ha omesso di versare i contributi è priva di rilievo dal momento che nessuna norma di legge impone, in sede di disciplinare, che la contestazione debba essere immediata e, nel caso in esame, si trattava peraltro di una condotta permanente. A nulla rileva, infine, che il disvalore della condotta non sia stata percepita dal ricorrente perché mai contestata in diciannove anni, trattandosi di un adempimento ben noto al professionista, a cui egli era tenuto per legge. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.3 L.241/90, oltre alla contraddittorietà della motivazione della decisione, che non avrebbe tenuto conto della prova in ordine allo stato di necessità, derivante dall’esigenza di adempiere ai propri bisogni primari e familiari, in violazione degli obblighi di solidarietà previsti dall’art.2 Cost.. In disparte l’erroneo richiamo all’art.3 della L. 241 del 1990, lo stato di bisogno, peraltro genericamente dedotto, non integra l’esimente dello stato di necessità, che ricorre nell’ipotesi in cui sussista il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto illecito, con la conseguenza che non può quindi applicarsi illeciti asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti alternativi , come quelli indicati nella decisione impugnata. In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui alla L. 689 del 1981, art.4 ,in applicazione degli artt.54 e 59 c.c., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cassazione civile sez. II, 12/07/2022, n.22020). Con ilterzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della decisione per violazione dell’art.25 della Costituzione per avere il Consiglio di disciplina configurato l’illecito deontologico nonostante l’assenza di una norma sanzionatoria. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. 241 del 1990, sotto il profilo della carenza di prova dell’illecito deontologico che sarebbe stato ravvisato nella violazione della concorrenza tra professionisti, senza che di tale asserzione fosse stata fornita alcuna prova. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. Il principio di legalità è sancito dall'art. 24 cost. con esclusivo riferimento alla materia penale mentre in materia di responsabilità disciplinare del professionista la predeterminazione delle figure di illecito può legittimamente ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività di riferimento (Cassazione civile sez. un.,05/01/2007, n.37) In materia di illecito disciplinare dei professionisti, la regola generale è, quindi, che non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, sicchè non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali (Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, n.37550 in materia di illeciti disciplinari degli avvocati). Anche nell’ipotesi in cui la norma non tipizzi la condotta, l’interesse meritevole di tutela si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico (Cass. Civ., Sez. II, 7.5.2018, n.10872 in materia di responsabilità disciplinare dei notai per violazione dell’art.147 , comma 1, lett. A) della Legge n.89 del 1913, che individua come interesse meritevole di tutela la dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile). Anche in materia di disciplinare dei geometri, questa Corte ha affermato che la norma del codice deontologico nella cui violazione si sostanzia l'illecito disciplinare ascritto ad un professionista riempie di contenuto la clausola generale prevista dall'art.11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, che, come tale, assume il rango di norma di diritto ( Cassazione civile sez. III, 14/07/2004, n.13078). Ed invero, l’art. 11 del regolamento generale per la professione di geometra (approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 274) commina le sanzioni disciplinari "per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione". Tale previsione normativa costituisce una tipica clausola generale, la cui concretizzazione è affidata all'autonomia dell'ordine professionale. Il contenuto della clausola generale è valutato in concreto dagli organi di disciplina, che individuano le condotte idonee ad integrare “abusi e mancanze “ e provocare discredito all'intera categoria professionale mentre è riservata al giudice di legittimità la verifica della ragionevolezza della sussunzione nella clausola generale del fatto concreto. Nel caso di specie, il Consiglio di disciplina ha ritenuto integrato l’illecito disciplinare, facendo espresso riferimento alla violazione dell’etica professionale trattandosi di violazione non episodica ma reiterata in un consistente arco temporale consistente, indice di una indubbia propensione alla violazione dei canoni di correttezza e probità, con compromissione del prestigio e decoro alla categoria dei geometri. In conclusione, ed in mancanza di ulteriori specifiche censure, i l ricorso va inevitabilmenterigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in