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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 25712/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; - che la parte civile costituita ha depositato - il 19 maggio 2026 - una memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - che il primo e il secondo motivo - afferenti alla ritenuta responsabilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - sono entrambi indeducibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo; PQM Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; - che la parte civile costituita ha depositato - il 19 maggio 2026 - una memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - che il primo e il secondo motivo - afferenti alla ritenuta responsabilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - sono entrambi indeducibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo; PQM Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25712/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris