CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 70) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile. L'unico motivo dedotto non è consentito, attenendo al merito, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sulla scorta della ritenuta esclusione, nel caso di specie, della speciale tenuità del danno prevedibile arrecato alla salute pubblica, in considerazione della natura della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]