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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19806/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO--r- dato avviso alle arti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 ottobre 2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 22 aprile 2021 del Tribunale di Milano resa in esito a giudizio abbreviato, e preso atto della rinuncia agli ulteriori motivi di appello nonché dell'accordo a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

In particolare, secondo il ricorrente la pena non rispecchiava la modesta gravità del reato commesso, che andava ricondotto a norma del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, mentre l'esclusione del reato associativo avrebbe reso l'iter motivazionale più logico rendendo più giusta la pena finale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

4. In relazione al motivo di censura proposto, è stato già osservato da questa Corte che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Infatti la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (in specie è stata così ritenuta preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)(Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006).

4.1. Richiamati detti principi, in specie il ricorrente si è lamentato proprio dell'affermazione di penale responsabilità siccome qualificata, in tal modo quindi esorbitando dal perimetro del controllo di legittimità.

Tra l'altro vi è anche il dubbio che l'impugnazione abbia proprio a che fare con la fattispecie, atteso che vi è doglianza circa la mancata esclusione di un "reato associativo", per vero mai entrato in questa storia processuale.

5. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 08/04/2022 14Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 0 [OSCURATO:PERSONA],ktlente Gastonyr ndreazza ., DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO--r- dato avviso alle arti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 22 aprile 2021 del Tribunale di Milano resa in esito a giudizio abbreviato, e preso atto della rinuncia agli ulteriori motivi di appello nonché dell'accordo a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. In particolare, secondo il ricorrente la pena non rispecchiava la modesta gravità del reato commesso, che andava ricondotto a norma del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, mentre l'esclusione del reato associativo avrebbe reso l'iter motivazionale più logico rendendo più giusta la pena finale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 4. In relazione al motivo di censura proposto, è stato già osservato da questa Corte che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Infatti la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (in specie è stata così ritenuta preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)(Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). 4.1. Richiamati detti principi, in specie il ricorrente si è lamentato proprio dell'affermazione di penale responsabilità siccome qualificata, in tal modo quindi esorbitando dal perimetro del controllo di legittimità. Tra l'altro vi è anche il dubbio che l'impugnazione abbia proprio a che fare con la fattispecie, atteso che vi è doglianza circa la mancata esclusione di un "reato associativo", per vero mai entrato in questa storia processuale. 5. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 14Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 0 [OSCURATO:PERSONA],ktlente Gastonyr ndreazza ., DEP