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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 06860/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0493PHB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione relativamente al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze già proposte e puntualmente respinte in appello, un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7- 9 sulla superfluità della rinnovazione istruttoria alla stregua del quadro probatorio acquisito e sulle precise e riscontrate dichiarazioni rese dai coimputati e dalla vittima sui fatti di causa nonché sull'irrilevanza delle difformità evidenziate dalla difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere e' tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0493PHB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione relativamente al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze già proposte e puntualmente respinte in appello, un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7- 9 sulla superfluità della rinnovazione istruttoria alla stregua del quadro probatorio acquisito e sulle precise e riscontrate dichiarazioni rese dai coimputati e dalla vittima sui fatti di causa nonché sull'irrilevanza delle difformità evidenziate dalla difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere e' tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06860/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris