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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 39638/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Fermo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa a lui ascritto e, con la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorreva per cassazione il difensore del Ricciardi lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione sulla esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice: riassume i motivi di appello con cui aveva evidenziato come il rapporto commerciale tra il Ricciardi e la [OSCURATO:PERSONA] si fosse sviluppato in termini del tutto fisiologici laddove la Corte di Appello ha dato erroneamente rilievo alla mai negata contestuale consegna degli assegni all'atto del ritiro della merce mentre la mancata corrispondenza della firma allo "specimen" non risulta da alcun elemento documentale riposando esclusivamente su un dato testimoniale in difetto di un accertamento di natura peritale; aggiunge che anche la intestazione della fattura ad una ditta inesistente, seppur tale, non avrebbe avuto alcuna efficacia decettiva; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione sulla esistenza dell'elemento soggettivo del delitto: segnala che la Corte di Appello ha ribadito l'esistenza del dolo di fattispecie laddove il Ricciardi si era sempre presentato con il suo nome ed aveva fornito i suoi recapiti tanto da essere stato prontamente rintracciato una volta che gli assegni non erano stati pagati a causa della non dimostrata difformità della firma rispetto allo "specimen"; rileva, ancora, che il Ricciardi chiese alla [OSCURATO:PERSONA] di dividere in due tranches il pagamento dichiarando di non essere in grado di pagare l'intero sicché nessun inganno e condotta maliziosa è stata tenuta dal ricorrente mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva consapevolmente corso il rischio della insolvenza del proprio debitore; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: richiama la motivazione spesa dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio evidenziandone la contraddittorietà con gli elementi acquisiti ed il carattere comunque generico delle considerazioni svolte dai giudici del gravame che hanno inoltre mal inteso e ricostruito la personalità del ricorrente.

3. in data 2.9.2021 è pervenuto in Cancelleria il certificato di morte emesso dal Comune di Fermo in data 15.6.2021 in cui si dà atto dell'avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in Altidona il giorno 14.6.2021.

4. La sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta morte dell'imputato.

Risulta documentalmente (cfr., il certificato del Comune di Fermo del 15.5.2021) che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Altidona il giorno 14.6.2021 e, dunque, in data successiva a quella della sentenza di appello che deve essere perciò annullata essendo il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 7.5.2018 n. 29.494, Devito, secondo cui la sentenza della Corte di cassazione che intervenisse dopo la morte dell'imputato sarebbe giuridicamente inesistente e dovrebbe essere revocata; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 9.6.2010 n. 24.507, Lombardo ovvero Cass. Pen., 3, 12.5.2016 n. 23.906, Patti, che hanno entrambe ribadito il principio secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 16.5.2019 n. 35.845, Zaccagnini, in cui la Corte ha chiarito che nemmeno l'effetto preclusivo del giudicato parziale interno sulla responsabilità dell'imputato, conseguente all'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, rispetto alle cause di estinzione del reato sopravvenute nel prosieguo del giudizio, non impedisce di rilevare la morte del reo giacché la stessa determina, oltre all'estinzione del reato, anche il venir meno di uno dei soggetti necessari alla persistenza del rapporto processuale).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma il 10 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nfrQcca .") ( IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Fermo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa a lui ascritto e, con la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorreva per cassazione il difensore del Ricciardi lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione sulla esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice: riassume i motivi di appello con cui aveva evidenziato come il rapporto commerciale tra il Ricciardi e la [OSCURATO:PERSONA] si fosse sviluppato in termini del tutto fisiologici laddove la Corte di Appello ha dato erroneamente rilievo alla mai negata contestuale consegna degli assegni all'atto del ritiro della merce mentre la mancata corrispondenza della firma allo "specimen" non risulta da alcun elemento documentale riposando esclusivamente su un dato testimoniale in difetto di un accertamento di natura peritale; aggiunge che anche la intestazione della fattura ad una ditta inesistente, seppur tale, non avrebbe avuto alcuna efficacia decettiva; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione sulla esistenza dell'elemento soggettivo del delitto: segnala che la Corte di Appello ha ribadito l'esistenza del dolo di fattispecie laddove il Ricciardi si era sempre presentato con il suo nome ed aveva fornito i suoi recapiti tanto da essere stato prontamente rintracciato una volta che gli assegni non erano stati pagati a causa della non dimostrata difformità della firma rispetto allo "specimen"; rileva, ancora, che il Ricciardi chiese alla [OSCURATO:PERSONA] di dividere in due tranches il pagamento dichiarando di non essere in grado di pagare l'intero sicché nessun inganno e condotta maliziosa è stata tenuta dal ricorrente mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva consapevolmente corso il rischio della insolvenza del proprio debitore; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: richiama la motivazione spesa dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio evidenziandone la contraddittorietà con gli elementi acquisiti ed il carattere comunque generico delle considerazioni svolte dai giudici del gravame che hanno inoltre mal inteso e ricostruito la personalità del ricorrente. 3. in data 2.9.2021 è pervenuto in Cancelleria il certificato di morte emesso dal Comune di Fermo in data 15.6.2021 in cui si dà atto dell'avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in Altidona il giorno 14.6.2021. 4. La sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta morte dell'imputato. Risulta documentalmente (cfr., il certificato del Comune di Fermo del 15.5.2021) che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Altidona il giorno 14.6.2021 e, dunque, in data successiva a quella della sentenza di appello che deve essere perciò annullata essendo il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 7.5.2018 n. 29.494, Devito, secondo cui la sentenza della Corte di cassazione che intervenisse dopo la morte dell'imputato sarebbe giuridicamente inesistente e dovrebbe essere revocata; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 9.6.2010 n. 24.507, Lombardo ovvero Cass. Pen., 3, 12.5.2016 n. 23.906, Patti, che hanno entrambe ribadito il principio secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 16.5.2019 n. 35.845, Zaccagnini, in cui la Corte ha chiarito che nemmeno l'effetto preclusivo del giudicato parziale interno sulla responsabilità dell'imputato, conseguente all'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, rispetto alle cause di estinzione del reato sopravvenute nel prosieguo del giudizio, non impedisce di rilevare la morte del reo giacché la stessa determina, oltre all'estinzione del reato, anche il venir meno di uno dei soggetti necessari alla persistenza del rapporto processuale). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 10 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nfrQcca .") ( IN