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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33558/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1997 avverso la sentenza resa I'll ottobre 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 18 Marzo 2021 dal GUP del Tribunale di Milano, che all'esito di giudizio abbreviato ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina commesso il 27 gennaio 2017 e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro quattrocento di multa quale aumento per la ritenuta continuazione con altri due episodi di rapina eseguiti con identiche modalità e già giudicati con sentenza definitiva resa il 18 luglio 2017. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio della motivazione in relazione al riconoscimento effettuato dagli operanti sulla base dei fotogrammi.

Il gip aveva affermato che il riconoscimento operato in sede di indagini da parte degli stessi operanti utilizzando le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio e ha confortato il giudizio di responsabilità, valorizzando l'identità del modus operandi del rapinatore in relazione a fatti commessi dall'imputato a distanza di pochi giorni nella stessa zona di -Milano e ai danni di sole donne.

La difesa aveva contestato la possibilità di identificare il rapinatore nell'odierno imputato, in ragione della scarsa qualità delle immagini estremamente sfocate ed imprecise, e la corte si è limitata ad aderire alle considerazioni svolte dal tribunale, affermando la sufficienza del riconoscimento operato dai verbalizzanti. 2.2 Mancanza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed omessa valutazione del motivo di appello con cui si valorizzava la condotta dell'imputato successiva ai fatti.

Osserva il ricorrente che il 23 settembre 2022 depositava tramite PEC inviata all'indirizzo della corte di appello la nota informativa del servizio sociale della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] e comunicava di avere depositato tale motivo aggiunto anche nelle conclusioni scritte.

Di tale documento e del relativo motivo aggiunto di appello la corte però non ha tenuto alcun conto e il documento non risulta neppure inserito nel fascicolo cartaceo.

La mancata acquisizione di questo documento e la valutazione del relativo motivo aggiunto impone l'annullamento della sentenza. 2.3 Deduce inoltre il ricorrente che la corte di appello ha indicato che il gip avrebbe condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 700 di multa.

Nella parte dispositiva la Corte d'appello ha disposto la conferma della sentenza ma va detto che il gip aveva condannato alla pena suindicata e poi aveva ritenuto la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza irrevocabile determinando la pena complessiva in anni 5 di reclusione ed euro 1600 di multa, così limitando l'aumento per i fatti oggetto del presente giudizio in un anno di reclusione ed euro 400 di multa, già applicata la riduzione per il rito .

La Corte di appello è quindi incorsa in un errore materiale di cui si chiede la correzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto si limita perlopiù a reiterare i motivi già formulati con l'atto di appello senza confrontarsi con le risposte ricevute al riguardo. 1.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché la corte ha reso sintetica ma esaustiva motivazione in ordine alla censura difensiva, condividendo quanto osservato al riguardo dal G.U.P. e valorizzando il riconoscimento effettuato in termini di certezza da parte del personale di P.G. che aveva già avuto modo di conoscere l'imputato.

A ciò si aggiunga che la corte ha valorizzato il medesimo modus operandi di altre analoghe condotte per le quali l'imputato ha riportato condanna definitiva e che sono state ritenute unificate dal vincolo della continuazione a quelle per cui è giudizio.

Di contro il ricorrente invoca una diversa valutazione del compendio probatorio e pretende da questa Corte una interpretazione alternativa in punto di fatto delle emergenze processuali che esula dai compiti del giudice di legittimità, il quale è giudice -della motivazione e deve valutare se la stessa risponde ai criteri •di logica e risulta conforme ai principi di diritto affermati in materia. 1.2 II secondo motivo di ricorso non è consentito.

Dalla lettura della sentenza si desume che la corte non ha motivato su quanto esposto con memoria trasmessa via PEC, con cui è stato proposto un motivo aggiunto relativo alla determinazione della pena e a sostegno delle invocate attenuanti generiche, in ragione dell'atteggiamento molto collaborativo dell'imputato durante il periodo detentivo.

La censura tuttavia non può trovare accoglimento poiché il motivo di appello era inammissibile perché generico.

Ed infatti il GUP aveva escluso che le difficili condizioni di vita dell'imputato potessero indurre a formulare un giudizio di maggiore indulgenza in ordine ad una condotta delittuosa connotata da modalità aggressive e da elevata intensità del dolo, inserita in una serialità allarmante, e la difesa aveva formulato con l'appello una censura generica, trascurando quanto affermato dal GUP e limitandosi ad invocare le circostanze attenuanti generiche, proprio per le difficili condizioni di vita del giovane.

A fronte di una censura aspecifica, non si è realizzato l'effetto devolutivo e la corte di appello non era neppure tenuta a fornire motivazione sul punto.

L'inammissibilità della censura formulata con l'appello in ordine al trattamento sanzionatorio, rende irrilevante la circostanza che la corte non abbia reso motivazione sul motivo aggiunto avente ad oggetto questo punto della sentenza.

Questa Corte ha avuto modo anche di recente di ribadire che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 44201 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/11/2022 ) Rv. 283808 - 01) Giova peraltro rilevare che nel caso in esame la pena è stata determinata per il reato in questione in misura molto contenuta, un anno di reclusione e 400 C di multa, ed essendo relativa ad un reato satellite rispetto a fatti già coperti da giudicato, quello che rileva non è il riconoscimento delle attenuanti generiche, quanto l'entità dell'aumento di pena. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la sentenza della Corte ha motivatamente ritenuto congrua la pena intesa come aumento per continuazione che è stato chiaramente determinato dal Tribunale sia in motivazione che in dispositivo in anno uno di reclusione e 400 C di multa, previa riduzione di un terzo per il rito, per cui la sentenza non è incorsa in nessun tipo di errore. 2.In ragione delle considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 9 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1997 avverso la sentenza resa I'll ottobre 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 18 Marzo 2021 dal GUP del Tribunale di Milano, che all'esito di giudizio abbreviato ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina commesso il 27 gennaio 2017 e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro quattrocento di multa quale aumento per la ritenuta continuazione con altri due episodi di rapina eseguiti con identiche modalità e già giudicati con sentenza definitiva resa il 18 luglio 2017. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio della motivazione in relazione al riconoscimento effettuato dagli operanti sulla base dei fotogrammi. Il gip aveva affermato che il riconoscimento operato in sede di indagini da parte degli stessi operanti utilizzando le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio e ha confortato il giudizio di responsabilità, valorizzando l'identità del modus operandi del rapinatore in relazione a fatti commessi dall'imputato a distanza di pochi giorni nella stessa zona di -Milano e ai danni di sole donne. La difesa aveva contestato la possibilità di identificare il rapinatore nell'odierno imputato, in ragione della scarsa qualità delle immagini estremamente sfocate ed imprecise, e la corte si è limitata ad aderire alle considerazioni svolte dal tribunale, affermando la sufficienza del riconoscimento operato dai verbalizzanti. 2.2 Mancanza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed omessa valutazione del motivo di appello con cui si valorizzava la condotta dell'imputato successiva ai fatti. Osserva il ricorrente che il 23 settembre 2022 depositava tramite PEC inviata all'indirizzo della corte di appello la nota informativa del servizio sociale della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] e comunicava di avere depositato tale motivo aggiunto anche nelle conclusioni scritte. Di tale documento e del relativo motivo aggiunto di appello la corte però non ha tenuto alcun conto e il documento non risulta neppure inserito nel fascicolo cartaceo. La mancata acquisizione di questo documento e la valutazione del relativo motivo aggiunto impone l'annullamento della sentenza. 2.3 Deduce inoltre il ricorrente che la corte di appello ha indicato che il gip avrebbe condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 700 di multa. Nella parte dispositiva la Corte d'appello ha disposto la conferma della sentenza ma va detto che il gip aveva condannato alla pena suindicata e poi aveva ritenuto la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza irrevocabile determinando la pena complessiva in anni 5 di reclusione ed euro 1600 di multa, così limitando l'aumento per i fatti oggetto del presente giudizio in un anno di reclusione ed euro 400 di multa, già applicata la riduzione per il rito . La Corte di appello è quindi incorsa in un errore materiale di cui si chiede la correzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto si limita perlopiù a reiterare i motivi già formulati con l'atto di appello senza confrontarsi con le risposte ricevute al riguardo. 1.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché la corte ha reso sintetica ma esaustiva motivazione in ordine alla censura difensiva, condividendo quanto osservato al riguardo dal G.U.P. e valorizzando il riconoscimento effettuato in termini di certezza da parte del personale di P.G. che aveva già avuto modo di conoscere l'imputato. A ciò si aggiunga che la corte ha valorizzato il medesimo modus operandi di altre analoghe condotte per le quali l'imputato ha riportato condanna definitiva e che sono state ritenute unificate dal vincolo della continuazione a quelle per cui è giudizio. Di contro il ricorrente invoca una diversa valutazione del compendio probatorio e pretende da questa Corte una interpretazione alternativa in punto di fatto delle emergenze processuali che esula dai compiti del giudice di legittimità, il quale è giudice -della motivazione e deve valutare se la stessa risponde ai criteri •di logica e risulta conforme ai principi di diritto affermati in materia. 1.2 II secondo motivo di ricorso non è consentito. Dalla lettura della sentenza si desume che la corte non ha motivato su quanto esposto con memoria trasmessa via PEC, con cui è stato proposto un motivo aggiunto relativo alla determinazione della pena e a sostegno delle invocate attenuanti generiche, in ragione dell'atteggiamento molto collaborativo dell'imputato durante il periodo detentivo. La censura tuttavia non può trovare accoglimento poiché il motivo di appello era inammissibile perché generico. Ed infatti il GUP aveva escluso che le difficili condizioni di vita dell'imputato potessero indurre a formulare un giudizio di maggiore indulgenza in ordine ad una condotta delittuosa connotata da modalità aggressive e da elevata intensità del dolo, inserita in una serialità allarmante, e la difesa aveva formulato con l'appello una censura generica, trascurando quanto affermato dal GUP e limitandosi ad invocare le circostanze attenuanti generiche, proprio per le difficili condizioni di vita del giovane. A fronte di una censura aspecifica, non si è realizzato l'effetto devolutivo e la corte di appello non era neppure tenuta a fornire motivazione sul punto. L'inammissibilità della censura formulata con l'appello in ordine al trattamento sanzionatorio, rende irrilevante la circostanza che la corte non abbia reso motivazione sul motivo aggiunto avente ad oggetto questo punto della sentenza. Questa Corte ha avuto modo anche di recente di ribadire che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 44201 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/11/2022 ) Rv. 283808 - 01) Giova peraltro rilevare che nel caso in esame la pena è stata determinata per il reato in questione in misura molto contenuta, un anno di reclusione e 400 C di multa, ed essendo relativa ad un reato satellite rispetto a fatti già coperti da giudicato, quello che rileva non è il riconoscimento delle attenuanti generiche, quanto l'entità dell'aumento di pena. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la sentenza della Corte ha motivatamente ritenuto congrua la pena intesa come aumento per continuazione che è stato chiaramente determinato dal Tribunale sia in motivazione che in dispositivo in anno uno di reclusione e 400 C di multa, previa riduzione di un terzo per il rito, per cui la sentenza non è incorsa in nessun tipo di errore. 2.In ragione delle considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 9 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id
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