Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15926/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Marsala avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Palermo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di dimora nel comune di residenza ritenendone la gravità indiziaria quanto alla corruzione impropria contestata alla stessa in concorso con altri soggetti e ciò alla luce del rischio di recidiva e di inquinamento probatorio in origine ritenuti; rilevato, ancora, che avverso l'ordinanza genetica è stato interposto riesame e che il Tribunale di Palermo, con il provvedimento descritto in epigrafe, ha annullato la misura applicata alla Accardi per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria; rilevato che con il ricorso che occupa la Procura della Repubblica preso ìl Tribunale di Marsala ha impugnato tale ultimo provvedimento contestando la motivazione resa sia perché manifestamente illogica, sia per avere il Tribunale integralmente trascurato emergenze indiziarie messe in luce nel provvedimento annullato che davano conto del patto illecito contestato e del coinvolgimento nel fatto della Accardi, figlia del pubblico ufficiale corrotto, [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, infine, che nel ricorso la parte pubblica ricorrente ha evidenziato che l'annullamento era stato giustificato unicamente per ragioni afferenti alla gravità indiziaria e che in coerenza dovevano ritenersi del tutto immutate le esigenze cautelari in origine giustificative della misura adottata; ritenuto che di contro gravava sulla parte pubblica ricorrente l'onere di puntualizza re la perdurante sussistenza delle esigenze da cautelare utili a giustificare l'intervento in prevenzione che con il ricorso in esame si mira a ristabilire; ritenuto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio mostra di aderire, il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera, come nel caso a mano, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 , Sentenza n. 43948 del 21/09/2023, Rv. 285400;Sez. 2 , Sentenza n. 6027 del 10/01/2024, Rv. 285867, principio ribadito in motivazione da Sez. 6, Sentenza n. 42287 del 2024;Sez. 2, Sentenza n. 41971 del 2024;Sez. 4, Sentenza n 31192 del 2024; Sez. 6, Sentenza n. 14043 del 2024); ritenuta in coerenza l'inammissibilità dell'impugnazione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Marsala avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Palermo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di dimora nel comune di residenza ritenendone la gravità indiziaria quanto alla corruzione impropria contestata alla stessa in concorso con altri soggetti e ciò alla luce del rischio di recidiva e di inquinamento probatorio in origine ritenuti; rilevato, ancora, che avverso l'ordinanza genetica è stato interposto riesame e che il Tribunale di Palermo, con il provvedimento descritto in epigrafe, ha annullato la misura applicata alla Accardi per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria; rilevato che con il ricorso che occupa la Procura della Repubblica preso ìl Tribunale di Marsala ha impugnato tale ultimo provvedimento contestando la motivazione resa sia perché manifestamente illogica, sia per avere il Tribunale integralmente trascurato emergenze indiziarie messe in luce nel provvedimento annullato che davano conto del patto illecito contestato e del coinvolgimento nel fatto della Accardi, figlia del pubblico ufficiale corrotto, [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, infine, che nel ricorso la parte pubblica ricorrente ha evidenziato che l'annullamento era stato giustificato unicamente per ragioni afferenti alla gravità indiziaria e che in coerenza dovevano ritenersi del tutto immutate le esigenze cautelari in origine giustificative della misura adottata; ritenuto che di contro gravava sulla parte pubblica ricorrente l'onere di puntualizza re la perdurante sussistenza delle esigenze da cautelare utili a giustificare l'intervento in prevenzione che con il ricorso in esame si mira a ristabilire; ritenuto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio mostra di aderire, il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera, come nel caso a mano, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 , Sentenza n. 43948 del 21/09/2023, Rv. 285400;Sez. 2 , Sentenza n. 6027 del 10/01/2024, Rv. 285867, principio ribadito in motivazione da Sez. 6, Sentenza n. 42287 del 2024;Sez. 2, Sentenza n. 41971 del 2024;Sez. 4, Sentenza n 31192 del 2024; Sez. 6, Sentenza n. 14043 del 2024); ritenuta in coerenza l'inammissibilità dell'impugnazione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico
Sentenza Cassazione n. 15926/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris