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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 04211/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Nigeria avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento in epigrafe, confermava il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari, ai sensi degli artt. 240-bis e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di sequestro preventivo della somma di denaro di 12.060 euro, siccome destinata alla confisca per sproporzione, rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare eseguita il 27 aprile 2021 in sede di esecuzione dell'ordinanza custodíale a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato per i delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e di spaccio di stupefacenti del tipo eroina.

Da un lato, il denaro risultava impacchettato in due mazzette di banconote di piccolo taglio assicurate con elastici, sì che, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, per le modalità della custodia rappresentava verosimilmente il pagamento corrisposto dall'acquirente a fronte di una fornitura di droga.

Dall'altro, l'indagato non aveva fornito alcuna valida giustificazione circa la lecita provenienza della somma di denaro (se non mediante un generico richiamo a imprecisate vincite al gioco, di cui era documentata solo quella del 18 settembre 2020 per 500 euro), per la quale era palese la sproporzione rispetto all'unico, esiguo reddito percepito dalla compagna convivente.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone la motivazione apparente in relazione ai profili: - del tempo (due anni) trascorso fra la data di commissione dei fatti contestati e quella di esecuzione della misura; - del carattere meramente congetturale della provenienza non lecita della somma sequestrata, in considerazione delle documentate vincite al gioco. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ritiene la Corte che i motivi enunciati nel ricorso siano manifestamente infondati e per molti versi addirittura aspecifici.

2. Il provvedimento impugnato soddisfa, infatti, i requisiti dell'indirizzo rigoroso della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro preventivo di somme di denaro destinate alla confisca per sproporzione di cui agli artt. 240-bis e 85-bis d.P.R. 309/90.

Nel caso in esame la sistematicità dell'attività illecita di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di commercio di eroina, contestata all'indagato nell'ordinanza coercitiva e descritta nel decreto di sequestro, sottende l'intera motivazione del provvedimento impugnato.

Il Tribunale, con apparato argomentativo logico ed esauriente, ha infatti congruamente motivato in merito: - sia alla gravità del quadro indiziario (confermata in sede di riesame della misura custodiale con ordinanza del 2 luglio 2021), richiamando gli esiti dell'attività investigativa di polizia giudiziaria, la documentazione acquisita e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia; - sia alle sospette e indizianti modalità materiali di detenzione e custodia della somma di denaro sequestrata; - sia al difetto di qualsiasi, documentata e valida giustificazione circa la provenienza lecita della somma di denaro sequestrata (attesa l'inconsistenza del riferimento a meramente asserite e non provate vincite al gioco); - sia l'obiettiva sproporzione della stessa somma rispetto ai redditi nulli o comunque affatto esigui del nucleo familiare dell'indagato, come accertato dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Frascati.

3. In definitiva, i motivi di ricorso, seppure prospettati sotto il profilo del vizio della motivazione apparente, oltre a rivelarsi manifestamente infondati, si risolvono a ben vedere in doglianze di merito circa l'illogicità della motivazione dell'ordinanza di riesame, come tale non consentite in sede di sindacato di legittimità dei provvedimenti emessi in materia di sequestro probatorio o preventivo.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma ritenuta equa di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.

Così deciso il 18/01/2022 Il Consigliere estensore esidente [OSCURATO:PERSONA] gi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Nigeria avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento in epigrafe, confermava il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari, ai sensi degli artt. 240-bis e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di sequestro preventivo della somma di denaro di 12.060 euro, siccome destinata alla confisca per sproporzione, rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare eseguita il 27 aprile 2021 in sede di esecuzione dell'ordinanza custodíale a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato per i delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e di spaccio di stupefacenti del tipo eroina. Da un lato, il denaro risultava impacchettato in due mazzette di banconote di piccolo taglio assicurate con elastici, sì che, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, per le modalità della custodia rappresentava verosimilmente il pagamento corrisposto dall'acquirente a fronte di una fornitura di droga. Dall'altro, l'indagato non aveva fornito alcuna valida giustificazione circa la lecita provenienza della somma di denaro (se non mediante un generico richiamo a imprecisate vincite al gioco, di cui era documentata solo quella del 18 settembre 2020 per 500 euro), per la quale era palese la sproporzione rispetto all'unico, esiguo reddito percepito dalla compagna convivente. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone la motivazione apparente in relazione ai profili: - del tempo (due anni) trascorso fra la data di commissione dei fatti contestati e quella di esecuzione della misura; - del carattere meramente congetturale della provenienza non lecita della somma sequestrata, in considerazione delle documentate vincite al gioco. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ritiene la Corte che i motivi enunciati nel ricorso siano manifestamente infondati e per molti versi addirittura aspecifici. 2. Il provvedimento impugnato soddisfa, infatti, i requisiti dell'indirizzo rigoroso della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro preventivo di somme di denaro destinate alla confisca per sproporzione di cui agli artt. 240-bis e 85-bis d.P.R. 309/90. Nel caso in esame la sistematicità dell'attività illecita di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di commercio di eroina, contestata all'indagato nell'ordinanza coercitiva e descritta nel decreto di sequestro, sottende l'intera motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale, con apparato argomentativo logico ed esauriente, ha infatti congruamente motivato in merito: - sia alla gravità del quadro indiziario (confermata in sede di riesame della misura custodiale con ordinanza del 2 luglio 2021), richiamando gli esiti dell'attività investigativa di polizia giudiziaria, la documentazione acquisita e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia; - sia alle sospette e indizianti modalità materiali di detenzione e custodia della somma di denaro sequestrata; - sia al difetto di qualsiasi, documentata e valida giustificazione circa la provenienza lecita della somma di denaro sequestrata (attesa l'inconsistenza del riferimento a meramente asserite e non provate vincite al gioco); - sia l'obiettiva sproporzione della stessa somma rispetto ai redditi nulli o comunque affatto esigui del nucleo familiare dell'indagato, come accertato dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Frascati. 3. In definitiva, i motivi di ricorso, seppure prospettati sotto il profilo del vizio della motivazione apparente, oltre a rivelarsi manifestamente infondati, si risolvono a ben vedere in doglianze di merito circa l'illogicità della motivazione dell'ordinanza di riesame, come tale non consentite in sede di sindacato di legittimità dei provvedimenti emessi in materia di sequestro probatorio o preventivo. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma ritenuta equa di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende. Così deciso il 18/01/2022 Il Consigliere estensore esidente [OSCURATO:PERSONA] gi [OSCURATO:PERSONA]
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