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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 11304/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G.

Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 -q [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14/02/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha condannato il ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo a).

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce «la violazione degli artt. 415-bis e 552 cod. proc. pen.

Nullità del processo di primo grado per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato, nonché del decreto di citazione diretta a giudizio».

Il ricorrente lamenta che, dalla mancata accettazione del mandato professionale da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente sussunta nella diversa ipotesi della rinuncia all'incarico difensivo dalla Corte di appello di Roma, deriva la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché non essendosi mai costituito un rapporto tra le parti, la notifica è stata erroneamente effettuata presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non poteva assumere in alcun modo la qualità di domiciliatario.

Nonostante al ricorrente veniva assegnato un nuovo difensore d'ufficio, la Procura non ha proceduto a nuova elezione di domicilio e nemmeno a rinotificare l'avviso di conclusione delle indagini, cosicché il successivo atto di decreto di citazione diretta è comunque pervenuto presso lo studio legale del precedente avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, risulta possibile affermare che il ricorrente non fosse venuto a conoscenza effettiva, né della mancata accettazione dell'incarico da parte del primo avvocato, né della celebrazione del giudizio di primo grado, con conseguente nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio, ai quali consegue la nullità degli atti processuali susseguenti e perciò, dell'intero giudizio di primo grado.

2. Con requisitoria in data 27/01/2023, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Con note in data 6/02/2023, la difesa dell'imputato, nel replicare alle conclusioni della P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Anzitutto va precisato che, a prescindere dalla questione se l'elezione di domicilio sia atto perfettamente indipendente rispetto alle vicende del mandato difensivo e vi sia perfetta autonomia tra difensore e domiciliatario, nel caso di omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. pen. all'imputato non si è al cospetto di una nullità assoluta, bensì di una nullità di ordine generale che segue il regime di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (nel senso che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, vedi Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475 - 01; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 253843 - 01).

Con la conseguenza che la dedotta eccezione, formulata per la prima volta nel giudizio di appello e volta a sollecitare una regressione del procedimento alla fase delle indagini, risulta manifestamente infondata oltre ché tardiva; e tanto a prescindere dal rilievo che la mancata accettazione dell'incarico professionale ad opera del legale nominato con la primaria elezione di domicilio è successiva a detta notifica.

Analoga tardività, poi, può rilevarsi, in applicazione delle regole generali, in ordine all'accezione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, in quanto nel caso in esame la notifica per l'imputato - seppur prospettata dalla difesa come irregolare - vi è stata e, dunque, non può assimilarsi all'ipotesi dell'omessa notifica che, invece, determina una nullità di carattere assoluto rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.

Laddove, infatti, la nullità attenga ad un atto preliminare al giudizio - quale è la notifica della citazione diretta - deve essere eccepita, rientrando nell'ambito delle nullità di ordine generale a regime intermedio (in tema di nullità della citazione in appello, vedi Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002 - 01; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651 - 01;

2. Inoltre, l'elezione di domicilio è atto perfettamente indipendente rispetto alle vicende del mandato difensivo e vi è perfetta autonomia tra difensore e domiciliatario, tanto è vero che il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta: si tratta, in altri termini, di un atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore, a nulla valendo, pertanto, che il difensore indicato quale domiciliatario non abbia accettato la nomina.

In ragione di tale autonomia si è, infatti, affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia conserva la sua validità anche in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, sia stato o non quest'ultima resa nota all'imputato, al quale pertanto è legittimamente notificato l'estratto contumaciale di sentenza presso lo studio del difensore, in assenza di sua espressa revoca dell'elezione di domicilio. (Fattispecie relativa a provvedimento di diniego di restituzione in termini; Sez. 5, n. 2244 del 05/11/2004, dep. 2005, Rv. 230455 - 01).3.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 -q [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14/02/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha condannato il ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo a). 1. Con unico motivo, il ricorrente deduce «la violazione degli artt. 415-bis e 552 cod. proc. pen. Nullità del processo di primo grado per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato, nonché del decreto di citazione diretta a giudizio». Il ricorrente lamenta che, dalla mancata accettazione del mandato professionale da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente sussunta nella diversa ipotesi della rinuncia all'incarico difensivo dalla Corte di appello di Roma, deriva la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché non essendosi mai costituito un rapporto tra le parti, la notifica è stata erroneamente effettuata presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non poteva assumere in alcun modo la qualità di domiciliatario. Nonostante al ricorrente veniva assegnato un nuovo difensore d'ufficio, la Procura non ha proceduto a nuova elezione di domicilio e nemmeno a rinotificare l'avviso di conclusione delle indagini, cosicché il successivo atto di decreto di citazione diretta è comunque pervenuto presso lo studio legale del precedente avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, risulta possibile affermare che il ricorrente non fosse venuto a conoscenza effettiva, né della mancata accettazione dell'incarico da parte del primo avvocato, né della celebrazione del giudizio di primo grado, con conseguente nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio, ai quali consegue la nullità degli atti processuali susseguenti e perciò, dell'intero giudizio di primo grado. 2. Con requisitoria in data 27/01/2023, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Con note in data 6/02/2023, la difesa dell'imputato, nel replicare alle conclusioni della P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Anzitutto va precisato che, a prescindere dalla questione se l'elezione di domicilio sia atto perfettamente indipendente rispetto alle vicende del mandato difensivo e vi sia perfetta autonomia tra difensore e domiciliatario, nel caso di omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. pen. all'imputato non si è al cospetto di una nullità assoluta, bensì di una nullità di ordine generale che segue il regime di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (nel senso che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, vedi Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475 - 01; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 253843 - 01). Con la conseguenza che la dedotta eccezione, formulata per la prima volta nel giudizio di appello e volta a sollecitare una regressione del procedimento alla fase delle indagini, risulta manifestamente infondata oltre ché tardiva; e tanto a prescindere dal rilievo che la mancata accettazione dell'incarico professionale ad opera del legale nominato con la primaria elezione di domicilio è successiva a detta notifica. Analoga tardività, poi, può rilevarsi, in applicazione delle regole generali, in ordine all'accezione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, in quanto nel caso in esame la notifica per l'imputato - seppur prospettata dalla difesa come irregolare - vi è stata e, dunque, non può assimilarsi all'ipotesi dell'omessa notifica che, invece, determina una nullità di carattere assoluto rilevabile in ogni stato e grado di giudizio. Laddove, infatti, la nullità attenga ad un atto preliminare al giudizio - quale è la notifica della citazione diretta - deve essere eccepita, rientrando nell'ambito delle nullità di ordine generale a regime intermedio (in tema di nullità della citazione in appello, vedi Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002 - 01; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651 - 01; 2. Inoltre, l'elezione di domicilio è atto perfettamente indipendente rispetto alle vicende del mandato difensivo e vi è perfetta autonomia tra difensore e domiciliatario, tanto è vero che il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta: si tratta, in altri termini, di un atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore, a nulla valendo, pertanto, che il difensore indicato quale domiciliatario non abbia accettato la nomina. In ragione di tale autonomia si è, infatti, affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia conserva la sua validità anche in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, sia stato o non quest'ultima resa nota all'imputato, al quale pertanto è legittimamente notificato l'estratto contumaciale di sentenza presso lo studio del difensore, in assenza di sua espressa revoca dell'elezione di domicilio. (Fattispecie relativa a provvedimento di diniego di restituzione in termini; Sez. 5, n. 2244 del 05/11/2004, dep. 2005, Rv. 230455 - 01).3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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